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Entscheid

F-5901/2023

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone

26. September 2024Deutsch8 min

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un canton... Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 5 ottobre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

PA; il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2

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F-5901/2023 Pagina 3 LAsi); giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, dato che la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la SEM ripartisce i richiedenti l’asilo fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 LAsi), i richiedenti sono attribuiti ai cantoni secondo l’art. 21 cpv. 2 a 6 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311); la SEM attribuisce i richiedenti proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1), la decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-1943/2022 del 19 maggio 2022 consid. 2 e 5), l’esigenza di far valere una violazione del principio dell’unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa censura deve essere sollevata e motivata (cfr. la sentenza del TAF F1943/2022, appena citata, consid. 2), in concreto, la ricorrente ha sostenuto che sua sorella soffrirebbe delle conseguenze di un incidente, che renderebbe i compiti giornalieri difficili per lei, e che la sua presenza sarebbe di grande aiuto per sua sorella, in proposito, pur volendo ammettere che la ricorrente intenda invocare una violazione del principio dell’unità della famiglia, bisogna osservare che questo principio si riferisce alla famiglia nucleare o a un rapporto di dipendenza particolare (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1), in concreto, pur riconoscendo che la ricorrente invoca una violazione del principio dell’unità della famiglia per giustificare la sua richiesta di essere attribuita al Canton D._______ al posto del Canton C._______ si deve constatare che la censura non è palesemente motivata a sufficienza ai sensi della giurisprudenza, dato che la ricorrente, si limita a fare riferimento a un incidente e alle sue conseguenze, senza fornire i minimi dettagli sulla natura e le modalità di tali, -- 3 of 5 -F-5901/2023 Pagina 4 ciò posto, la sorella della ricorrente non può essere considerata, una persona vulnerabile che dipenderebbe dalla ricorrente, pertanto, stando così le cose, il ricorso deve essere respinto come manifestamente infondato e la decisione impugnata confermata, nonostante l’esito negativo del ricorso (cfr. art. 63 cpv. 1 PA), si rinuncia a prelevare spese processuali alla luce delle particolarità della fattispecie, dato il respingimento del ricorso, non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), (dispositivo alla pagina seguente)

F-5901/2023 Pagina 3 LAsi); giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, dato che la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la SEM ripartisce i richiedenti l’asilo fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 LAsi), i richiedenti sono attribuiti ai cantoni secondo l’art. 21 cpv. 2 a 6 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311); la SEM attribuisce i richiedenti proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1), la decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza del TAF F-1943/2022 del 19 maggio 2022 consid. 2 e 5), l’esigenza di far valere una violazione del principio dell’unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa censura deve essere sollevata e motivata (cfr. la sentenza del TAF F1943/2022, appena citata, consid. 2), in concreto, la ricorrente ha sostenuto che sua sorella soffrirebbe delle conseguenze di un incidente, che renderebbe i compiti giornalieri difficili per lei, e che la sua presenza sarebbe di grande aiuto per sua sorella, in proposito, pur volendo ammettere che la ricorrente intenda invocare una violazione del principio dell’unità della famiglia, bisogna osservare che questo principio si riferisce alla famiglia nucleare o a un rapporto di dipendenza particolare (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1), in concreto, pur riconoscendo che la ricorrente invoca una violazione del principio dell’unità della famiglia per giustificare la sua richiesta di essere attribuita al Canton D._______ al posto del Canton C._______ si deve constatare che la censura non è palesemente motivata a sufficienza ai sensi della giurisprudenza, dato che la ricorrente, si limita a fare riferimento a un incidente e alle sue conseguenze, senza fornire i minimi dettagli sulla natura e le modalità di tali, -- 3 of 5 -F-5901/2023 Pagina 4 ciò posto, la sorella della ricorrente non può essere considerata, una persona vulnerabile che dipenderebbe dalla ricorrente, pertanto, stando così le cose, il ricorso deve essere respinto come manifestamente infondato e la decisione impugnata confermata, nonostante l’esito negativo del ricorso (cfr. art. 63 cpv. 1 PA), si rinuncia a prelevare spese processuali alla luce delle particolarità della fattispecie, dato il respingimento del ricorso, non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), (dispositivo alla pagina seguente)

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F-5901/2023 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM. Il guidice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch

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