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Entscheid

F-3475/2026

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

20. Mai 2026Deutsch9 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 maggio 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

1.

lett. b-d), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame della determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in concreto, la ricorrente ha presentato due domande d’asilo in Francia il

22.

giugno 2022 e l’11 agosto 2025, dopodiché ne ha inoltrato una terza in Svizzera l’8 aprile 2026; il 4 maggio 2026, su richiesta della SEM, la Francia ha accettato espressamente il trasferimento della ricorrente in base all’art.

18.

par. 1 lett. b RD III, da cui la sua competenza a riprenderla in carico, per opporsi al suo trasferimento la ricorrente sostiene, in buona sostanza, che la disgiunzione, effettuata dalla SEM, della sua domanda d’asilo da quella del suo connazionale, asseritamente marito, rappresenterebbe una “separazione familiare sproporzionata” incompatibile con il diritto nazionale e internazionale, soprattutto con l’art. 8 CEDU (ricorso, pag. 6), in concreto, checché ne dica la ricorrente e come rilevato giustamente dalla SEM nella decisione impugnata, questo Tribunale non intravede alcun elemento nell’incarto che possa far credere, in maniera almeno plausibile, all’esistenza di una vita familiare, sia essa in virtù di un vincolo coniugale religioso, di un concubinato o sotto un’altra forma ancora, tra la ricorrente e il suo connazionale asserito marito, per cui l’art. 8 CEDU non trova applicazione nella fattispecie; la semplice allegazione di parte secondo cui essi si sarebbero sposati con rito religioso “circa quattro o cinque mesi fa [sic])” (ricorso, passim), e avrebbero quindi convissuto durante il periodo seguente (cfr. incarto SEM, doc. 18), non è sufficiente sotto questo profilo (cfr. sentenza del TAF D-5388/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 9 con i molteplici rinvii giurisprudenziali); quanto al video e alle fotografie prodotti con il ricorso, questo Tribunale reputa che essi non abbiano nessun valore probatorio, poiché da essi non si può minimamente evincere l’autenticità del preteso matrimonio religioso (N.B.: per fare un paragone, l’autenticità di un matrimonio civile, con o senza celebrazione religiosa, è attestata dall’atto di matrimonio, ovvero un documento ufficiale rilasciato dall’autorità statale competente, e non da fotografie e/o da video di quella che potrebbe sembrare una festa matrimoniale a tutti gli effetti); in questo senso, questo -- 3 of 6 -F-3475/2026 Pagina 4 Tribunale trova piuttosto sorprendente il fatto che il rappresentante della ricorrente possa sostenere il contrario, e addirittura che il video e le foto “dimostrano [sic] che non si è in presenza di una relazione meramente opportunistica o improvvisata ai fini della procedura” (ricorso, pag. 6); ne discende che il fatto che la SEM abbia costituito un incarto per la ricorrente distinto da quello del suo asserito marito non è per nulla suscettibile di configurare una “separazione familiare sproporzionata”, per il resto, è notorio che, in Francia, la procedura d’asilo rispetta il diritto internazionale sia sul piano della procedura che su quello dell’accoglienza, ciò che la ricorrente non mette in discussione, per cui il suo trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), inoltre, la ricorrente non allega nessun fatto relativo alla sua persona, di natura medica o altro, che osterebbe al suo trasferimento in Francia; pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi), è ancora utile puntualizzare, dato che la ricorrente ha depositato tre domande d’asilo in due Stati diversi dello spazio Dublino, che, come risaputo, uno degli scopi del RD III è quello di prevenire il cosiddetto “asylum shopping”, ossia le domande multiple (art. 3 par. 1 RD III), ciò di cui il rappresentante della ricorrente dovrebbe essere edotto, alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Francia (art.

106.

cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento della ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art.

17.

RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento della ricorrente in Francia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico della ricorrente (art.

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63.

cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

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F-3475/2026 Pagina 6 Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (per raccomandata; allegati: fattura e chiave USB in ritorno); – alla SEM, ad N …; – all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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