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Entscheid

F-5526/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

16. Januar 2023Deutsch22 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 novembre 2022. Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

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giugno 2022, il 24 agosto 2022, in conformità all’art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha presentato alle autorità competenti austriache, rispettivamente bulgare, richieste di ripresa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, doc. 12/5 e 13/5), il 24 agosto 2022, le autorità austriache hanno respinto la richiesta della SEM per mancanza di competenza da parte loro (cfr. incarto SEM, doc. 18/5), il 1° settembre 2022, le autorità bulgare hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria (cfr. incarto SEM, doc. 19/1), di conseguenza, la competenza della Bulgaria a riprendere in carico il ricorrente è accertata; in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), -- 6 of 13 -F-5526/2022 Pagina 7 a questo proposito va ricordato che la Bulgaria, in quanto membro dell’UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Bulgaria è tenuta, tra l’altro, a provvedere affinché i richiedenti l’asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all’art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del

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aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti),

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F-5526/2022 Pagina 8 in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente invoca le “violenze subite da parte delle autorità bulgare” e le “violazioni dei suoi diritti fondamentali”, asserendo di essere stato vittima di “maltrattamenti” e di essere stato “picchiato” dalla polizia bulgara, e denuncia nel contempo “l’impatto del flusso di rifugiati dall’Ucraina sul sistema d’accoglienza bulgaro” (ricorso, § 5, pagg. 9 e 12), rispetto alla situazione del sistema di accoglienza bulgaro va notato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quello dell’OSAR allegato al ricorso, sia effettivamente desumibile che il sistema d’asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l’aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca nonché austriaca); pertanto, questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, nonostante la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano “generalizzate” o che colpiscano “determinati gruppi di persone” (cfr. Corte di giustizia dell’UE [CGUE], Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. e C-438/17 Magamadov); questo non significa però che, in casi specifici, come ad esempio quello giudicato nella sentenza TAF D1128/2022 dell’8 aprile 2022, le gravi carenze del sistema d’asilo bulgaro non possano indurre ad accogliere un ricorso per ordinare un complemento istruttorio, in questo contesto non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d’accoglienza bulgaro; in proposito, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, “an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries” (UNHCR, Ukraine Refugee Situation – Operational Update – Bulgaria, del 5 agosto 2022); questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l’hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione -- 8 of 13 -F-5526/2022 Pagina 9 internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che il conflitto tra la Russia e l’Ucraina abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d’accoglienza bulgaro; così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d’asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d’asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine, ne deriva che, sotto questo profilo (condizioni del sistema d’accoglienza bulgaro), l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per contestare l’esigibilità del suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente si riferisce inoltre, sul piano medico, ai suoi “problemi di salute sia fisici che psichici – causati in parte proprio dal vissuto in Bulgaria – oltre che di scabbia” (ricorso, § 5, pag. 8); in proposito, dalla documentazione medica disponibile risulta che il medico generalista del “Medic Help” di Chiasso ha diagnosticato al ricorrente, il 1° e il 15 settembre 2022, una sospetta deviazione del setto nasale, una cefalea, una sospetta scabbia e lesioni cutanee diffuse (cfr. i corrispondenti Fogli di trasmissione di informazioni mediche [F2], incarto SEM, doc. 20/2 e 21/2); il 27 ottobre nonché il 10 e

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novembre 2022, il medesimo medico ha inoltre posto al ricorrente la diagnosi di sindrome ansioso depressiva con insonnia, disadattamento ed incubi curata tramite Stilnox “da circa 3 settimane con poco beneficio”, richiedendo di effettuare una valutazione psichiatrica a causa di uno “stato umorale molto basso”, come pure di sinusite cronica (cfr. i relativi F2, incarto SEM 37/2, 38/3 e 39/2); ora, benché il medico generalista non sia uno psichiatra, egli ha posto la relativa diagnosi in modo chiaro e senza esitazioni, e non vi sono elementi nell’incarto per credere che la medesima sia incerta, imprecisa oppure non esaustiva; quanto alla terapia basata sullo Stilnox, poco efficace, prescritta dal medesimo medico generalista, è opportuno evidenziare che il farmaco in questione “è un sonnifero indicato per il trattamento a breve termine di diverse forme d'insonnia grave, in particolare in caso di assopimento difficoltoso, interruzione del sonno, come pure nei risvegli prematuri nei pazienti con più di 18 anni di età” (https://www.swissmedicinfo.ch, sotto la voce “Stilnox”); partendo da queste constatazioni relative alla diagnosi e alla terapia, questo Tribunale reputa che non sia necessario attendere l’esito della ventilata visita psichiatrica, di cui non si conosce la data, visto che lo stato di salute mentale del ricorrente risulta essere sufficientemente -- 9 of 13 -F-5526/2022 Pagina 10 intelligibile per poter valutare la sola esigibilità del suo trasferimento in Bulgaria; del resto, anche un eventuale futuro adattamento della terapia da parte di uno psichiatra prima del trasferimento, con la prescrizione al posto dello Stilnox di un antidepressivo, ossia di un medicamento più potente, non permetterebbe di concludere in modo plausibile che, nel caso in cui il medesimo farmaco non fosse accessibile al ricorrente in Bulgaria per un motivo o un altro, egli sarebbe confrontato ad un reale rischio di grave, rapido ed irreversibile peggioramento della sindrome ansioso depressiva da cui è affetto, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della sua speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio, sopracitata), con riguardo alla configurazione diagnostica generale, questo Tribunale non intravede dunque motivi sufficienti per credere che lo stato di salute del ricorrente, sotto il profilo sia somatico che psicologico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, tenuto conto che egli potrà esigere, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4, che si riferisce anche alla sentenza TAF D-1128/2022); questo vale anche se il sistema sanitario bulgaro, ancora in transizione, presenta insufficienze che intaccano la qualità dei servizi e delle prestazioni a disposizione dei fruitori indigeni e stranieri indistintamente (“the health system continuously suffers from substantial weaknesses, which contribute to unsatisfactory population health”: “European Observatory on Health Systems and Policies”, Health Systems in Transition – Bulgaria: Health System Review, vol. 20, no 4, 2018, in particolare le pagg. 182 a 214), ne discende che, anche da questa angolazione (condizioni di salute del ricorrente), l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Bulgaria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 11), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), -- 10 of 13 -F-5526/2022 Pagina 11 alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 11 of 13 -F-5526/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

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F-5526/2022 Pagina 13 Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata); – alla SEM, CFA Chiasso, ad N …; – all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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