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Entscheid

A 2015 50

Staatsanwaltschaft Graubünden

12. Februar 2016Deutsch3 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Conformemente all'art. 74 cpv. 1 e 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), l'autorità può pretendere dalla parte ricorrente un anticipo delle spese. Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito.

2. Alla ditta ricorrente veniva richiesto il versamento di un anticipo delle spese in data 11 gennaio 2016 e le veniva concesso un mese di tempo per dar seguito alla richiesta. Nello scritto dell'11 gennaio 2016, la ricorrente veniva parimenti avvertita che in caso mancato versamento dell'importo richiesto entro il 12 febbraio 2016 non sarebbe stato possibile entrare nel merito del suo petito, giusta quanto previsto all'art. 74 cpv. 3 LGA.

3. Malgrado la comminatoria, fino ad oggi sul conto del Tribunale amministrativo non è pervenuto il versamento dell'anticipo spese richiesto. Poiché a questo Giudice non è neppure stata notificata un'attestazione di addebito di un conto postale o bancario non è in queste condizioni possibile entrare nel merito del petito e il ricorso deve essere qualificato come inammissibile (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2015 del 22 ottobre 2015).

4. Qualora un rimedio giuridico sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide, in virtù dell’art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CS 173.000), in qualità di giudice unico. Per questi motivi

Erwägungen

il Giudice unico decide:

1.

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

2.

Non vengono prelevate spese di giustizia.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]