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trasmissione delle tariffe dell’energia elettrica per il 2012
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Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 58 33, Fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch ## Erwägungen ### 957. - Verfahren Elektrizitätstarife 00393...
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Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Commissione federale dell’energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 58 33, Fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch
Erwägungen
957.
- Verfahren Elektrizitätstarife 003933875 N. registrazione / dossier: 957-12-015 Berna, 12 marzo 2012 D E C I S I O N E della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Hans Jörg Schötzau (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Werner K. Geiger, Matthias Finger, Aline Clerc in merito: […] destinataria della decisione concernente: trasmissione delle tariffe dell’energia elettrica per il 2012, del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012 (versione light) e del conto annuale per il 2010 -- 1 of 6 -I Fatti
1.
La destinataria della decisione è gestrice di una rete di distribuzione elettrica.
2.
Con lettera dell’11 luglio 2011, la Segreteria tecnica della (ST ElCom) faceva pervenire a tutti i gestori di reti di distribuzione della Svizzera e quindi anche alla destinataria della decisione una lettera riguardante l’obbligo di trasmettere le tariffe 2012 e il conto annuale per il 2010 (atto 1).
3.
Riferendosi all’articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl, RS 734.7) in combinato disposto con l’articolo 10 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008 (OAEl, RS 734.71), la ST ElCom fissava il termine del 31 agosto 2011 per adempiere tale obbligo. A questa lettera era allegata una descrizione di come utilizzare il portale web della ElCom per trasmettere i dati richiesti. I singoli gestori di reti di distribuzione devono effettuare il login al portale web (www.elcomdata.admin.ch), dopodiché viene inviato loro automaticamente, per e-mail, un foglio di lavoro Excel predisposto dalla ElCom, che deve essere compilato e rinviato alla ElCom sempre attraverso il portale web.
4.
In data 31 agosto 2011 la ElCom non aveva ricevuto né i dati richiesti né una domanda di proroga del termine.
5.
Con richiami del 7 settembre (atto 3), 25 ottobre (atto 8) e 29 novembre 2011 (atto 10) la ST ElCom sollecitava la destinataria della decisione a trasmettere le tariffe 2012, fissando i nuovi termini rispettivamente al 16 settembre, al 3 novembre e al 15 dicembre 2011.
6.
Con richiami del 16 settembre 2011 (atto 5) e del 17 ottobre 2011 (atto 7) la ST ElCom sollecitava la destinataria della decisione a trasmettere il conto annuale per il 2010, fissando i nuovi termini rispettivamente al 30 settembre e al 31 ottobre 2011.
7.
La destinataria della decisione è inoltre tenuta, conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LAEl, a presentare annualmente alla ElCom la propria contabilità analitica (calcolo dei costi). Con lettera del 13 luglio 2011 la ST ElCom richiedeva presso tutti i gestori di reti di distribuzione della Svizzera e quindi anche presso la destinataria della decisione la trasmissione della contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2012 (versione light), stabilendo come termine il 31 agosto 2011 (atto 2).
8.
In data 31 agosto 2011 la ElCom non aveva ricevuto né la contabilità analitica richiesta né una domanda di proroga del termine. Con richiamo del 16 settembre 2011 la ST ElCom sollecitava la destinataria della decisione a trasmettere la contabilità analitica relativa alle tariffe 2012, fissando il nuovo termine al 30 settembre 2011 (atto 4). A causa di problemi tecnici con il portale web della ElCom, la ST ElCom prorogava con lettera del 14 ottobre 2011 questo termine al 31 ottobre 2011 (atto 6). Con un ulteriore richiamo del 7 novembre 2011 la ST ElCom sollecitava la destinataria della decisione a trasmettere la contabilità analitica relativa alle tariffe 2012, fissando il nuovo termine al 22 novembre 2011 (atto 9).
9.
Nelle lettere del 17 ottobre 2011 (atto 7) e 7 novembre 2011 (atto 9) la ST ElCom richiamava l’attenzione sul fatto che la mancata presentazione alla ElCom delle informazioni richieste costituisce un’infrazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera f LAEl e può comportare sanzioni (multe).
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II Considerandi
1.
Competenza
10.
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 LAEl, la Commissione federale dell’energia elettrica ElCom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della legge e delle disposizioni di esecuzione. Di conseguenza la competenza della ElCom è data.
2.
Parti
11.
Ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
12.
[…] è parte, in quanto destinataria della decisione.
3.
Obbligo di presentazione delle tariffe 2012, del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012 (versione light) e del conto annuale 2010
13.
Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LAEl, tutti i gestori di reti di distribuzione sono tenuti a presentare annualmente alla ElCom il calcolo dei costi (contabilità analitica). In generale, l’articolo 25 capoverso 1 LAEl stabilisce l’obbligo, per le imprese del settore dell’energia elettrica, di fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e di mettere a loro disposizione i documenti necessari.
14.
Nonostante sia stata a più riprese diffidata per iscritto, la destinataria della decisione non ha provveduto a trasmettere alla ElCom le tariffe per il 2012, il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012 (versione light) e il conto annuale per il 2010.
15.
Alla destinataria della decisione viene fatto obbligo di pubblicare le tariffe dell’energia elettrica per il 2012 (a tale scopo, la destinataria della decisione deve inserire i dati richiesti nel modulo Excel predisposto dalla ElCom e poi caricare quest’ultimo sul portale web della Commissione [www.elcomdata.admin.ch]), di trasmettere alla ElCom il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012 (versione light) e il conto annuale per il 2010 (formato pdf) entro il 30 aprile 2012.
4.
Richiamo alle disposizioni penali
16.
Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl, è punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dall’articolo stesso. In caso di mancato rispetto della presente decisione, la El-Com trasmetterà il caso all’Ufficio federale dell’energia per l’apertura di una procedura penale amministrativa.
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5.
Emolumenti
17.
La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell’approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell’ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En).
18.
Per la presente decisione vengono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un'aliquota di […] franchi l'ora (importo risultante: […] franchi), […] ora computabile a un'aliquota di […] franchi l'ora (importo risultante: […] franchi) e […] ore computabili a un'aliquota di […] franchi l'ora (importo risultante: […] franchi). Ne consegue un emolumento di […] franchi.
19.
L'emolumento deve essere pagato da chi occasiona la decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [ OgeEm; RS 172.041.1]). La destinataria della presente decisione ha occasionato quest’ultima avendo omesso di presentare entro i termini fissati le tariffe per il 2012, il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012 (versione light) e il conto annuale per il 2010.
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III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide:
1.
[…] è tenuta a pubblicare le tariffe dell’energia elettrica per il 2012 tramite il sito www.strompreis.elcom.admin.ch entro il 30 aprile 2012. A tale scopo essa deve compilare il modulo Excel della ElCom e caricarlo insieme al foglio tariffale (formato pdf) sul portale web della ElCom (www.elcomdata.admin.ch).
2.
[…] è inoltre tenuta a presentare il calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012 (versione light) entro il 30 aprile 2012. A tale scopo essa deve inserire i dati richiesti nel modulo Excel predisposto dalla ElCom e caricare quest’ultimo sul portale web della Commissione (www.elcomdata.admin.ch).
3.
[…] è infine tenuta a pubblicare il conto annuale per il 2010 (formato pdf) tramite il portale web della Commissione (www.elcomdata.admin.ch) entro il 30 aprile 2012.
4. In caso di mancato rispetto dei numeri 1, 2 e/o 3 del dispositivo, l’ElCom trasmette il dossier all’Ufficio federale dell’energia per l’apertura di una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl. Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl, è punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dall’articolo stesso.
4. In caso di mancato rispetto dei numeri 1, 2 e/o 3 del dispositivo, l’ElCom trasmette il dossier all’Ufficio federale dell’energia per l’apertura di una procedura penale amministrativa ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl. Secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettere f e g LAEl, è punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dall’articolo stesso.
5. L’emolumento per la presente decisione ammonta a […] franchi e viene addossato […]. La fattura viene inviata una volta che tale decisione è passata in giudicato.
6. La presente decisione è notificata […] mediante lettera raccomandata. Berna, 12 marzo 2012 Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata: - […]
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IV Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. I termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova.
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