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Entscheid

F-7008/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

8. November 2024Deutsch12 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 ottobre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

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Erwägungen

3.

par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo -- 3 of 9 -F-7008/2024 Pagina 4 esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete (“clausola di sovranità” – art. 17 par. 1 RD III), conformemente all’art. 12 par. 4 RD III, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato il territorio degli Stati membri, in concreto è assodato e incontestato che il ricorrente è stato titolare di un visto per ingressi multipli emesso dalla Francia valido dal 15 dicembre 2023 al 15 giugno 2024, che suo figlio è stato titolare di un visto emesso dalla Francia valevole dal 15 dicembre 2023 al 21 gennaio 2024, e che entrambi sono venuti in Francia il 19 dicembre 2023 e rientrati in Congo l’11 gennaio 2024 (cfr. ricorso, pag. 3), di conseguenza, siccome i due visti erano scaduti da meno di sei mesi al momento del deposito della domanda d’asilo il 18 luglio 2024, la SEM ha applicato l’art. 12 par. 4 RD III e le autorità francesi hanno pacificamente riconosciuto la competenza del loro Paese e preso in carico il ricorrente e suo figlio per la protezione internazionale, dal canto suo, il ricorrente contesta la competenza della Francia, facendo valere che, prima di essere ritornato insieme a suo figlio in questo Paese, il 16 maggio 2024, con un visto emesso dal Montenegro, egli è uscito dallo spazio Dublino, per cui l’art. 12 par. 4 RD III non sarebbe applicabile; a sostegno della sua tesi egli cita della dottrina tedesca per pretendere che “la richiesta della SEM non solo sia contraria al principio di buona fede, ma risulti altresì non rispettosa delle norme di correttezza e trasparenza che governano il sistema Dublino” (cfr. ricorso, pagg. 3, 6 e 7) ora, premesso che la digressione del ricorrente sull’espressione “no clear evidence” (ricorso, pag. 6) appare a questo Tribunale piuttosto cavillosa, si deve sottolineare che la SEM ha chiaramente comunicato alle autorità francesi che il ricorrente e suo figlio avevano lasciato lo spazio Dublino (“he stated that he returned to the Congo”) prima di ritornare in Francia (cfr. incarto SEM, doc. 28/11), e che le dette autorità, nonostante ciò, non hanno -- 4 of 9 -F-7008/2024 Pagina 5 richiesto complementi d’informazione e non hanno sollevato il benché minimo dubbio quanto alla loro competenza in virtù dell’art. 12 par. 4 RD III (cfr. incarto SEM, doc. 35/2); in questo senso le copie dei biglietti d’aereo, per così dire in quanto “clear evidence”, relative al secondo viaggio in Francia del ricorrente e di suo figlio (cfr. incarto SEM, doc. 26/1 e 27/1), non sono suscettibili di influire in modo determinante sulla questione della competenza internazionale, stando così le cose, questo Tribunale non intravede alcun motivo per rimettere in discussione la competenza della Francia a trattare la domanda di protezione internazionale del ricorrente e di suo figlio; si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Francia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il -- 5 of 9 -F-7008/2024 Pagina 6 diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), In concreto, il ricorrente, che riferisce laconicamente di avere “dovuto lasciare il proprio paese a causa di gravi problemi avuti con il Movimento del 23 marzo (M23)” (ricorso, pag. 3), si è limitato a contestare la competenza della Francia per pretesi motivi di non rispetto della “buona fede”, della “trasparenza” e della “correttezza” da parte della SEM, senza mettere minimamente in dubbio che la Francia, come è peraltro notorio, si attiene ai suoi obblighi internazionali nei confronti delle persone che si rivolgono ad essa per chiedere l’asilo, è utile a questo punto ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020, del 15 luglio 2020 pag. 10), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Francia per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo contestuale trasferimento in Francia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili -- 6 of 9 -F-7008/2024 Pagina 7 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l’emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto, la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.

83.

lett. d cifra 1 LTF).

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F-7008/2024 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

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F-7008/2024 Pagina 9 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura); – alla SEM, ad N …; – all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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