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Entscheid

F-3098/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

21. Juli 2022Deutsch14 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 luglio 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

7.

luglio 2022, durante il quale egli ha affermato di avere “problemi al cuore […] di avere avuto 23 anni quando ha avuto un infarto, aveva la faccia storta […] ha riferito questi problemi all’infermiera ma non ha avuto ancora una visita a tal proposito […] lo ha riferito anche al medico ma non le ha controllato nulla […] ha riferito al medico che 10 anni fa ha avuto anche la tubercolosi” (cfr. incarto SEM, doc. 20), ora, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Germania, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193), in accordo con questa giurisprudenza, pur volendo ammettere che il ricorrente possa aver fatto un infarto circa dieci anni fa, quando aveva soltanto 23 anni, questo Tribunale reputa, da un lato, che eventuali sequele dello stesso non rappresentino, di per sé, un ostacolo al solo trasferimento in Germania, alla “Erstaufnahmeeinrichtung” di Karlsruhe, nel vicino Baden-Württemberg; dall’altro lato, questo Tribunale è del parere che, ai fini del solo trasferimento in Germania, non sia indispensabile effettuare un “consulto medico”, per riprendere i termini del ricorrente, tanto più che egli sarebbe attualmente irreperibile (cfr. incarto SEM, doc. 26); peraltro, non si può non osservare che il ricorrente non fa valere che, da dieci anni a questa parte, il menzionato infarto abbia potuto influire, più o meno negativamente, sullo svolgimento della sua esistenza; in quest’ottica si aggiunga che egli è stato in grado di lasciare la Georgia nel settembre 2020 per trasferirsi dapprima in Grecia, quindi in Germania, per poi raggiugere, quasi due anni dopo, la Svizzera nel giugno 2022, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Germania è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), dimodoché non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente non possa beneficiare in -- 6 of 9 -F-3098/2022 Pagina 7 Germania, che dispone notoriamente di un sistema sanitario di alto livello, dell’eventuale sostegno medico di cui potrebbe aver bisogno, per esempio sul piano cardiaco (cfr., in proposito, https://www.cleiss.fr/docs/systemesde-sante/allemagne.html), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Germania in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento, che deve intervenire, secondo la decisione impugnata, entro il 28 dicembre 2022 (cfr. decisione impugnata, pag. 4), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Germania per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Germania (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili -- 7 of 9 -F-3098/2022 Pagina 8 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

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F-3098/2022 Pagina 9 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – alla SEM, CFA Chiasso, n. di rif. N … (in copia); – all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).

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