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Entscheid

335-2024-54

Rechtsöffnung/Schuldanerkennung/Handlungsfähigkeit; Proz. Nr. 335-2024-54

1. Januar 2024Deutsch15 min

Regionalgericht Maloja Plazza da Scoula 16 7500 St. Moritz Tribunale regionale Maloja Dretgira regiunala Malögia Tel: +41 81 257 59 55 no. proc. 335-2024-54 Tribunale civile di prima istanza (LEF) Giudice unico lic. iur. Giacometti Decisione di rigetto dell'opposizione del: 7...

Source justiz-gr.ch

Regionalgericht Maloja Plazza da Scoula 16 7500 St. Moritz Tribunale regionale Maloja Dretgira regiunala Malögia Tel: +41 81 257 59 55

no. proc. 335-2024-54

Tribunale civile di prima istanza (LEF) Giudice unico lic. iur. Giacometti

Decisione di rigetto dell'opposizione del: 7 aprile 2026 comunicata il: 8 aprile 2026

nella causa

A._____ (istante) patrocinato dall’Avvocato MLaw Michele Micheli e/o Avvocato MLaw Matteo Simona, Nievergelt & Stoehr SA, Crappun 8, 7503 Samedan

contro

B._____ (sotto curatela generale), (controparte) rappresentato dal curatore David Peter, Ufficio curatori professionali della Regione Maloja, Chesa Ruppaner, 7503 Samedan patrocinato dall’Avvocato MLaw Kevin Eggimann, Visinoni & Metzger, Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz

concernente

rigetto dell'opposizione

Il Giudice unico constata:

A. Con istanza del 14 marzo 2024, l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione inerente all’esecuzione no. _____ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti della Regione Maloja (precetto esecutivo del 2 novembre 2023) per un importo di CHF 287'000.-.

B. Con decisione del 22 aprile 2024, il Giudice adito ha accolto l’istanza sulla base del riconoscimento di debito presentato dalla controparte con presa di posizione datante al 15 aprile 2024.

C. Successivamente, il medesimo Giudice – dopo essere venuto a conoscenza che nei confronti dell’escusso fosse stata istituita una curatela generale già a far tempo dal 26 giugno 2023, con nomina del signor David Peter quale curatore – con decisione del 27 agosto 2024 ha dichiarato nulla la suddetta decisione del 22 aprile 2024. Contestualmente, ha statuito che la domanda di rigetto dell’opposizione del 14 marzo 2024 risultasse ancora pendente dinanzi al Tribunale adito, ragione per cui ha assegnato alla controparte un termine di 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione per presentare un’ulteriore presa di posizione scritta.

D. Contro tale decisione è insorto l’istante, interponendo reclamo il 12 settembre 2024 dinanzi al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni (all’epoca Tribunale cantonale dei Grigioni).

E. Per economia redazionale, non si ripercorre nel dettaglio la successiva storia processuale già nota alle parti ed esposta in dettaglio nella disposizione ordinatoria processuale del 14 novembre 2025. In questa sede è sufficiente rilevare che con sentenza del 21 agosto 2025, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato dalla controparte contro la decisione del Tribunale d’appello dei Grigioni, ripristinando in definitiva la decisione del 27 agosto 2024 dello scrivente Giudice e accertando – pertanto – la nullità della decisione del 22 aprile 2024. Inoltre, ha assegnato alla controparte – conformemente a quanto già disposto da questo Tribunale (v. sopra) – un termine di 10 giorni per presentare una presa di posizione alla domanda di rigetto dell’istante.

F. In data 2 settembre 2025, la controparte ha quindi presentato tempestivamente la propria presa di posizione, postulando il respingimento della domanda di rigetto d’opposizione del 14 marzo 2024.

G. In risposta, con ulteriore istanza dell’8 settembre 2025, l’istante ha chiesto sostanzialmente in via principale la riapertura della fase allegatoria con conseguente ammissione di nuovi fatti e mezzi di prova (petiti 1. - 3.), in subordine l’assegnazione di un termine per presentare la propria presa di posizione al summenzionato scritto della controparte (petito 4.).

H. Successivamente, la controparte ha postulato, nelle sue osservazioni del 16 settembre 2025, il respingimento integrale delle domande procedurali di cui sopra.

I. Il Tribunale ha concesso all’istante con decisione del 29 settembre 2025 il gratuito patrocinio per il presente procedimento con effetto dal 10 settembre 2025, comprendendo l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni, dalle spese processuali e dalle spese ripetibili del proprio rappresentante (no. proc. 135-2025-308).

J. Con disposizione ordinatoria del 14 novembre 2025, lo scrivente Giudice ha respinto integralmente l’istanza dell’istante dell’8 settembre 2025, stabilendo che la fase allegatoria si è definitivamente conclusa e che l’eventuale produzione di ulteriori nuovi fatti e mezzi di prova è unicamente possibile nei contorni delineati in virtù dell’art.

Erwägungen

229.

vCPC, disposizione non applicabile nel caso in esame. Inoltre, il termine per replicare alle osservazioni della controparte ex art. 53 cpv. 2 CPC è decorso infruttuosamente, non essendo stato presentato dall’istante alcun motivo di proroga.

Il Giudice unico considera:

1.

L'opposizione sospende l'esecuzione (cfr. art. 78 cpv. 1 LEF). Il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa (cfr. art.

79.

LEF) oppure, come nel caso di specie, può chiedere in giudizio il rigetto dell'opposizione presentando un relativo titolo di rigetto (cfr. art. 80 segg. LEF).

2.

Prima di entrare nella disanima della presente causa, occorre dapprima esprimersi in merito ai mezzi di prova offerti dalla controparte, segnatamente documenti, testimonianze, edizioni e perizie di cui all’apposito elenco dei mezzi di prova.

A tal proposito, si osserva che nella procedura del rigetto provvisorio, per quanto attiene alle eccezioni sollevate dal debitore (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF), sono ammissibili tutti quei mezzi di prova che possono essere assunti nel procedimento sommario (cfr. art.

254.

cpv. 2 CPC)1. Seppur il debitore non sia pertanto limitato alla produzione di sole prove documentali, esso non può che produrre mezzi di prova immediatamente disponibili2. Già per tale motivo, nel caso in esame – tra i mezzi di prova offerti dalla controparte – possono essere assunte unicamente le prove documentali (cfr. act. 1 - 10 della controparte, in seguito DCP). Per contro, testimonianze, edizioni e la perizia non sono ammissibili, atteso che comporterebbero una protrazione incompatibile con l’esigenza di celerità che contraddistingue la procedura sommaria.

3.

Fatta tale premessa, giova ricordare che in virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia

1.

cfr. DTF 145 III 160, consid. 5.1. con rimandi

2.

cfr. Vock, Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 3a. ed., Basilea 2025, nota 41 ad art. 82 LEF; cfr. DTF 138 III 636, consid 4.3.2.

fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo3. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (cfr. art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie. La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito4. Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (cfr. art. 79 e 83 cpv. 2 LEF)5.

3.1

Costituisce un riconoscimento di debito giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile6. Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento7 e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti8.

3.2

Inoltre, è necessario che tra il titolo di rigetto e il precetto esecutivo sia dato il criterio delle tre identità, ovvero che vi sia la medesima (1) identità tra l’escusso e la persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice, (2) identità tra l’escutente e la persona indicata nel titolo di rigetto come creditore ed infine (3) identità tra il credito invocato nell'esecuzione e il credito riconosciuto nel titolo di rigetto. Il giudice esamina d'ufficio la sussistenza delle menzionate tre identità9.

4.

4.1

Nel caso di specie, a fondamento della sua domanda di rigetto, l’istante ha prodotto diverse prove documentali, segnatamente uno scritto datato 4 marzo 2023 redatto dalla controparte (cfr. act. II/1 dell’istante), e numerosi assegni emessi dalle “Posteitaliane” (cfr. act. II/5-II/14 dell’istante, in seguito DIS), aventi quale destinatario l’istante, sottoscritti dalla controparte e ciascuno indicante un importo di EUR 30'000.00.

3.

cfr. DTF 147 III 176, consid. 4.2.1.

4.

cfr. DTF 148 III 225, consid. 4.1.1.

5.

cfr. DTF 143 III 564, consid. 4.1.; cfr. DTF 136 III 528, consid. 3.2.

6.

cfr. DTF 139 III 297, consid. 2.3.1. con rimandi

7.

cfr. DTF 139 III 302, consid. 2.3.1.

8.

cfr. Sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Canton Ticino del 19 aprile 2016, no. inc. 14.2016.11, consid. 5. con rimandi

9.

cfr. DTF 139 III 144, consid. 4.1.1.; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, nota 22 ad art. 80 LEF, nota 13 ad art. 81 LEF, ed i riferimenti e nota 74 ad art.

82.

LEF

4.2

Tuttavia, la controparte ritiene che tali documenti non costituiscano un valido titolo di rigetto provvisorio, postulando in definitiva il respingimento dell’istanza in discussione.

Per quanto di rilevanza, la controparte sostiene che, in primis, il riconoscimento di debito del 4 marzo 2023 non avrebbe sortito alcun effetto, in quanto ella, già a quel momento – dunque prima della nomina di un curatore generale con decisione del 26 giugno 2023 – non sarebbe stata capace di discernere. In secondo luogo, la firma apposta sul predetto riconoscimento di debito non sarebbe attribuibile alla controparte e, pertanto, non può ritenersi autentica. Tale riconoscimento di debito sarebbe piuttosto frutto di una falsificazione, prodotto più tardi nell’autunno del 2023, al solo scopo di agevolare un’esecuzione in danno della controparte. Altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo la pretesa creditoria in oggetto sarebbe stata occultata durante l’incontro occorso il 5 di ottobre 2023 tra il curatore e l’istante, come evincibile dalla documentazione agli atti (cfr. DCP 10). Infine, per quanto attiene agli assegni, oltre a risultare incompleti, essi sarebbero altresì privi di autenticità.

In merito all’eccezione di falso

5.

Per quanto concerne l’eccezione di falso sollevata dalla controparte, si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di rigetto provvisorio i fatti riportati nei documenti prodotti quale titolo di rigetto si presumono esatti e le firme ivi apposte autentiche, salvo che tali documenti appaiano d’acchito sospetti, circostanza che il giudice verifica d’ufficio10. Il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC) ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità11.

5.1

Avendo già stabilito che la perizia calligrafica non è un mezzo di prova immediatamente disponibile, e pertanto non ammissibile nella presente procedura di rigetto provvisorio (v. sopra), la controparte – a supporto dell’eccezione di falso – produce unicamente il contratto di locazione per abitazioni del 9 agosto 2024 (cfr. DCP 9). Questo è volto a dimostrare che la firma ivi apposta differirebbe notevolmente da quella apposta sul riconoscimento di debito (cfr. DIS II/1), sia in termini di contenuto che in stile calligrafico. Invece, per quanto attiene all’asserita falsificazione degli assegni, la controparte non produce alcunché.

10.

cfr. DTF 132 III 140, consid. 4.1.2. con rimandi; cfr. anche Sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Canton Ticino del 4 settembre 2020, no. inc. 14.2020.56, consid. 5.1.

11.

ibidem

5.2

Ora, dal confronto tra le firme apposte sui documenti sopra richiamati non emergono differenze sostanziali, tali da supportare verosimilmente l’eccezione del falso. La calligrafia risulta infatti molto simile, tanto che le firme riprendono tratti analoghi – vedasi in particolare le lettere “m” in maiuscolo e “i” in minuscolo – e la medesima inclinazione. Di conseguenza, la controparte non rende verosimile l’eccezione di falso sollevata.

In merito all’incapacità di agire

6.

Il rigetto provvisorio dell’opposizione non è concesso se il debitore rende verosimile che, al momento dell’allestimento del riconoscimento di debito, egli non disponeva dell’esercizio dei diritti civili12.

Nel caso che ci concerne è pertanto centrale stabilire se al momento dell’allestimento del riconoscimento di debito in data 4 marzo 2023, la controparte fosse ancora capace di discernimento e potesse pertanto sortire effetti giuridici mediante le proprie azioni, oppure se, alla luce delle circostanze, si debba ritenere che già a tale stadio, limitatamente al riconoscimento di debito in esame, la controparte fosse incapace di agire.

6.1

Per l’art. 13 CC, chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili. Di riflesso, dall’incapacità di discernimento discende l’incapacità di esercitare i diritti civili (cfr. art. 17 CC; c.d. incapacità d’agire).

È capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile (cfr. art. 16 CC). In particolare, essa consiste nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una determinata azione. Essa implica anche una componente volitiva, ovvero la capacità di agire conformemente alla razionale valutazione delle circostanze, secondo la propria volontà, e di opporsi a eventuali tentativi di influenze esterne13. Trattandosi di adulti, essa è presunta, motivo per cui spetta a chi la contesta dimostrare il contrario14. Inoltre, essa è relativa, nel senso che non va valutata in termini astratti, bensì in relazione al caso concreto, per un atto giuridico determinato o una serie di atti15.

6.2

Ora, nel caso in esame sussistono circostanze indiziarie che rendono verosimile che la controparte, al momento dell’allestimento del riconoscimento di debito, ovvero al 4 marzo 2023, non fosse in grado di discernere in merito al tenore dello stesso.

Ciò lo si desume dal fatto che già in data 22 febbraio 2022, l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti del Cantone Grigioni (APMA; sede distaccata Engadina/Valli meri-

12.

cfr. Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a. ed., Basilea 2021, nota 95 ad art. 82 LEF,con rimandi

13.

cfr. Sentenza del Tribunale federale 5A_910/2021 dell’8 marzo 2019, consid. 5b., con rimandi

14.

cfr. DTF 124 III 5, consid. 4.; cfr. DTF 144 III 264, consid. 6.1.

15.

cfr. DTF 90 II 9, consid. 3.

dionali) ha citato la controparte ad una prima audizione onde valutare la sua situazione personale. Quanto sopra si rendeva necessario in seguito a segnalazioni pervenutele, secondo cui ella avrebbe necessitato di supporto o consulenza al provvedimento dei propri interessi (cfr. DCP 5). Successivamente, con decisione del 26 giugno 2023, l’APMA competente ha nominato il signor David Peter quale suo curatore nell’ambito della curatela generale ex art. 398 CC istituita (cfr. DCP 6).

Non sono noti agli atti eventi straordinari che possano avere repentinamente danneggiato la condizione personale della controparte nel periodo intercorso tra l’allestimento del riconoscimento di debito a marzo 2023 e l’istituzione della curatela generale nel mese di giugno 2023. Piuttosto, è verosimile che il suo stato di bisogno e di necessità sia perdurato da tempo e che fosse già presente all’inizio del monitoraggio effettuato dall’APMA nel mese di febbraio 2022, come si legge nella citazione agli atti (cfr. DCP 5).

Conseguentemente, si deve ritenere che già al momento dell’ allestimento del riconoscimento di debito, la controparte si trovasse in uno stato di particolare bisogno d’aiuto, tale da sottoporlo di lì a breve alla forma di curatela più incisiva – la curatela generale – la quale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cfr. art. 398 cpv. 2 CC) e lo priva eo ipso dell’esercizio dei diritti civili (cfr. art. 398 cpv. 3 CC).

Di fronte a un tale stato di dipendenza, la controparte, in data 4 marzo 2023, non era verosimilmente in grado di valutare correttamente la portata e le implicazioni giuridiche di un titolo di rigetto dell’entità di quello sottoscritto (cfr. DIS II/2), avente per oggetto il riconoscimento – senza riserve – di un debito di considerevoli dimensioni, pari a EUR 300'000.00.

7.

Per tale motivo, la controparte ha reso verosimile un’eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, infirmando conseguentemente il riconoscimento di debito rispettivamente il titolo di rigetto provvisorio. Di conseguenza, l’istanza di rigetto provvisorio deve essere respinta.

8.

La tassa di giustizia, stabilita in applicazione dell'art. 48 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; SR 281.35), ammonta a CHF 1’000.-. Previa compensazione con l’anticipo di CHF 300.- già versato dall’istante prima della concessione del gratuito patrocinio con effetto 10 settembre 2025, la tassa di giustizia è posta a carico del Cantone dei Grigioni, atteso che l’istante – integralmente soccombente (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC) – beneficia del gratuito patrocinio.

Considerato che in virtù dell’art. 118 cpv. 3 CPC il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte, l’istante è tenuto a versare alla controparte l’importo forfettario di CHF 1’000.-, spese e IVA incluse.

9.

Al patrocinatore d’ufficio dell’istante è riconosciuto altresì un onorario forfettario di CHF 1’000.-, spese e IVA incluse, a carico del Cantone dei Grigioni.

__________________________________________

Il Giudice unico decide:

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia viene fissata a CHF 1’000.-. Tenuto conto dell’anticipo già versato dall’istante di complessivi CHF 300.-, il valore residuo di CHF 700.- è posto a carico del Cantone dei Grigioni.

A titolo di ripetibili l’istante è tenuto a versare alla controparte l’importo forfettario di CHF 1’000.-, spese e IVA incluse.

3.

L’onorario del patrocinatore d’ufficio dell’istante è fissato all’importo forfettario di CHF 1’000.-, inclusa IVA e spese, e viene posto a carico del Cantone dei Grigioni.

4.

È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell’art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.

5.

[Rimedi giuridici]

6.

[Comunicazione]

Per il Tribunale regionale Maloja:

lic. iur. Giacometti