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Entscheid

JAAC-69-38--

Verwaltungsbehörden 27.10.2004 JAAC 69.38

27. Oktober 2004Deutsch19 min

Source admin.ch

Erwägungen

3.

La giurisprudenza sull’IVA relativa ai trasporti aerei accorda una grande importanza all’analisi di diritto privato dei contratti conclusi dal contribuente, per determinare se quest’ultimo effettua o meno delle prestazioni di trasporto. Anche se i rapporti di diritto privato che sono alla base delle prestazioni fornite non sono determinanti per la risoluzione dei litigi IVA (vedasi, tra le altre numerose decisioni del Tribunale federale, quelle del 14 novembre 2003 [2A.304/2003], consid. 3.6.1, con riferimenti e dell’8 gennaio 2003, tradotta nella Rivista di diritto amministrativo e fiscale [RDAF] 2003, 2a parte, consid. 3.2 pag. 394), secondo il Tribunale federale occorre esaminare la questione sotto questo aspetto. a. Nel diritto aereo, con contratto di noleggio («Chartervertrag») si intende generalmente il contratto con cui una persona (il noleggiante; «der Vercharterer») si obbliga a mettere a disposizione di un’altra persona (il noleggiatore; «der Charterer») a titolo oneroso un aereo funzionante, completamente equipaggiato, con o senza equipaggio, sia per un viaggio determinato (noleggio a viaggio), sia per un tempo determinato (noleggio a tempo; Hans Blumer-Nemitz, Die Rechtsstellung des Reisebüros bei Flugreisen, tesi, Basilea 1989, pag. 61; Urs Scheuch, Luftbeförderungs- und Charterverträge unter besonderer Berücksichtigung des internationalen Privatrechts, tesi, Winterthur 1979, pag. 16; Jean-Pierre Hari, Les transports aériens commerciaux non réguliers en Europe, tesi, Losanna 1964, pag. 100; Michel Pélichet, Responsabilité civile en cas d’affrètement et de location d’aéronef au regard des conventions internationales, tesi, Montreux 1963, pag. 20; Hermann Gimbel, Ein Beitrag zu den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Problemen des Charterverkehrs unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in der Schweiz und Deutschland, tesi, Zurigo 1974, pag. 72; Regula Dettling-Ott, Internationales und schweizerisches Lufttransportrecht, Zurigo 1993, pag. 38). Nel caso in cui il noleggio è previsto senza equipaggio si parla di noleggio «coque nue» (Pélichet, op. cit., pag. 23; Scheuch, op. cit., pag. 17) e si tratta in tal caso di una vera e propria locazione di aeromobile (Gimbel, op. cit., pag. 84). I contratti di noleggio sono suddivisi in diverse categorie. Le due grandi forme giuridiche che possono rivestire i contratti di noleggio sono: i contratti di noleggio-locazione e i contratti di noleggio-trasporto. Nel primo caso il noleggiatore vuole agire quale trasportatore (Scheuch, op. cit., pag. 20; Max Reber, Beitrag zur Frage der Miet- und Charterverträge im Luftrecht, tesi, Soletta 1957, pag. 111). Per poter eseguire personalmente una prestazione di trasporto si fa mettere a disposizione dal noleggiante un aereo con equipaggio e equipaggiamento completo. L’aereo entra in possesso del 5 -- 5 of 9 -noleggiatore il quale ha il comando dell’equipaggio. La prestazione di trasporto nei confronti di terzi è fornita dal noleggiatore, il quale sopporta altresì il rischio dell’occupazione completa del velivolo come pure quello dell’esecuzione del trasporto. In pratica, questo tipo di noleggio interviene unicamente tra compagnie aeree, in quanto sono le sole a disporre delle conoscenze e dell’infrastruttura necessaria per poter offrire un vero e proprio servizio di volo (Scheuch, op. cit., pag. 20). Nel caso del noleggio-trasporto il noleggiatore non vuole eseguire personalmente il trasporto, bensì desidera unicamente acquisire la capacità di trasporto. Il noleggiante resta in possesso dell’aereo e mantiene il comando del suo equipaggio. Contrariamente al noleggio-locazione, il noleggiante resta responsabile dell’esecuzione del trasporto (Scheuch, op. cit., pag. 23; Walter Müller, Der Chartervertrag, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurigo 1988, pag. 224; si veda sull’insieme della questione, Blumer-Nemitz, op. cit., pag. 63; Reber, op. cit., pag. 109). Per distinguere tra questi due tipi di contratto di noleggio è determinante stabilire chi conserva il controllo operativo dell’aereo e il diritto di dare ordini all’equipaggio, ossia chi si fa carico della responsabilità operativa del volo (Gimbel, op. cit., p. 78). b. Per quanto riguarda la qualifica giuridica di questi due tipi di noleggio occorre rilevare che la dottrina dominante è unanime nell’affermare che il contratto di noleggio-locazione è un contratto misto, contenente elementi della locazione (in relazione con l’aereo) e di fornitura di servizi (in relazione all’equipaggio; Scheuch, op. cit., pag. 21; Reber, op. cit., pag. 115). Trattandosi della qualifica giuridica del contratto di noleggio-trasporto le opinioni sono molto più divergenti (cfr. decisione del Tribunale federale del 22 gennaio 2001, in Archivi di diritto fiscale svizzero [Archivi] 71 564 segg. consid. 3d non pubblicato). Tuttavia, in accordo con la dottrina dominante, il Tribunale federale afferma che quando il contratto di noleggio concerne unicamente due parti, senza la partecipazione diretta o indiretta di un terzo (noleggio per uso proprio) è dato di principio un contratto di trasporto (decisione del 27 febbraio 2001, in RDAF 2001, 2a parte, pag. 67, consid. 3e e riferimenti citati). Questa regola non è peraltro assoluta. L’esistenza di un contratto di noleggio piuttosto che di un contratto di trasporto deve in particolare essere ritenuta qualora risultasse essere in primo piano non tanto il trasporto da un luogo ad un altro, quanto piuttosto l’utilizzo del mezzo di trasporto. Questi contratti sono dei contratti di noleggio poiché non rappresentano né dei puri contratti di locazione, né dei puri contratti di trasporto, bensì dei contratti misti costituiti da elementi di locazione e di prestazione di servizi. Nella DTF 115 II 108 il Tribunale federale ha stabilito che la messa a disposizione di una nave per una campagna di sensibilizzazione configurava un contratto di noleggio, ritenuto che la messa a disposizione di una nave non deve necessariamente servire al trasporto da un luogo ad un altro, bensì può servire ad esempio anche all’esercizio della pesca, al compimento di spedizioni scientifiche o a una crociera di piacere. Parimenti, nel campo dell’aviazione, il noleggio di aerei può permettere di fare un reportage fotografico o di compiere dei voli di sorveglianza o dei lavori agricoli. Nondimeno in diritto civile, fatta eccezione per i casi di esecuzione di compiti professionali speciali, i contratti di noleggio per uso proprio nel 6 -- 6 of 9 -campo aereo devono essere qualificati quali contratti di trasporto (decisione del 27 febbraio 2001, in RDAF 2001, 2a parte, pag. 67, consid. 3e e riferimenti ivi citati). La situazione è meno chiara per quanto riguarda il noleggio a favore di un terzo («Fremdcharter»), sia esso un noleggio-locazione o un noleggio-trasporto, dove vi sono tre parti contraenti. Applicando per analogia la riflessione relativa al noleggio per uso proprio, si potrebbe ritenere che si è in presenza di un contratto di noleggio se il noleggiatore assume la responsabilità operativa dei voli o se i voli sono innanzitutto destinati all’espletamento di compiti professionali, mentre gli altri contratti di noleggio a favore di un terzo sono dei contratti di trasporto e devono essere trattati come tali. Un’interpretazione come questa, che si fonda unicamente su concetti di diritto privato, non può tuttavia essere applicata in materia di IVA. Secondo il Tribunale federale, che si è pronunciato a questo proposito in una recente decisione, occorre definire se la prestazione nei confronti del viaggiatore è effettuata dalla compagnia aerea medesima o da un’altra entità appartenente alla catena degli operatori. Devono essere infatti considerati i rapporti tra gli operatori coinvolti. Se si è in presenza di due operazioni IVA, la prima tra l’agenzia di viaggi e il viaggiatore e la seconda tra la compagnia aerea e l’agenzia di viaggi, quest’ultima operazione non configura una prestazione di trasporto. Da questo punto di vista (civile ed economico), e tenuto parimenti conto del carattere eccezionale dell’art. 15 cpv. 2 lett. g OIVA e della sua interpretazione non estensiva, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le prestazioni di volo eseguite sulla base di contratti stipulati tra la compagnia aerea e l’agenzia di viaggi non rappresentano delle prestazioni di trasporto esenti da imposta (decisione del 22 gennaio 2001, in Archivi 71 570 seg., consid. 7); sono per contro di principio esonerate le prestazioni di volo eseguite sulla base dei contratti stipulati dall’agenzia di viaggi con i viaggiatori. 4.a. Nella fattispecie si evince dagli atti che la ricorrente mette a disposizione dei suoi clienti (ospedali e A) il suo aereo e il pilota, che è un dipendente della ricorrente, per loro uso. Gli ospedali e l’A utilizzano quest’aereo per eseguire voli-ambulanza e trasporti di malati. In questo rapporto a tre, la ricorrente mette a disposizione il suo aereo con pilota all’ospedale e all’A, i quali, nell’ambito di una seconda operazione, trasportano il paziente. La ricorrente non stipula un contratto direttamente con il paziente, bensì con l’ospedale o l’A. Tra l’ospedale rispettivamente l’A e il paziente vi è invece un contratto che comprende, oltre alle prestazioni di cure mediche e il ricovero in ospedale, anche il trasporto. L’ospedale rispettivamente l’A stipulano quindi il contratto di trasporto direttamente con il paziente. b. Giusta la giurisprudenza summenzionata non si tratta unicamente di stabilire se la ricorrente esegue un trasporto, bensì più precisamente di determinare se la prestazione nei confronti del viaggiatore è fornita dalla ricorrente medesima o da un altro operatore coinvolto. Nel caso in esame il contratto di trasporto è stipulato direttamente dall’ospedale o da A con la persona trasportata. L’ospedale e A agiscono pertanto in modo analogo, tecnicamente parlando, ad un’agenzia di viaggi. L’AFC ha quindi considerato 7 -- 7 of 9 -a giusto titolo che la ricorrente non forniva delle prestazioni di trasporto agli ospedali o a A, bensì metteva unicamente a disposizione un aereo, eseguendo, in altri termini, una fornitura. c. La ricorrente chiede che le prestazioni litigiose siano escluse da imposta in considerazione dell’art. 14 n. 6 OIVA che esclude «i trasporti di malati, feriti o invalidi in veicoli appositamente attrezzati». Alla luce delle considerazioni che precedono le operazioni in discussione non possono essere definite prestazioni di trasporto bensì forniture. L’art. 14 n. 6 OIVA non è pertanto applicabile.

5.

(…) [19] Gli stampati concernenti la vecchia OIVA del 1994 sono in vendita presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale delle contribuzioni, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, o per fax 031 325 72 80. 8

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 69.38 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni del 27 ottobre 2004 nella causa X SA [CRC 2002-111] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2005 Année Anno Band 69 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 944 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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