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Entscheid

A 2015 12

Sozialhilfe

16. Dezember 2014Deutsch8 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. E' in primo luogo contestata la tempestività del ricorso. Giusta l'art. 139 cpv. 1 e 2 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG; CS 720.000), contro le decisioni di reclamo e le decisioni relative a condoni fiscali il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso va presentato in due esemplari, deve contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e va firmato. Le prove vanno indicate con precisione e, se possibile, allegate. Questo termine, previsto in una disposizione speciale è del resto uguale a quello che contempla l'art. 52 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100). I termini per i rimedi legali non possono essere prorogati (art. 9 cpv. 1 LGA). I termini che iniziano a decorrere con una comunicazione iniziano a decorrere dal giorno seguente (art. 7 cpv. 1 LGA). Le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 LGA). Un invio raccomandato si ritiene notificato al destinatario al momento della sua consegna effettiva oppure, se non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7 lett. b delle Condizioni generali "Servizi postali” per clienti commerciali di La Posta, edizione del gennaio 2015, ovvero l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali il detentore di un avviso di ritiro è autorizzato a ritirare gli invii ivi menzionati (DTF 132 III 492 cons. 1 e 127 I 34 cons. 2a/aa).

2. Come attestato dal tracciamento degli invii allegato, la raccomandata dell'amministrazione imposte è stata impostata giovedì 29 gennaio 2015 ed è stata ritirata il giovedì 5 febbraio presso lo sportello postale di X._____. Ne consegue che il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso iniziava a decorrere il 6 febbraio 2015 e veniva a scadenza il 7 marzo 2015. Essendo questo giorno un sabato, il termine riportato al giorno feriale seguente veniva a scadenza il lunedì 9 marzo 2015. Il ricorso presentato con il timbro postale del 24 marzo 2015 è quindi manifestamente tardivo.

3. Per l'istante il messaggio di posta elettronica di sabato 24 febbraio 2014 avrebbe dovuto essere inteso come ricorso. In questo senso l'istante si rifà all'art. 4 cpv. 3 LGA stando al quale se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti. Tale disposto non è però applicabile per più motivi. In primo luogo, il Tribunale amministrativo reagisce operativamente solo nei confronti di quelle richieste che gli vengono trasmesse tramite invio postale o recapitate personalmente. Per l’osservanza dei termini, l’invio per e-mail continua a non bastare. Vi sono eccezioni a questa regola che però non concernono la presente fattispecie (per maggiori dettagli vedi il sito ufficiale del Tribunale amministrativo www.giustizia.ch). Inoltre, come veniva chiaramente indicato sulla decisione impugnata, il ricorso avrebbe dovuto contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e recare la firma del ricorrente. Il messaggio di posta elettronica qui in discussione non reca alcuna firma, ma solo il nome della rappresentante, neppure qualificatasi fino ad allora come tale, e non può quindi essere considerato come uno scritto di ricorso. Per il resto, la e-mail in questione non veniva definita come un ricorso contro la reiezione della domanda di condono, ma come una domanda di riconsiderazione e dalla stessa non risultava chiaramente una volontà di adire l'autorità di ricorso. In realtà, con tale messaggio l'istante insisteva per ottenere una nuova valutazione della sua situazione da parte dello stesso incaricato dell'amministrazione imposte. Infine, entro il termine di ricorso di 30 giorni, ovvero il 5 marzo 2015, l'amministrazione imposte rendeva attento l'istante all'impossibilità di riconsiderare la decisione, avendo l'interessato ancora diritto al ricorso ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del 28 gennaio 2015. Dopo che l'autorità aveva reso attento il ricorrente alla necessità di interporre regolare ricorso contro il rifiuto del condono e dopo che la decisione arrecava una chiara indicazione delle vie di diritto da seguire, è escluso che il messaggio di posta elettronica del 24 febbraio 2015 possa essere considerato come un ricorso che l'amministrazione imposte avrebbe dovuto far proseguire al Tribunale amministrativo.

4. I termini che non sono rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (ad esempio malattia o incidente grave). La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 10 LGA). Nel proprio ricorso, l'istante non pretende neppure di aver diritto ad una restituzione dei termini, per cui la tardività dell'istanza non è neppure sorretta da motivi scusabili.

5. In conclusione, il ricorso è manifestamente tardivo per cui non è dato entrare nel merito dello stesso e le spese occasionate dal procedimento vanno a carico dell'istante, conformemente a quanto previsto all’art. 73 cpv. 1 LGA, il quale stabilisce che nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese.

Il Giudice unico decide:

1. Non si entra nel merito del ricorso.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

Erwägungen

fr.

200.

--

- e le spese di cancelleria di

fr.

158.

--

totale

fr.

358.

--

il cui importo sarà versato da A._____, X._____, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]