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Entscheid

F-5288/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

10. Oktober 2023Deutsch18 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 settembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

3.

par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete (“clausola di sovranità” – art. 17 par. 1 RD III), in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall’incarto si evince che il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in Croazia il 22 maggio 2023, presentandone poi un’altra in Svizzera il 29 maggio successivo, il 29 giugno 2023, rispondendo alla richiesta della Svizzera del 15 giugno antecedente, la Croazia ha dato il suo consenso a riprendere in carico il ricorrente, di conseguenza, la competenza della Croazia ad occuparsi della procedura di protezione internazionale del ricorrente, in conformità all’art. 18 par. 1 lett. b RD III, è accertata in linea di principio; si noti che, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente (cfr. ricorso, pag. 4), se la Croazia -- 5 of 12 -F-5288/2023 Pagina 6 non dovesse essere competente a trattare materialmente la domanda d’asilo del ricorrente, lo sarà per forza di cose un altro “Stato membro” dello spazio Dublino, e non un qualunque altro Stato (cfr. art. 20 par. 5 RD III); per opporsi al suo trasferimento in Croazia il ricorrente asserisce, in buona sostanza, che rischierebbe di subire, da un lato, un “respingimento a catena” verso la Bosnia e Erzegovina o un altro Paese, e, dall’altro lato, dei trattamenti inumani o degradanti in violazione del diritto internazionale umanitario, ciò che sarebbe rivelatore di “carenze sistemiche” del sistema d’asilo croato (cfr. ricorso, pagg. 4 a 6), è così necessario verificare, in seguito, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell’UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all’art. 4 -- 6 of 12 -F-5288/2023 Pagina 7 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza della CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli rinvii), a proposito dello stato del sistema d’asilo croato, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza del TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti), in una recente sentenza di riferimento questo Tribunale ha puntualizzato che “Gesuchstellende, welche gestützt auf die Dublin-III-VO nach Kroatien überstellt werden, Zugang zum dortigen Asylverfahren erhalten. Angesichts des Vorstehenden kann die Überstellung unabhängig davon, ob die gesuchstellende Person im Rahmen eines "Take-Charge" (Aufnahme) oder "Take-Back" (Wiederaufnahme) Verfahrens überstellt wird, erfolgen. Insbesondere besteht in solchen Fällen keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, die Überstellten würden der Gefahr einer Verletzung ihrer aus dem Refoulement-Verbot fliessenden Rechte ausgesetzt werden. Es ist nach dem gesagten nicht davon auszugehen, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Kroatien wiesen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO auf, die eine Überstellung von Gesuchstellenden generell als unzulässig erscheinen lassen würden. Die seit dem Referenzurteil D-1611/2016 vom 22. März 2016 bestehende Praxis der grundsätzlichen Zulässigkeit von Dublin-Überstellungen nach Kroatien ist zu bestätigen. Von einer Überstellung ist bei dieser Ausgangslage nur in Ausnahmefällen abzusehen, in welchen die Gesuchstellenden durch substantiiertes Vorbringen darlegen können, dass die generelle Annahme in ihrem Fall nicht zutrifft” (sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 8, 9.3, 9.4.4 e 9.5), -- 7 of 12 -F-5288/2023 Pagina 8 in concreto, il ricorrente, che non manca di rammentare la sentenza E1488/2020 (cfr. ricorso, pagg. 5 e 6), non apporta e, a maggior ragione, non analizza in sé, alcun elemento specifico rilevante, relativo alla sua persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferito in Croazia, le autorità competenti di questo paese, se del caso, non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all’esame della sua domanda d’asilo, ma che invece lo respingeranno fuori dai confini dell’UE, in Bosnia Erzegovina, o che lo sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; quanto alle fotografie relative alla sua mano gonfia, esse non possono essere considerate, all’evidenza, come un indicatore di carenze sistemiche afferenti al sistema d’accoglienza croato; in questa maniera, malgrado la pertinenza complessiva dei suoi argomenti sullo stato del sistema d’asilo croato, il ricorrente non riesce a capovolgere, per il suo caso, l’assunto generale (“generelle Annahme”), posto da questo Tribunale nella sentenza E-1488/2020, dell’esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III, ne discende che, sotto questo profilo (condizioni del sistema d’accoglienza croato), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7 e 8.1 a 8.3); per contestare l’esigibilità del suo trasferimento in Croazia il ricorrente si riferisce inoltre alla sua “instabile salute mentale”, precisando che il fatto di aver interrotto la psicoterapia “è riconducibile proprio alla [sua] instabile situazione psicologica”, e che “è lapalissiano che il trasferimento in Croazia comporterebbe un aggravamento della [sua] salute mentale” (ricorso, pagg. 5 e 6, nonché le pagg. 7 a 9), ora, questo Tribunale rileva che la psicoterapia, sospesa dal ricorrente di sua iniziativa “in quanto a suo dire troppo sedativa” (cfr. F2 del 12.9.2023), consisteva nella presa dei medicinali Trittico, “ad azione tranquillizzante, ansiolitica e antidepressiva […] per il trattamento di stati di tristezza e malinconia (depressioni)” (cfr. www.compendium.ch), e Stilnox, utilizzato in caso di disturbi del sonno (“Schlafstörungen”: cfr. www.compendium.ch); si osservi, in proposito, che il Trittico e tre medicamenti, chiamati Lunata, Sanval e Zolsana, contenenti il medesimo principio attivo dello Stilnox (“zolpidem”), sono commercializzati in Croazia, e sono quindi normalmente disponibili, come risulta dal sito della “Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia” (cfr. www.halmed.hr, medicinali reperibili attivizzando la funzione “Search”); ciò posto, va pure sottolineato che, -- 8 of 12 -F-5288/2023 Pagina 9 all’ultima visita, lo psichiatra incaricato ha descritto il ricorrente come “lucido, vigile, orientato”, con un “tono dell’umore complessivamente in asse”, senza “ansia, tensione, angoscia. Non reattivo, né aggressivo, non presenta progettualità anticonservativa, né suicidalità attiva”, e che “non vi sono elementi clinici per imporre una terapia farmacologica contro la [sua] volontà” (cfr. F2 del 12.9.2023), stando così le cose, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute psicologico del ricorrente possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Croazia, tenuto conto che egli potrà esigere, se necessario, almeno prestazioni di pronto soccorso, compresi medicinali identici o analoghi a quelli di cui ha usufruito fin qui, e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4), ne deriva che, ugualmente da questa angolazione (condizioni di salute del ricorrente), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023, già citata, consid. 8.4 a 8.6); è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in -- 9 of 12 -F-5288/2023 Pagina 10 Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l’emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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F-5288/2023 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

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F-5288/2023 Pagina 12 Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata); – alla SEM, CFA Chiasso, ad N …; – all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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