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Entscheid

F-2970/2025

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

29. April 2025Deutsch20 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 aprile 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

15.

aprile 2025 – entro il termine disposto dall’art. 25 par. 1 RD III – alla

-- 3 of 8 --

F-2970/2025 Pagina 4 domanda di ripresa in carico della Svizzera dell’11 aprile 2025 (cfr. n. 13/8), fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 17/2), che in considerazione di quanto precede, la competenza della Germania risulta dunque di principio data, che tuttavia, per contestare l’ammissibilità del suo trasferimento, il ricorrente sollecita esplicitamente l’applicazione della clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in tal senso egli ritiene, facendo riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali e organizzazioni non governative, che nel suddetto Paese, alla luce delle politiche più restrittive in materia migratoria da parte delle autorità tedesche, ed altresì un aumento dei respingimenti sommari alle frontiere, come pure un uso eccessivo della detenzione amministrativa per i richiedenti l’asilo ed un accesso limitato alla procedura d’asilo per questi ultimi, vi sia il rischio reale che i suoi diritti fondamentali possano essere violati, in particolare rispetto agli art. 3 e 8 CEDU, che peraltro, egli allega di necessitare di cure mediche costanti, che il sistema sanitario tedesco, attualmente in crisi, non sarebbe in grado di garantirgli, che il Tribunale innanzitutto ricorda che la Germania, membra dell’UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che pertanto, si deve presumere che la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d’asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); che questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità -- 4 of 8 -F-2970/2025 Pagina 5 dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6), che in concreto, è cosa notoria che la procedura d’asilo in Germania rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi sono fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. a tal proposito ex multis le sentenze del TAF F-2454/2025 del 10 aprile 2025 consid. 4.1, F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.), che né le dichiarazioni del ricorrente rilasciate durante il colloquio Dublino (cfr. n. 18/3), né le argomentazioni del tutto generali fornite dall’insorgente nel gravame, non risultando essere in alcun modo dimostrate con elementi sostanziati e circostanziati, sono in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata, che peraltro non vi sono né agli atti all’inserto né presentati neppure con il ricorso dall’insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento, che a tal proposito va ancora rimarcato che la SEM, avendo constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d’asilo e d’allontanamento del ricorrente e che tale procedura era esente da carenze sistemiche (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata), come già considerato anche sopra, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.5), che si sottolinea peraltro come, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell’uomo – ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo soggiorno in Germania (cfr. n. 18/3), se ritenesse che le autorità tedesche siano venute meno ai -- 5 of 8 -F-2970/2025 Pagina 6 loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che per di più non si ravvede come l’art. 8 CEDU verrebbe violato a causa del suo trasferimento in Germania, in quanto in particolare egli non dispone di alcun famigliare o parente in Svizzera (cfr. n. 18/3); che del resto, non avendo il ricorrente presentato alcuna motivazione maggiormente concreta in merito nel suo gravame, il Tribunale può esimersi dall’esaminare ulteriormente tale censura, che ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l’art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione, che proseguendo, dal profilo medico, l’incarto rivela che al ricorrente sono state poste le diagnosi di depressione e di insonnia e che egli è noto per autolesionismo nel passato, con la prescrizione di un trattamento farmacologico (cfr. n. 20/5); che stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Germania, che del resto, le problematiche di salute del ricorrente potranno essere trattate anche in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del Tribunale F-1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1; F-6995/2024 del 13 novembre 2024 consid. 3.2); che a tal proposito, anche se la direttiva accoglienza non trova più applicazione nella fattispecie, visto che l’insorgente ha ricevuto dalle autorità tedesche una decisione di respingimento della sua domanda d’asilo ed è tenuto a ritornare nel suo Paese d’origine (art. 3 par. 1 della suddetta direttiva), nonché che l’assistenza alla quale può pretendere fino all’esecuzione del suo trasferimento rileva del diritto nazionale tedesco; nessun elemento concreto e sostanziato né all’incarto né apportato nel ricorso, permette di considerare che la Germania gli rifiuterebbe l’accesso alle cure in caso d’urgenza o di problemi gravi, essendo che le cure mediche essenziali in tale paese sono garantite anche alle persone in situazione irregolare, -- 6 of 8 -F-2970/2025 Pagina 7 che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto; che altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 25 aprile 2025, sono revocate, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta; che le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

F-2970/2025 Pagina 4 domanda di ripresa in carico della Svizzera dell’11 aprile 2025 (cfr. n. 13/8), fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 17/2), che in considerazione di quanto precede, la competenza della Germania risulta dunque di principio data, che tuttavia, per contestare l’ammissibilità del suo trasferimento, il ricorrente sollecita esplicitamente l’applicazione della clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in tal senso egli ritiene, facendo riferimento a diversi rapporti di organismi internazionali e organizzazioni non governative, che nel suddetto Paese, alla luce delle politiche più restrittive in materia migratoria da parte delle autorità tedesche, ed altresì un aumento dei respingimenti sommari alle frontiere, come pure un uso eccessivo della detenzione amministrativa per i richiedenti l’asilo ed un accesso limitato alla procedura d’asilo per questi ultimi, vi sia il rischio reale che i suoi diritti fondamentali possano essere violati, in particolare rispetto agli art. 3 e 8 CEDU, che peraltro, egli allega di necessitare di cure mediche costanti, che il sistema sanitario tedesco, attualmente in crisi, non sarebbe in grado di garantirgli, che il Tribunale innanzitutto ricorda che la Germania, membra dell’UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che pertanto, si deve presumere che la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d’asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); che questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità -- 4 of 8 -F-2970/2025 Pagina 5 dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6), che in concreto, è cosa notoria che la procedura d’asilo in Germania rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi sono fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. a tal proposito ex multis le sentenze del TAF F-2454/2025 del 10 aprile 2025 consid. 4.1, F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.), che né le dichiarazioni del ricorrente rilasciate durante il colloquio Dublino (cfr. n. 18/3), né le argomentazioni del tutto generali fornite dall’insorgente nel gravame, non risultando essere in alcun modo dimostrate con elementi sostanziati e circostanziati, sono in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata, che peraltro non vi sono né agli atti all’inserto né presentati neppure con il ricorso dall’insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento, che a tal proposito va ancora rimarcato che la SEM, avendo constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d’asilo e d’allontanamento del ricorrente e che tale procedura era esente da carenze sistemiche (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata), come già considerato anche sopra, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.5), che si sottolinea peraltro come, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell’uomo – ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo soggiorno in Germania (cfr. n. 18/3), se ritenesse che le autorità tedesche siano venute meno ai -- 5 of 8 -F-2970/2025 Pagina 6 loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che per di più non si ravvede come l’art. 8 CEDU verrebbe violato a causa del suo trasferimento in Germania, in quanto in particolare egli non dispone di alcun famigliare o parente in Svizzera (cfr. n. 18/3); che del resto, non avendo il ricorrente presentato alcuna motivazione maggiormente concreta in merito nel suo gravame, il Tribunale può esimersi dall’esaminare ulteriormente tale censura, che ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l’art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione, che proseguendo, dal profilo medico, l’incarto rivela che al ricorrente sono state poste le diagnosi di depressione e di insonnia e che egli è noto per autolesionismo nel passato, con la prescrizione di un trattamento farmacologico (cfr. n. 20/5); che stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Germania, che del resto, le problematiche di salute del ricorrente potranno essere trattate anche in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del Tribunale F-1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1; F-6995/2024 del 13 novembre 2024 consid. 3.2); che a tal proposito, anche se la direttiva accoglienza non trova più applicazione nella fattispecie, visto che l’insorgente ha ricevuto dalle autorità tedesche una decisione di respingimento della sua domanda d’asilo ed è tenuto a ritornare nel suo Paese d’origine (art. 3 par. 1 della suddetta direttiva), nonché che l’assistenza alla quale può pretendere fino all’esecuzione del suo trasferimento rileva del diritto nazionale tedesco; nessun elemento concreto e sostanziato né all’incarto né apportato nel ricorso, permette di considerare che la Germania gli rifiuterebbe l’accesso alle cure in caso d’urgenza o di problemi gravi, essendo che le cure mediche essenziali in tale paese sono garantite anche alle persone in situazione irregolare, -- 6 of 8 -F-2970/2025 Pagina 7 che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto; che altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 25 aprile 2025, sono revocate, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta; che le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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F-2970/2025 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione:

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