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Entscheid

D-990/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

12. März 2021Deutsch20 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 febbraio 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

31.

gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura

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D-990/2021 Pagina 7 giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all’occorrenza non vi sono innanzitutto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Francia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), come ritenuto da costante giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. tra le altre le sentenze E-742/2021 del 23 febbraio 2021, E-399/2021 del 3 febbraio 2021, F-286/2021 del 29 gennaio 2021), che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III, non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e concreti per ammettere che le autorità dello Stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che invero nel caso in parola nel suo gravame il ricorrente solleva, per la prima volta, il suo timore di rientrare in Francia, in quanto il governo di tale Stato membro collaborerebbe con quello etiope, nonché che le autorità francesi lo rinviino in patria, che, con tali argomenti, il ricorrente sollecita implicitamente l’applicazione della clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità) da parte della Svizzera, -- 7 of 12 -D-990/2021 Pagina 8 che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le autorità francesi, avendo espressamente accettato la riammissione dell’insorgente sulla base dell’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, nonché non avendo presentato l’insorgente ancora alcuna domanda d’asilo in tale Paese, non esiste all’inserto alcun elemento concreto o prova, atto a sostenere che il ricorrente non avrebbe accesso in Francia – se depositerà una domanda d’asilo, presentazione di competenza dell’insorgente – ad una procedura d’esame della sua domanda d’asilo e d’allontanamento conforme agli standard minimi dell’Unione europea e obbligatori rispetto al diritto internazionale pubblico, che peraltro egli, al di là di mere allegazioni generiche, non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che visto quanto precede, il trasferimento dell’interessato in Francia non risulta essere contrario né al principio di non-respingimento, ancorato all’art. 33 Conv. rifugiati, o ancora derivante dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura, che nel suo gravame, il richiedente si oppone al suo trasferimento in Francia, anche a causa del suo allegato stato di salute psichico, che in tale contesto, occorre dapprima rilevare come il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU, unicamente in circostanze eccezionali;

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D-990/2021 Pagina 9 che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che dagli atti all’inserto, non è desumibile alcuna problematica medica di cui il ricorrente sarebbe affetto o per il quale egli sarebbe stato o sarebbe tutt’ora in cura (cfr. atti SEM n. 24/1 e n. 25/1), avendo peraltro il medesimo ricorrente asserito nel corso del colloquio Dublino di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. 16/3), che il documento presentato con il ricorso, non muta tale conclusione, in quanto attesta unicamente della misurazione della pressione sanguigna del ricorrente nel periodo dal (…) sino al (…), non segnalando per il resto problematiche particolari di cui l’insorgente soffrirebbe dal profilo valetudinario, che neppure le allegazioni del tutto generiche proposte in tal senso dal ricorrente nel gravame, non sono atte a far giungere il Tribunale a diverso giudizio; che significativo in tal senso è il fatto che egli si sia rivolto per delle misurazioni della pressione, soltanto a partire dal giorno in cui egli ha ricevuto la decisione negativa della SEM, ciò che propende per uno stato ansioso reattivo dell’insorgente a tale provvedimento, che tuttavia tale suo stato valetudinario, non si iscrive manifestamente nelle casistiche di cui alla giurisprudenza della CorteEDU, che il ricorrente non ha d’altronde neppure dimostrato, che il suo trasferimento verso la Francia – allorché la situazione anche dal profilo pandemico lo permetterà come già rettamente considerato nella decisione avversata – rappresenterebbe per lui un pericolo concreto per la sua salute, -- 9 of 12 -D-990/2021 Pagina 10 che la Francia dispone del resto di strutture mediche adeguate (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-4687/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5.4.4, E-3733/2020 del 31 luglio 2020 consid. 7.1.2), ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva precitata), che agli atti non figurano d’altro canto neppure elementi che inducano a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, ciò che del resto il ricorrente non solleva nel gravame, che in altre parole, al di là di generiche allegazioni, l’interessato non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento verso la Francia, che in tale contesto, si osserva inoltre come, qualora dopo il suo trasferimento in Francia – ed a seguito della sua eventuale formalizzazione di una domanda d’asilo nel predetto Stato membro – l’insorgente dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non traspaiono neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Francia è competente per la presa in carico -- 10 of 12 -D-990/2021 Pagina 11 dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che è quindi a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che visto tutto quanto sopra esposto, il ricorso è respinto e la decisione della SEM che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’interessato dalla Svizzera verso la Francia confermata, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-990/2021 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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