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Entscheid

F-2957/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

14. Juli 2022Deutsch20 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 giugno 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

4.

febbraio 2020]), per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell’età del richiedente l’asilo, la SEM si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell’interessato

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F-2957/2022 Pagina 5 nel suo paese d’origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l’età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l’asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), la determinazione medica dell’età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un’ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l’EX e la RX della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età; la RX della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC dello sterno clavicolare e con l’OPT; la TAC dello sterno clavicolare e l’OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali), in concreto, il 15 maggio 2022, la SEM ha proceduto all’audizione del ricorrente, durante la quale quest’ultimo ha dichiarato in particolare, a proposito della sua età, di non sapere “precisamente la mia data di nascita e nessuno me l’ha mai detta […] probabilmente ho 16 anni e due mesi o

15.

anni e dieci mesi […]” (cfr. incarto SEM, doc. 21/10), il 3 giugno 2022, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del ricorrente, la SEM ha incaricato il “Centre universitaire romand de médecine légale” (CURML) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; il 7 giugno 2022, il CURML ha eseguito un EX del ricorrente, una RX della sua mano destra, una TAC del suo sterno clavicolare e un’OPT delle sue arcate dentarie; il 15 giugno 2022, il CURML ha comunicato alla SEM i risultati degli esami, dai quali risulta che l’età media del ricorrente è situata tra i 20 e i 24 anni, che la sua età minima è di 19 anni, che non è dunque possibile che egli abbia meno di 18 anni, ma che la data di nascita del 1° gennaio 2006, che figura sui documenti del ricorrente, può essere esclusa (cfr. incarto SEM, doc. 44/12), ora, alla luce di queste risultanze peritali pluridisciplinari univoche, è inequivocabile che il ricorrente, diversamente da quanto egli pretende, non -- 5 of 11 -F-2957/2022 Pagina 6 è minore, ossia di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i RD III), bensì maggiorenne, per cui non può godere delle garanzie speciali formulate all’art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 8 RD III; peraltro, i dati peritali pluridisciplinari in questione permettono di affermare, senza che vi siano dubbi ragionevoli in proposito, che il ricorrente era (già) maggiorenne quando ha depositato la sua prima domanda d’asilo, il 15 ottobre 2021, in Bulgaria (art. 7 par. 2 RD III), nonostante il fatto che la SEM gli abbia attribuito, ai fini della procedura, la data di nascita del … 2004 (maggiore età dal 1° gennaio 2022); in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21,

22.

e 29, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro, in concreto, dall’incarto si evince che il ricorrente, come egli stesso ha confermato (cfr. ricorso, pag. 2), ha depositato una prima domanda d’asilo in Bulgaria il 15 ottobre 2021, e una seconda domanda d’asilo in Slovenia l’8 aprile 2022, il 14 giugno 2022, in conformità all’art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha presentato alle autorità competenti slovene, rispettivamente bulgare, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, doc. 38/5 e 41/5), trasmettendo loro, il 17 giugno seguente, copie degli esami del CURML con un breve riassunto in inglese (cfr. incarto SEM, doc. 46/1 e 48/1), il 22 giugno 2022, le autorità slovene hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia e la SEM ha comunicato alle autorità bulgari il ritiro della relativa richiesta di ripresa in carico (cfr. incarto SEM, doc. 52/1 a 55/1), di conseguenza, la competenza della Slovenia ad evadere la domanda d’asilo del ricorrente è accertata; in relazione al trasferimento del ricorrente in Slovenia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti -- 6 of 11 -F-2957/2022 Pagina 7 fondamentali dell’Unione europea/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Slovenia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Slovenia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11), è notorio che in Slovenia non vi sono carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; questo significa, in particolare, che spetta al ricorrente sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Slovenia per difendersi, se del caso, da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, come per esempio della polizia (cfr., tra le numerose, le sentenze TAF F-4464/2021 del 14 ottobre 2021, F-4311/2021 del 6 ottobre 2021 e F-3150/2021 del 13 luglio 2021), pertanto, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie;

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F-2957/2022 Pagina 8 per opporsi al suo trasferimento in Slovenia il ricorrente asserisce inoltre, riferendosi alla lettera di dimissione del pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio (ORM), del 1° luglio 2022, che ha prodotto con il ricorso, di vivere un “fortissimo stress psico-fisico […] dovuto proprio alla ipotesi di un suo allontanamento” (ricorso, pag. 11); riguardo alla situazione medica del ricorrente, occorre rilevare che l’incarto non fa stato di problemi di salute particolari, se si eccettuano una verruca nonché dei dolori alla mano e all’anca destra (cfr. incarto SEM, doc. 12/2 e 15/2 a 19/2); dal canto suo, la lettera di dimissione dell’ORM ha diagnosticato una contrattura dolorosa della muscolatura trapezoidale sinistra, descrivendo un “paziente già valutato nella giornata precedente per agitazione psicomotoria reattiva alla notizia del rimpatrio, recidiva di stato di agitazione in serata con sintomi somatici, regrediti dopo la terapia effettuata in ospedale. In assenza di indicazione a valutazione psichiatrica urgente si ritrasferisce il paziente presso centro asilanti con terapia fi riserva in caso di agitazione”, pertanto, stando così le cose, questo Tribunale reputa che lo stato di salute generale del ricorrente non sia un ostacolo al suo trasferimento in Slovenia, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Slovenia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora osservare, come evidenzia giustamente la SEM, che “solo la capacità [medica] al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino. Quest’ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento” (decisione impugnata, pag. 8), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché -- 8 of 11 -F-2957/2022 Pagina 9 anche la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Slovenia per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Slovenia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-2957/2022 Pagina 8 per opporsi al suo trasferimento in Slovenia il ricorrente asserisce inoltre, riferendosi alla lettera di dimissione del pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio (ORM), del 1° luglio 2022, che ha prodotto con il ricorso, di vivere un “fortissimo stress psico-fisico […] dovuto proprio alla ipotesi di un suo allontanamento” (ricorso, pag. 11); riguardo alla situazione medica del ricorrente, occorre rilevare che l’incarto non fa stato di problemi di salute particolari, se si eccettuano una verruca nonché dei dolori alla mano e all’anca destra (cfr. incarto SEM, doc. 12/2 e 15/2 a 19/2); dal canto suo, la lettera di dimissione dell’ORM ha diagnosticato una contrattura dolorosa della muscolatura trapezoidale sinistra, descrivendo un “paziente già valutato nella giornata precedente per agitazione psicomotoria reattiva alla notizia del rimpatrio, recidiva di stato di agitazione in serata con sintomi somatici, regrediti dopo la terapia effettuata in ospedale. In assenza di indicazione a valutazione psichiatrica urgente si ritrasferisce il paziente presso centro asilanti con terapia fi riserva in caso di agitazione”, pertanto, stando così le cose, questo Tribunale reputa che lo stato di salute generale del ricorrente non sia un ostacolo al suo trasferimento in Slovenia, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Slovenia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora osservare, come evidenzia giustamente la SEM, che “solo la capacità [medica] al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino. Quest’ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento” (decisione impugnata, pag. 8), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché -- 8 of 11 -F-2957/2022 Pagina 9 anche la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Slovenia per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Slovenia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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F-2957/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

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F-2957/2022 Pagina 11 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N … (in copia); – all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).

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