F-4214/2026
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
18. Juni 2026Deutsch8 min
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 giugno 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte VI F-4214/2026 S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 2 6 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il …, Turchia, rappresentato da AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zurigo, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 giugno 2026 / N ….
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F-4214/2026 Pagina 2 Visto che: il 15 luglio 2024 e il 9 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato domande d’asilo in Bulgaria, rispettivamente in Germania, entrambe respinte, il 10 maggio 2026, ne ha presentato una terza in Svizzera, il 9 giugno 2026, conclusa l’istruzione, la SEM non è entrata nel merito della domanda del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Bulgaria che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 9 giugno 2026, ricevuta la decisione, SOS Ticino – Caritas Svizzera ha rinunciato al mandato di rappresentanza, il 16 giugno 2026, tramite AsyLex, egli ha adito questo Tribunale (TAF), chiedendo sostanzialmente, previa esenzione dalle spese processuali, concessione dell’effetto sospensivo e sospensione a titolo supercautelare del trasferimento, di annullare la decisione e rinviare gli atti alla SEM per l’esame nazionale della domanda, il 16 giugno 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM esamina la competenza nazionale relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), e, se individua un altro Stato responsabile per il suo esame, pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello -- 2 of 6 -F-4214/2026 Pagina 3 Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”: art. 18 par.
Erwägungen
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lett. b-d), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame della determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in concreto, il ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Bulgaria il
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luglio 2024 e una seconda in Germania il 9 gennaio 2026, dopodiché ne ha inoltrato una terza in Svizzera 10 maggio 2026; il 27 maggio 2026, su richiesta della SEM, la Bulgaria ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in base all’art. 18 par. 1 lett. d RD III, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico, per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l’asilo, a maggior ragione come persona omosessuale, non sarebbero (stati) rispettati in Bulgaria né sul piano della procedura né su quello dell’accoglienza (cfr. ricorso, passim, e gli allegati 2.3 – 2.5; N.B.: l’allegato 2.3 e 2.5 è un’asserita “Psychologische Untersuchung” in bulgaro tradotta in tedesco con “Claude”, senza alcun nominativo dell’autore e non datata, indicante uno stato di salute fisico normale con sintomi d’angoscia; l’allegato 2.4 è un rapporto dell’Ospedale cantonale di Obvaldo del 7 giugno 2026, facente stato di condizioni di salute buone), va ricordato che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); in proposito, questo Tribunale ha avuto modo di constatare e ribadire che, malgrado i problemi del sistema d’asilo bulgaro, esso non presenta carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF F-2695/2025 del 20 giugno 2025 pag. 5 con i rimandi; cfr. anche AIDA: Bulgaria, Update on 2024, passim); così, nonostante gli argomenti generali e astratti del ricorso, in parte legittimi, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), come ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che osterebbero al suo trasferimento, il ricorrente avanza la sua omosessualità, -- 3 of 6 -F-4214/2026 Pagina 4 pretendendo che, per questo motivo, egli sarebbe discriminato come tale anche nell’accesso alle cure mediche, da cui il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti (ricorso, pag. 10); ora, premesso che né dall’incarto (doc. 17, 24 e 30) né dagli allegati 2.3 – 2.5, contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, risulta che egli abbia problemi di salute fisici o psichici rilevanti, tantomeno non curabili, se del caso, in Bulgaria, questo Tribunale ha già avuto l’occasione di osservare che in questo Stato membro dell’UE l’omosessualità in quanto tale non è proibita, per cui essa non è di per sé assimilabile ad una condizione personale che impedisca il trasferimento (cfr. sentenza del TAF D-2370/2025 del 15 aprile 2025 pagg.
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e 9); pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), è ancora utile puntualizzare, dato che il ricorrente ha depositato tre domande d’asilo in tre Stati diversi dello spazio Dublino, che, come risaputo, uno degli scopi del RD III è quello di prevenire il cosiddetto “asylum shopping”, ossia le domande multiple (art. 3 par. 1 RD III), ciò di cui il rappresentante del ricorrente dovrebbe essere edotto, alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Bulgaria (art.
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cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Bulgaria (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico del ricorrente (art.
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cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto,
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F-4214/2026 Pagina 5 la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
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La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
3.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Cantone Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:
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F-4214/2026 Pagina 6 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura); – alla SEM, ad N …; – all’Ufficio della migrazione del Cantone Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
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