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Entscheid

A 2013 30

Einstellung in der Anspruchsberechtigung

22. Oktober 2013Deutsch8 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. a) La parte cointeressata propone di non considerare la presa di posizione della ricorrente del 18 maggio 2013 come atto integrativo del contenzioso, poiché palesemente tardiva. Quale titolo di tale documento la ricorrente ha indicato “presa di posizione”. La formulazione “presa di posizione” non nuoce, dato che il contenuto di tale documento precisa o ripete soltanto la motivazione dell’istanza di ricorso inoltrata tempestivamente il 9 maggio 2013. Anche se tale precisazione rispettivamente ripetizione non è stata consegnata entro il termine legale, si deve tenere conto che è stata recapitata prima delle prese di posizione delle controparti, per cui va presa in considerazione.

b) Come già evidenziato nella sentenza del Tribunale amministrativo STA A 09 49 cons. 1 la Comunione dei comproprietari Residenza A._____, rappresentata dell’amministratore, è soggetto fiscale in virtù della legge comunale determinante e inoltre legittimata al ricorso. Di recente il Tribunale amministrativo ha deciso che per inoltrare un ricorso, l’amministratore deve su richiesta a posteriori procurarsi l’autorizzazione dell’assemblea dei comproprietari (STA R 12 180 cons. 1). Nel presente caso il comune convenuto ha notificato in conformità alla sentenza A 09 49 la decisione del 12 aprile 2013 alla ricorrente come soggetto fiscale del conguaglio delle tasse per l’allacciamento alle reti della canalizzazioni e della depurazione delle acque. La ricorrente in seguito ha presentato il ricorso mediante l’amministratore, ciò che nell’evenienza non viene contestato dalle parti, per cui il ricorso è ricevibile.

2. a) Nell’ottica materiale le tasse per l’allacciamento alla rete della canalizzazione vengono riscosse al momento dell’effettivo allacciamento dell’immobile. Giusta l’art. 3 dell’ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e delle tasse annuali per l’utilizzazione della canalizzazione e degli impianti di depurazione, approvata dall’assemblea comunale il 7 maggio 1998, la tassa è di regola emessa per ogni costruzione allacciabile ed è pagata dal proprietario, rispettivamente, per la proprietà per piani, dalla comunione dei comproprietari (vedi in merito STA A 09 49 cons. 2 e 3).

b) Dalla corrispondenza avvenuta fra la cointeressata e il comune convenuto risulta che la fine dei lavori di edificazione del fondo in oggetto era prevista per la fine del 2004, in modo che l’allacciamento dell’immobile alle reti comunali è avvenuto nel corso del 2004. Siccome la comunione dei comproprietari è stata fondata il 19 gennaio 2004 a mente dell’estratto allegato agli atti del registro fondiario, essa era già in quel momento soggetto fiscale delle tasse dovute nel momento effettivo d’allacciamento e delle tasse definitive, riscosse anni dopo in base alla stima ufficiale. In mancanza di una base legale, eventuali disposizioni contrattuali fra la ricorrente e la cointeressata di diritto privato non vengono osservate in sede di un procedimento retto dal diritto pubblico. Di conseguenza, gli importi di fr. 7'011.20 rispettivamente fr. 10'169.80 (IVA 7.6% inclusa), fatturati a titolo di conguaglio per i contributi d’allacciamento nei confronti della ricorrente e la decisione del comune convenuto del 12 aprile 2013, devono essere confermati. Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]), per cui vanno messe a carico della ricorrente. Quest’ultima deve inoltre in virtù dell’art. 78 cpv. 1 LGA rifondere alla cointeressata, patrocinata da un avvocato, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento. Da queste spese vanno decurtate le spese di cancelleria di fr. 228.00, le quali sono comprese nella tariffa oraria. La tariffa applicabile nel Cantone dei Grigioni ha un limite massimo di fr. 270.00 all’ora (art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati [Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CS 310.250]). Il calcolo è quindi il seguente: 5.5 h x fr. 270.-- = fr. 1'485.--, disborsi postali e telefono fr. 21.--, IVA 8 % = fr. 120.50, totale fr. 1'626.50. Al comune convenuto, che ha agito nell’e­sercizio delle proprie attribuzioni ufficiali, non spettano ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

Erwägungen

fr.

1'200.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

181.

--

totale

fr.

1'381.--

il cui importo sarà versato dalla Comunione dei comproprietari Residenza A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Ammi­nistrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

La Comunità dei comproprietari versa alla C._____ SA fr. 1’626.50 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.

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5.

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