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Entscheid

A 2013 10

Kantons-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer

5. März 2013Deutsch6 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Nella misura in cui è stato esplicitamente riconosciuto dal comune convenuto il presente ricorso non deve più essere trattato. Del resto il ricorrente ha da parte sua in sede di replica accettato i rispettivi nuovi calcoli eseguiti dal comune convenuto. Deve invece essere ancora esaminato il ricorso in merito alla contestata tassa per l’allacciamento al collettore comunale, in quanto il comune convenuto l’ha lasciata invariata a fr. 6'739.20.

2. Come rilevato da questo Giudice in STA A 07 31 la presa in considerazione del valore indicizzato all’anno di concessione della licenza edilizia dell’edificio esistente prima dell’intervento edilizio è giustificato già per i dettami risultanti dal principio dell’uguaglianza di trattamento dei casi di riattazione, ampliamento o trasformazione con i casi di demolizione e ricostruzione, come del resto il comune convenuto ha esso stesso riconosciuto e applicato per le altre due tasse qui contestate. Perciò la distinzione da esso fatta a seconda del pagamento o meno in passato di una rispettiva tassa precedente non può assumere in questo contesto alcun ruolo determinante. Inoltre come rilevato da questo Giudice in PTA 2002 no. 26, sentenza confermata pure dal Tribunale Federale in 2P.45/2003, in applicazione del principio della non retroattività il comune convenuto - pur non avendo allora preteso nessuna tassa - essendo il rispettivo regolamento comunale entrato in vigore già nel lontano 1994 non potrebbe ricuperare oggi il rispettivo importo, né direttamente né indirettamente tramite la non deduzione del rispettivo valore dell’immobile 218-A indicizzato. Su questo punto il ricorso deve quindi essere accolto e il corretto calcolo della rispettiva tassa si presenta quindi come segue:

- Valore a nuovo del fabbricato no. 218-B fr. 520'000.—

- valore a nuovo del fabbricato 218-A 1.1.2011 fr. 140'400.—

Saldo per il calcolo del conguaglio fr. 379'600.—

Tassa allacciamento collettore 1.2% fr. 4'555.20

+ IVA 8% fr. 364.40

Saldo da versare fr. 4'919.60

3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa, LGA). Inoltre il comune convenuto deve rifondere al ricorrente, che vince la causa, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento tenor nota d’onorario agli atti, decurtate delle spese di cancelleria di fr. 239.-- comprese nella tariffa oraria (art. 78 cpv. 1 LGA).

Il Tribunale decide:

Erwägungen

1.

Il ricorso, per quanto non sia già stato riconosciuto, è accolto e la tassa per l’allacciamento al collettore comunale viene ridotta a fr. 4'919.60 (IVA inclusa).

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

1'500.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

122.

--

totale

fr.

1'622.--

il cui importo sarà versato dal Comune entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

Il Comune versa a … fr. 2'058.30 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.