D-974/2025
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
15. Juni 2026Deutsch15 min
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); deci... Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 gennaio 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte IV D-974/2025 S e n t e n z a d e l 1 5 g i u g n o 2 0 2 6 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (…), Etiopia, (…), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 gennaio 2025 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessata, cittadina etiope di etnia tigrina, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 27 agosto 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-2/2).
A.b Il 2 rispettivamente il 31 ottobre 2024, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessata (cfr. atto SEM n. 15/15) nonché a un’audizione complementare (cfr. atto SEM n. 29/20). In tali occasioni, ella ha dichiarato, in sostanza, di essere espatriata per timore per la propria vita. Nel 2013 (corrispondente all’ottobre 2020 del calendario gregoriano) sarebbe scoppiato il conflitto armato, che avrebbe diffuso un clima di terrore generalizzato e sarebbe stato caratterizzato da numerosi episodi di violenza sessuale ai danni delle donne perpetrati dalle forze federali. Dopo l’occupazione di B._______, suo villaggio natale, da parte delle forze tigrine, ella sarebbe stata reclutata per contribuire allo sforzo bellico. Nel mese di Yekatit 2013 (corrispondente al febbraio 2021 del calendario gregoriano), dopo tre o quattro giorni di addestramento, le sarebbero tuttavia stati affidati compiti di natura logistica. In particolare, non avrebbe partecipato direttamente ai combattimenti, ma sarebbe stata incaricata del trasporto di medicinali tra diverse località. A tale riguardo, ella ha riferito di un episodio specifico: insieme a due uomini e a un’altra donna, sarebbe stata incaricata di recuperare e trasportare un carico di medicinali. Dopo aver personalmente ritirato il materiale sanitario nel luogo designato, il gruppo avrebbe intrapreso il viaggio di ritorno. Durante il tragitto sarebbero stati uditi alcuni spari, circostanza che avrebbe indotto i due uomini ad allontanarsi per verificare la situazione, mentre le due donne sarebbero rimaste a sorvegliare i medicinali. Stremate dal viaggio, esse si sarebbero addormentate e, al ritorno dei loro accompagnatori, si sarebbero accorte della scomparsa del carico. Una volta rientrati alla base, l’interessata, avendo sottoscritto personalmente il documento attestante il ritiro dei medicinali, sarebbe stata accusata di averli sottratti per venderli al nemico, ossia alle forze federali. Per tale motivo, ella sarebbe stata incarcerata presso una struttura denominata C._______, dal mese di Gunbet 2014 (corrispondente al maggio 2022 del calendario gregoriano) fino al mese di Hamle 2014 (corrispondente al luglio 2022 del calendario gregoriano). In quest’ultima data sarebbe stata liberata da guardie tigrine. Successivamente, si sarebbe recata -- 2 of 10 -D-974/2025 Pagina 3 a D._______ presso uno zio materno, il quale le avrebbe procurato un passaggio a bordo di un camion diretto ad E._______. Durante tale tragitto, il veicolo sarebbe stato fermato a un posto di blocco dalle forze di polizia federali. L’interessata e gli altri passeggeri sarebbero stati quindi condotti in una struttura assimilabile a un magazzino adibito a luogo di detenzione, dove sarebbe stata sottoposta a ripetuti interrogatori volti ad accertare un suo eventuale coinvolgimento nell’esercito del Tigray. In tale contesto, ella sarebbe stata ripetutamente percossa, avrebbe subito ustioni provocate mediante il versamento di acqua bollente sulle gambe e sarebbe stata vittima di molestie. Ella sarebbe rimasta detenuta dal mese di Hamle 2014 (corrispondente al luglio 2022 del calendario gregoriano) sino al mese di Yekatit 2016 (corrispondente al febbraio 2024 del calendario gregoriano). A causa del grave deterioramento delle sue condizioni di salute, una guardia le avrebbe prospettato la possibilità di ottenere la liberazione dietro pagamento di una somma di denaro. Ella avrebbe pertanto fornito il recapito telefonico di una zia materna, la quale avrebbe provveduto al versamento. In seguito, sarebbe stata prelevata dal luogo di detenzione e trasferita ad E._______, dove avrebbe soggiornato per circa cinque mesi presso un’amica. L’interessata avrebbe infine lasciato l’Etiopia utilizzando un passaporto che le sarebbe stato procurato da una persona contattata dalla zia materna e sarebbe giunta in F._______ il (…) luglio 2024. In caso di rimpatrio, teme di essere uccisa sia dalle autorità federali sia dalle autorità tigrine.
B.
Con decisione del 16 gennaio 2025, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 34/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allontanamento; ponendola tuttavia al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. atto SEM n. 32/15).
C.
Con ricorso del 14 febbraio 2025 (cfr. tracciamento dell’invio; data d’entrata: 17 febbraio 2025), l’interessata (di seguito anche la ricorrente o l’insorgente) è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione concludendo, principalmente, all’annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell’asilo. In subordine, ella ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Ella ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
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D.
D.a Con decisione incidentale del 20 febbraio 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria citata e invitato la ricorrente a versare, entro il 7 marzo 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (cfr. atto TAF n. 3).
D.b Il 24 febbraio 2025 la ricorrente ha provveduto al versamento di tale importo.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura. Diritto:
Erwägungen
1.
1.1
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
1.3
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi contro quest’ultima.
1.4
Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. La ricorrente ha inoltre provveduto al versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali rispettando il termine impartitole. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Con decisione del 16 gennaio 2025, la ricorrente è stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; il riconoscimento dello statuto di rifugiata e la concessione dell’asilo sono per contro stati negati. Conseguentemente e implicitamente, oggetto della controversia nel caso in esame è, contrariamente a quanto postulato nel ricorso, esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiata e della concessione dell’asilo in Svizzera, come pure della pronuncia dell’allontanamento.
5.
5.1
Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le allegazioni inerenti all’asserito svolgimento dell’addestramento militare, al suo ruolo all’interno dell’esercito del Tigray, al motivo di detenzione e alla fuga dalla struttura di C._______, come pure alla seconda prigionia non siano verosimili (art. 7 LAsi), in quanto stereotipate e vaghe. Inoltre, i timori manifestati dall’interessata nei confronti delle autorità etiopi, in ragione della sua asserita evasione dal luogo di detenzione, nonché quelli nei confronti delle autorità federali, che l’avrebbero incarcerata a causa della sua appartenenza etnica non sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
5.2
Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente sostiene anzitutto che le sue allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, poiché sufficientemente circostanziate e adeguate. In particolare, le sue dichiarazioni sarebbero da valutare anche tenendo debito conto dello stress e dei traumi vissuti. Inoltre, i propri motivi d’asilo sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, avendo subito persecuzioni, -- 5 of 10 -D-974/2025 Pagina 6 violenze e discriminazioni, nonché un arruolamento forzato, oltre ad essere stata esposta alle conseguenze del conflitto armato e a difficoltà riconducibili alla propria appartenenza etnica.
6.
6.1
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
6.2
Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
7.
7.1
A fronte di un’attenta valutazione degli atti e dei mezzi di prova versati all’incarto, il Tribunale ritiene anzitutto che, come correttamente rilevato dall’autorità inferiore, le allegazioni della ricorrente concernenti il presunto
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D-974/2025 Pagina 7 addestramento militare, le mansioni logistiche da lei asseritamente svolte nell’ambito delle forze del Tigray, nonché l’episodio che avrebbe dato origine alla sua prima detenzione, non soddisfino i requisiti di verosimiglianza previsti dall’art. 7 LAsi. In particolare, l’interessata ha dichiarato che “[q]uando ti arruoli, diventi un militare, un soldato, un combattente, ma non è detto che tutti devono andare a combattere (…)”; nondimeno, ella ha affermato di non aver avuto alcun grado militare e di non conoscere neppure quello dei propri superiori, circostanza che appare quantomeno insolita (cfr. atto SEM n. 15/15 D20). Inoltre, non appare plausibile che la stessa abbia potuto svolgere un addestramento militare della durata di soli tre o quattro giorni, senza peraltro mai impugnare un’arma (cfr. atto SEM n. 29/20 D20). Interrogata poi sull’identità delle persone incaricate dell’addestramento, ella si è limitata a dichiarare vagamente che “c’erano lì delle persone, possiamo chiamarli addestratori, che ci addestravano” (cfr. atto SEM n. 29/20 D21). Invitata a fornire maggiori precisazioni sul loro numero, ha risposto in maniera altrettanto generica che “non s[a] dire quanti erano perché ogni giorno cambiavano, facevano a turno” (cfr. atto SEM n. 29/20 D22). Anche le allegazioni relative alle attività logistiche che avrebbe svolto per conto delle forze del Tigray non risultano verosimili, in quanto ha fornito allegazioni vaghe e prive di dettagli concreti. In particolare, pur avendo dichiarato di aver visto i medicinali che trasportava, ella non è stata in grado di indicare il nome di alcun farmaco (cfr. atto SEM n. 29/20 D33-35). Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alle circostanze che avrebbero condotto alla sua detenzione presso la struttura di C._______, nonché alle modalità della sua asserita liberazione. Anche sotto questo profilo, il racconto si caratterizza per la scarsità di elementi concreti, la vaghezza delle descrizioni e la presenza di aspetti stereotipati. Il Tribunale rileva altresì che l’insorgente non è riuscita a rendere verosimili neppure le allegazioni concernenti la seconda detenzione. Le dichiarazioni rese al riguardo risultano infatti generiche, impersonali e stereotipate, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere da una persona che avrebbe realmente vissuto gli eventi descritti. Infine, i documenti versati agli atti in copia, come pure le generiche censure sollevate nel ricorso non risultano idonei a sovvertire tali conclusioni. In particolare, i traumi e lo stress patiti non sono atti a giustificare le numerose allegazioni inverosimili addotte dalla ricorrente.
7.2
Per il resto, il Tribunale ritiene che i timori espressi dalla ricorrente in relazione a un eventuale rientro in Etiopia, fondati sulla presunta evasione dal primo luogo di detenzione e sull’asserita persecuzione da parte delle
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D-974/2025 Pagina 8 forze federali in ragione della propria appartenenza etnica, non siano rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Tali circostanze non sono infatti state rese verosimili, sicché il Tribunale può esimersi dall’analizzarne la pertinenza.
7.3
Per i dettagli in merito all’esame della verosimiglianza e della rilevanza, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi).
7.4
In esito, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo presentati dalla ricorrente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiata ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo.
8.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. Tuttavia, si osserva che l’interessata è stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
9.
Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 24 febbraio 2025.
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11.
La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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D-974/2025 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo, versato dalla ricorrente il 24 febbraio 2025.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
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