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Entscheid

F-3381/2025

Divieto d'entrata

15. Juni 2026Deutsch19 min

Divieto d'entrata; decisione della SEM del 18 genn... Divieto d'entrata; decisione della SEM del 18 gennaio 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Fatti:

A.

Il 17 marzo 2016, A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il …- 1991 a …, in provincia di …, celibe e senza figli, di professione pizzaiolo, è giunto in Svizzera per lavorare nel settore della gastronomia. Il 29 giugno 2016, l’Ufficio della migrazione del Canton Turgovia (UMCT) gli ha rilasciato a questo scopo un permesso B UE/AELS valido fino 16 marzo 2021.

B.

Nel corso del 2017 e 2018, mediante decreti penali (“Strafbefehl”) cresciuti in giudicato incontestati, il Ministero pubblico del Canton Turgovia (MPCT) ha irrogato al ricorrente multe di fr. 40.– per inosservanza dei segnali stradali (24.11.2017) e fr. 400.– per eccesso di velocità (26.01.2018), una pena pecuniaria di 20 aliquote sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di due anni con multa di fr. 300.– per lesioni semplici (04.06.2018), tre multe totalizzanti fr. 320.– per parcheggio non regolare, eccesso di velocità e non padronanza del veicolo (31.08.2018), nonché multe di fr. 400.– per eccesso di velocità (27.09.2018) e fr. 100.– per inosservanza dei segnali stradali (27.11.2018).

C.

Il 6 maggio 2019, in Germania, il Landgericht di Mönchengladbach (LGM) ha condannato il ricorrente alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi per “unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmittel [cocaina] in nicht geringer Menge [3'650 grammi]” (N.B.: il ricorrente ha scontato la pena, in parte con misura alternativa, in Italia). L’11 giugno 2019, per il tramite della sua compagna … (“…, …”), il ricorrente ha fatto pervenire all’Ufficio abitanti di Erlen (UAE), suo ultimo domicilio in Turgovia, uno scritto, del 30 maggio 2019, in cui ha informato i relativi servizi che si trovava in prigione in Germania (“Justizvollzugsanstalt [JVA], Gartenstrasse 1, 47877 Willich [Nordrhein-Westfalen]”) a causa della sua condanna da parte del LGM, scusandosi per le circostanze del suo intervento presso di loro e pregandoli di bloccare provvisoriamente (“vorübergehend zu sperren”) il suo permesso di soggiorno B, e di portarne a conoscenza la sua compagna. L’UAE ha trasmesso lo scritto del ricorrente, per messaggio elettronico del 13 giugno 2019, all’UMCT.

D.

Il 18 gennaio 2022, l’UMCT ha inoltrato alla Segreteria di Stato della

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F-3381/2025 Pagina 3 migrazione (SEM) il proprio fascicolo contenente, in particolare, gli atti relativi alle condanne subite dal ricorrente in Svizzera e in Germania nonché lo scritto del ricorrente dell’11 giugno 2019 (cfr. consid. B e C), proponendole di valutare se fossero dati gli estremi per l’emanazione di un divieto d’entrata.

E.

Il 18 gennaio 2022, preso conoscenza del fascicolo dell’UMCT, la SEM ha emesso nei confronti del ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido fino al 17 gennaio 2027 (cinque anni), senza sentirlo preliminarmente e nemmeno notificargli il provvedimento “aufgrund seines unbekannten Aufenthaltsortes”, ed ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La SEM ha considerato che, soprattutto alla luce della condanna tedesca ma anche delle ripetute condanne svizzere, il ricorrente rappresentava un pericolo attuale e sufficientemente grave (“gegenwärtige und hinreichend schwere Gefahr”) per l’ordine e la sicurezza pubblici.

F.

Il 27 settembre 2023, mediante ordinanza, il Tribunale di sorveglianza di Napoli (TSN), in camera di consiglio, ha dichiarato estinta la pena inflitta dal LGM al ricorrente “per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale”.

G.

Il 9 aprile 2025, a Kreuzlingen, il Corpo delle guardie di confine (CGC) ha consegnato al ricorrente il divieto d’entrata.

H.

L’8 maggio 2025, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il divieto d’entrata sia annullato o che la sua durata sia ridotta al 30 settembre 2025. Ha allegato al ricorso alcuni documenti non numerati, dei quali si dirà, per quanto necessario, in prosieguo. In sintesi, il ricorrente sostiene di non rappresentare più “oggi” una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera, rilevando, in particolare, di avere scontato la pena inflittagli in Germania, di avere un impiego in Italia a tempo indeterminato e di avere inoltre una proposta di lavoro in Svizzera, in una pizzeria, a partire dal 1° ottobre 2025.

I.

Il 22 maggio 2025, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese

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F-3381/2025 Pagina 4 processuali di fr. 1'200.– entro venti giorni dal ricevimento della medesima, con la comminatoria che, in caso d’inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese a lui accollate. Il 6 giugno 2025, il ricorrente ha versato l’anticipo richiesto, trasmettendo nel medesimo tempo una promessa di assunzione del 2 maggio 2025 come pizzaiolo presso “…” a ….

J.

Il 2 ottobre 2025, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, di cui propone il rigetto con la conferma della decisione impugnata, rilevando, in particolare, che il periodo di prova (“Bewährungszeit”) dalla fine della pena italiana, intervenuta il 27 settembre 2023 (cfr. consid. F), non sarebbe durato abbastanza per poter ammettere che il ricorrente non costituisca più una minaccia attuale e sufficientemente grave per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri.

K.

Il 17 dicembre 2025, dopo aver ricevuto dal ricorrente una richiesta d’informazioni sullo stato della procedura, questo Tribunale gli ha inviato una copia della risposta della SEM, concedendogli un termine fino al 10 febbraio 2026 per replicare. Il ricorrente non si è più manifestato. Diritto:

Erwägungen

1.

1.1

Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del

17.

giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 18 gennaio 2022, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché -- 4 of 12 -F-3381/2025 Pagina 5 i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art.

83.

lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).

1.2

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, particolarmente toccato dalla decisione della SEM di cui è il destinatario, l’ha impugnata tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto, per cui il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.

2.

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

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F-3381/2025 Pagina 6

3.

Il presente litigio verte sulla decisione del 18 gennaio 2022, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di cinque anni (18.1.2022 – 17.1.2027), di cui il ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della durata al 30 settembre 2025.

4.

L’ALC è applicabile ratione temporis, personae e materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, come cittadino italiano, gode dal 1° giugno 2002 dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). La presente procedura concerne principalmente il diritto d’ingresso in Svizzera, di cui la decisione impugnata restringe l’esercizio da parte del ricorrente (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel prosieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a cinque anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC).

5.

Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, più precisamente l’art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI.

6.

6.1 Prima di procedere, se del caso, all’esame del merito del litigio bisogna analizzare lo svolgimento del procedimento amministrativo da parte della

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F-3381/2025 Pagina 7 SEM sotto il profilo del diritto di essere sentito in quanto garanzia formale di rango costituzionale. Infatti, benché il ricorrente non abbia formulato una censura in proposito, questo Tribunale deve constatare che la SEM, per sua stessa ammissione, non l’ha sentito prima di emanare il divieto d’entrata il 18 gennaio 2022, come invece esige l’art. 30 cpv. 1 PA (audizione preliminare), e che ha, in parallelo, rinunciato a notificarglielo, nonostante il contenuto dell’art. 34 cpv. 1 PA (obbligo di notifica). Trattandosi della possibile violazione di un diritto di natura formale, l'accoglimento del ricorso su questo punto comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalla fondatezza degli ulteriori argomenti esposti (cfr. gli artt. 29 della Costituzione federale [Cost., RS 101] e 30 cpv. 1 PA; cfr., tra le tante, le DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 141 V 557 consid. 3, 141 II 28 consid. 3.2.4, 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 138 III 225 consid. 3.3, 137 I 195 consid.

2.2 e 2.3.2 nonché 133 I 201 consid. 2.2 con i rinvii; cfr. anche la sentenza del TF 8C_398/2020 del 2 settembre 2020 consid. 4.3, nonché le DTAF 2013/46 consid. 6.3.7 e 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti).

6.2 Come stabilito dalla giurisprudenza appena elencata, il diritto di essere sentiti comprende, per la persona interessata, il diritto di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti),

29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere sanata, a titolo eccezionale, quando l’interessato ha la possibilità di esprimersi davanti ad un'autorità di ricorso che esamina liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti, sia l'applicazione del diritto. Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente perfino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito, se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e condurrebbe, in definitiva, a ritardi superflui, non compatibili con l'interesse del ricorrente ad essere sentito nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito.

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6.3 A proposito della rinuncia all’audizione preliminare va osservato che la SEM, riferendosi all’art. 30 cpv. 2 lett. e PA (pericolo nell’indugio), si limita ad affermare, per giustificare il suo modo di procedere, che il luogo di soggiorno del ricorrente era sconosciuto (“Aufgrund seines unbekannten Aufenthaltsortes könnte kein rechtliches Gehör gewährt werden”), da cui l’intestazione del divieto d’entrata “9999 im Ausland”. La SEM non ha invece esaminato le condizioni d’applicazione restrittive, come insegna la dottrina, dell’art. 30 cpv. 2 lett. e PA (cfr. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Krauskopf [editori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3a ed., 2023, nn. 69, 73 e

79 ad art. 30 PA; cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF F-5587/2018 del 12 gennaio 2021 consid. 12.1.1 e 12.1.2 [DTAF 2021 VII/7]). Ora, bisogna sottolineare che il ricorrente aveva informato l’UAE nel giugno 2019, e quest’ultimo immediatamente dopo l’UMCT, che si trovava in prigione a Willich, in Germania, indicando il preciso indirizzo postale, e che la sua compagna fungeva per lui da persona di contatto in Svizzera, specificando il suo recapito postale (cfr. consid. C). Nel gennaio 2022, l’UMCT ha poi trasmesso alla SEM il proprio incarto (cfr. consid. D). Questo significa che la SEM conosceva l’ultimo indirizzo del ricorrente in Germania e l’indirizzo della sua compagna in Svizzera, per cui avrebbe senz’altro potuto tentare di contattare ufficialmente la JVA a Willich e/o la compagna a …. In questo senso, senza il benché minimo tentativo, la SEM non poteva, facendo prova della dovuta diligenza, accontentarsi di intestare il divieto d’entrata al recapito “9999 im Ausland”. Tanto più che la SEM, il 18 gennaio 2022, poteva fondatamente presumere che il ricorrente si trovasse ancora nella JVA o che fosse stato trasferito in Italia al fine di continuare ad espiare la pena di 4 anni e 6 mesi pronunciata il 6 maggio 2019 (cfr. consid. C e F), per cui il rimando al “pericolo nell’indugio” non solo non è motivato, ma non è per nulla convincente. Il fatto che l’UMCT avrebbe dovuto e potuto trasmettere il suo incarto alla SEM ben prima del 2022, non scusa il modo di procedere di quest’ultima. A ciò si aggiunga la non notifica del divieto d’entrata da parte della SEM, questione che si rapporta ugualmente al diritto di essere sentito. La gravità di questa mancanza si riflette nella circostanza che la notifica non è avvenuta, in seguito, qualche giorno o settimana dopo l’emissione del provvedimento, ma soltanto tre anni e tre mesi circa dopo la medesima (cfr., mutatis mutandis, le sentenze del TAF F-1417/2021 dell’11 marzo 2025 consid. consid. 4.2.2 e F3964/2020 del 1° marzo 2023 consid. 6.2 e 6.2). Quindi il divieto d’entrata è esistito, in definitiva, per più dei 3/5 della sua durata senza notificazione, ciò che il ricorrente, che si trovava all’estero, prima in Germania e poi in Italia, ignorava senza sua colpa (N.B.: la SEM avrebbe avuto la possibilità, -- 8 of 12 -F-3381/2025 Pagina 9 se non avesse conosciuto l’indirizzo del ricorrente in Germania e l’indirizzo della sua compagna in Svizzera, di notificare il divieto d’entrata mediante pubblicazione nel foglio federale [cfr. art. 36 PA]). Considerato così che il divieto d’entrata è stato pronunciato il 18 gennaio 2022, ossia quasi tre anni dopo la condanna emanata dal LGM, e che è stato notificato al ricorrente, si può ben dire per un caso fortuito, solamente il 9 aprile 2025, il ricorso essendo stato presentato l’8 maggio 2025, non si può ammettere, per le ragioni sopraesposte, che la grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente possa essere sanata in questa sede. Di conseguenza, il divieto d’entrata litigioso, che scade il 17 gennaio 2027, deve essere annullato per violazione grave, senza possibilità di sanatoria, del diritto di essere sentito del ricorrente.

7.

In conclusione, la SEM ha disatteso, sul piano formale, il diritto federale emanando il divieto d’entrata impugnato (cfr. art. 49 lett. a PA), per cui esso va annullato e il ricorso, sotto questo profilo, accolto.

8.

Dato l’esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e

2 PA). Pertanto, al ricorrente verrà restituito l’anticipo di fr. 1’200.–, da lui versato, una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. Non vi sono motivi per attribuire un’indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, nella misura in cui quest’ultimo non è rappresentato da un avvocato e che, ad ogni modo, si deve presumere che non abbia dovuto, a causa della presente procedura, sopportare spese indispensabili e relativamente elevate (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 4 del regolamento del

21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Si noti che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

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F-3381/2025 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto ai sensi del considerando 6 e la decisione della SEM del 18 gennaio 2022 è annullata.

2.

Non si prelevano spese processuali e al ricorrente verrà restituito l’anticipo spese di fr. 1’200.–, da lui versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

3.

Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici

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F-3381/2025 Pagina 11 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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F-3381/2025 Pagina 12 Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: formulario “Indirizzo per il pagamento”); – all’UFGP (atto giudiziario); – alla SEM (n. di rif. …, in copia).

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