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Entscheid

F-4305/2021

dopo lo scioglimento della comunità familiare

17. Januar 2022Deutsch4 min

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permes... Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e rinvio dalla Svizzera Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

63.

cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2], e art. 64 cpv. 1 PA); in assenza di una nota particolareggiata delle spese, l’indennità per spese ripetibili è fissata sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF), in concreto, alla luce della relativa complessità della causa, che si rispecchia nell’ampiezza e nel contenuto del ricorso del 5 giugno 2019, è giustificato attribuire alla ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.–, a carico della SEM, -- 2 of 4 -F-4305/2021 Pagina 3 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Non si prelevano spese processuali nella procedura F-2790/2019.

2.

Un’indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.– nella procedura F-2790/2019 è assegnata alla ricorrente, a carico della SEM.

3.

Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono indennità per spese ripetibili nella presente procedura.

4.

Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (n. di rif. …). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici

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F-4305/2021 Pagina 4 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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