Lexipedia

Entscheid

F-4214/2026

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

18. Juni 2026Deutsch8 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 giugno 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

lett. b-d), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame della determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in concreto, il ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Bulgaria il

15.

luglio 2024 e una seconda in Germania il 9 gennaio 2026, dopodiché ne ha inoltrato una terza in Svizzera 10 maggio 2026; il 27 maggio 2026, su richiesta della SEM, la Bulgaria ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in base all’art. 18 par. 1 lett. d RD III, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico, per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l’asilo, a maggior ragione come persona omosessuale, non sarebbero (stati) rispettati in Bulgaria né sul piano della procedura né su quello dell’accoglienza (cfr. ricorso, passim, e gli allegati 2.3 – 2.5; N.B.: l’allegato 2.3 e 2.5 è un’asserita “Psychologische Untersuchung” in bulgaro tradotta in tedesco con “Claude”, senza alcun nominativo dell’autore e non datata, indicante uno stato di salute fisico normale con sintomi d’angoscia; l’allegato 2.4 è un rapporto dell’Ospedale cantonale di Obvaldo del 7 giugno 2026, facente stato di condizioni di salute buone), va ricordato che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); in proposito, questo Tribunale ha avuto modo di constatare e ribadire che, malgrado i problemi del sistema d’asilo bulgaro, esso non presenta carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF F-2695/2025 del 20 giugno 2025 pag. 5 con i rimandi; cfr. anche AIDA: Bulgaria, Update on 2024, passim); così, nonostante gli argomenti generali e astratti del ricorso, in parte legittimi, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), come ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che osterebbero al suo trasferimento, il ricorrente avanza la sua omosessualità, -- 3 of 6 -F-4214/2026 Pagina 4 pretendendo che, per questo motivo, egli sarebbe discriminato come tale anche nell’accesso alle cure mediche, da cui il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti (ricorso, pag. 10); ora, premesso che né dall’incarto (doc. 17, 24 e 30) né dagli allegati 2.3 – 2.5, contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, risulta che egli abbia problemi di salute fisici o psichici rilevanti, tantomeno non curabili, se del caso, in Bulgaria, questo Tribunale ha già avuto l’occasione di osservare che in questo Stato membro dell’UE l’omosessualità in quanto tale non è proibita, per cui essa non è di per sé assimilabile ad una condizione personale che impedisca il trasferimento (cfr. sentenza del TAF D-2370/2025 del 15 aprile 2025 pagg.

8.

e 9); pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), è ancora utile puntualizzare, dato che il ricorrente ha depositato tre domande d’asilo in tre Stati diversi dello spazio Dublino, che, come risaputo, uno degli scopi del RD III è quello di prevenire il cosiddetto “asylum shopping”, ossia le domande multiple (art. 3 par. 1 RD III), ciò di cui il rappresentante del ricorrente dovrebbe essere edotto, alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Bulgaria (art.

106.

cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Bulgaria (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico del ricorrente (art.

63.

cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto,

-- 4 of 6 --

F-4214/2026 Pagina 5 la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Cantone Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:

-- 5 of 6 --

F-4214/2026 Pagina 6 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura); – alla SEM, ad N …; – all’Ufficio della migrazione del Cantone Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

-- 6 of 6 --