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Entscheid

F-1598/2026

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

11. März 2026Deutsch12 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) e modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione del 24 febbraio 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

106.

cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Spagna per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Spagna (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, -- 5 of 7 -F-1598/2026 Pagina 6 manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale nella misura in cui concerne la data di nascita del ricorrente iscritta nel SIMIC, questione che pertiene alla protezione dei dati (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. a e 89 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 1), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici

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F-1598/2026 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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