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Entscheid

A 2017 37

Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

28. November 2017Deutsch15 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di Giudice unico, quando il valore litigioso non supera i 5'000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici. La presente lite verte su una tassa di allacciamento pari a fr. 504.95. Non essendo altrimenti prevista una composizione a cinque giudici, sulla presente controversia è pertanto dato statuire in veste di Giudice unico.

2. Oggetto impugnato è la decisione su reclamo 7 luglio 2017 con cui il convenuto ha respinto il reclamo del ricorrente e confermato così il conteggio del 28 aprile 2017, figurante la tassa d'allacciamento da versare da parte del ricorrente di fr. 504.95 qui in esame. La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare il contenzioso è pacifica (art. 49 cpv. 1 lett. a legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Quale destinatario della decisione, il ricorrente è legittimato a ricorrere in giudizio

(art. 50 LGA). Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA), il ricorso è dunque ricevibile.

3. a) I tributi pubblici si lasciano sostanzialmente suddividere in imposte e tasse causali. Mentre le imposte costituiscono dei tributi dovuti allo Stato senza controprestazione diretta, le tasse (come lo è quella qui in discussione) caratterizzano il singolo indennizzo da parte del cittadino all'amministrazione pubblica per la copertura del comune fabbisogno finanziario (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_886/2015 del 16 novembre 2016 cons. 4.3.1 con rinvii).

b) Secondo la giurisprudenza i tributi pubblici necessitano di una base legale in una legge formale (principio di legalità, cfr. art. 127 cpv. 1 e 164 cpv. 1 lett. d Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]). In essa occorre disciplinare perlomeno la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo del tributo. Per alcuni tipi di tributi causali la giurisprudenza ha allentato i requisiti per il calcolo del tributo, segnatamente laddove la quantità del tributo è delimitata da principi costituzionali verificabili (quali il principio di copertura dei costi e di equivalenza, cfr. DTF 135 I 130 cons. 7.2 con rinvii).

c) Né a livello federale né tantomeno a livello cantonale sussistono delle regolamentazioni sull'approvvigionamento idrico. Nella vertenza in esame, la base legale per la riscossione della tassa di allacciamento all'acqua potabile è perciò esclusivamente data dall'Ordinanza per il prelevamento delle tasse di allacciamento e di erogazione dell'acqua potabile del vecchio Comune di Y._____, in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia (7 settembre 2009) per il restauro del fabbricato del ricorrente. L'ordinanza in questione è stata approvata dall'Assemblea comunale e regola i dovuti requisiti (cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo del tributo). Essa rappresenta perciò indubbiamente una sufficiente base legale formale.

4. a) I tributi d'allacciamento possono essere riscossi sotto forma di tasse, qualora l'allacciamento all'impianto sia avvenuto e sussista la possibilità di utilizzo. L'ente pubblico può però prevedere che, al posto delle tasse, siano riscossi dei contributi (quali oneri preferenziali). Gli oneri preferenziali costituiscono dei contributi ai costi di gestione di una struttura pubblica, imposti a una determinata cerchia di persone che trae particolare vantaggio da detta struttura. Essi appaiono giustificati dai vantaggi particolari che il singolo cittadino gode in virtù della struttura pubblica. I contributi d'allacciamento in forma di oneri preferenziali – contrariamente alle tasse di allacciamento – vengono riscossi già al momento che l'interessato proprietario fondiario detiene la possibilità d'allacciamento, seppure esso stesso non sia ancora stato realizzato e quindi non possa essere utilizzato (cfr. [in merito alle tasse di canalizzazione]2P.78/2003 del 1° settembre 2003 cons. 3.6; DTF 106 Ia 241 cons. 3b). Nella prassi, tuttavia, non è sempre ravvisabile una netta distinzione tra il termine "tassa" e "contributo".

b) La tassa d'allacciamento soggiace ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio di copertura dei costi esige una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse di allacciamento e l'ammontare complessivo dei costi generati per l'infrastruttura prevista (cfr. DTF 126 I 188 cons. 3a/aa e 124 I 20 cons. 6c). Il principio dell'equivalenza – che discende dal principio della proporzionalità – dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un adeguato rapporto con la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 188 cons. 3a/bb). Il divieto dell'arbitrio e il principio dell'uguaglianza di trattamento pongono, infine, ulteriori limitazioni all'esazione (DTF 106 Ia 243 cons. 3b).

c) Come sancito dall'art. 1 della relativa ordinanza del vecchio Comune qui applicabile, il prelievo di una tassa di allacciamento mira al finanziamento delle spese di costruzione degli acquedotti. All'art. 2 della relativa ordinanza si specifica che la tassa di allacciamento è dovuta dal proprietario dell'edificio al momento della rispettiva domanda. Questa tassa di allacciamento rientra dunque nella categoria degli oneri preferenziali, nel senso che viene riscosso un contributo per il conferito vantaggio di potersi allacciare all'acquedotto. In risposta alla censura del ricorrente, occorre chiarire che sebbene detta ordinanza all'art. 1 preveda una tassa di allacciamento (unica) e una tassa annuale di consumo, secondo la giurisprudenza non è esclusa la riscossione di tributi supplementari (come la tassa qui contestata) per successivi ampliamenti o restauri di edifici già allacciati, a condizione che la rispettiva disposizione lo preveda (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 cons. 3.3 con rinvii). Nel caso di specie, la riscossione di un supplemento alla tassa di allacciamento in seguito a ampliamenti, restauri ecc. è prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. a della rispettiva ordinanza.

5. a) Secondo la consolidata giurisprudenza, per fissare l'ammontare dei contributi (e delle tasse) di allacciamento non serve che l'ente pubblico determini i costi concreti derivanti dal singolo allacciamento. Al fine di determinare il beneficio conferito al singolo cittadino è bensì possibile basarsi su criteri schematici. Nel caso di abitazioni, la giurisprudenza ha costantemente confermato che il valore assicurativo di un fabbricato (che corrisponde al valore a nuovo di un fabbricato, vale a dire al dispendio necessario per la costruzione nello stesso luogo di un fabbricato dello stesso genere e delle stesse dimensioni [vedi art. 11 dell'ordinanza sulle valutazioni immobiliari ufficiali, OVI; CSC 850.110]), come pure altri simili valori (come il valore fiscale), rappresentino un criterio adeguato per l'accollamento dei costi di costruzione di reti fognarie, impianti di depurazione delle acque o acquedotti (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_356/2013 del 17 marzo 2014 cons. 5.2.2,2C_656/2008 del 29 maggio 2009 cons. 3.3).

b) Nel caso di specie la tassa di allacciamento nonché il supplemento in seguito a ampliamenti ecc. vengono determinati in base al valore attuale dell'edificio (secondo notifica di stima cantonale, cfr. art. 3 della relativa ordinanza). Il valore attuale corrisponde al valore a nuovo, dedotto il deprezzamento tecnico dovuto all'età, all'usura, alle intemperie, a danni e difetti di costruzione o ad altri motivi (art. 14 OVI). Essendo inferiore al valore a nuovo, detto valore fissato per la base di calcolo nella rispettiva ordinanza non può essere contestato.

6. a) Come appena visto sopra, la base di calcolo per l'allacciamento si conforma al valore attuale dell'edificio. A differenza che per nuovi allacciamenti di edifici (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a della rispettiva ordinanza), per la determinazione della tassa supplementare dovuta nei casi di ampliamento, restauro o di cambiamento dell'uso di un edificio allacciato (come nel caso in questione), oltre al valore di stima attuale del fabbricato, è prevista una variabile ("in relazione all'aumento del consumo di acqua"). L'art. 3 cpv. 2 lett. a (ampliamento di allacciamenti esistenti) della relativa ordinanza sancisce infatti quanto segue:

"nei casi di ampliamento, restauro o di cambiamento dell'uso di un edificio allacciato all'acquedotto, la tassa di allacciamento sarà aggiornata in modo adeguato ed in relazione all'aumento del consumo di acqua, applicando il tasso dell'1.5 % sull'aumento del FVA.

[…]."

Erwägungen

Se questa distinzione tra le due tasse menzionate viola il principio di parità di trattamento è una questione che non può essere esaminata in questa sede. In osservanza della massima dispositoria (art. 56 cpv. 1 LGA), il Giudice si deve limitare a dare una giusta interpretazione a questa norma. Oltretutto, giusta il principio di legalità, a far stato è il calcolo del tributo definito nell'ordinanza citata (norma giuridica, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_581/2016 del 29 novembre 2016 cons. 3.4.1 con rinvii) e non un'eventuale prassi del Comune convenuto.

b) Questo Giudice è dell'avviso che il testo della disposizione qui determinante di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a della corrispettiva ordinanza, va inteso nel senso che il prelievo di un supplemento alla tassa di allacciamento in applicazione del tasso dell'1.5 % sull'aumento del valore attuale può avvenire soltanto se in seguito a ampliamento, restauro o cambiamento d'uso vi è un aumento del consumo di acqua. Come giustamente affermato dal convenuto, a tal proposito non può essere pretesa la prova di un concreto aumento del consumo d'acqua ma va ritenuta sufficiente la possibilità di un uso più intensivo dell'edificio con un corrispettivo teorico aumento del consumo dell'acqua potabile. In questo senso, un aumento risp. un miglioramento della superficie abitativa è un fattore che da sé lascia presumere un possibile aumento del consumo d'acqua. Nel caso di specie, sono stati eseguiti fra l'altro dei lavori di risanamento del tetto. Il ricorrente stesso afferma che questo intervento avrebbe apportato una miglioria nell'abilità (recte: abitabilità) interna. Bisogna perciò concludere che con il restauro (risanamento energetico) dell'abitazione si è ottenuta la possibilità di un maggior utilizzo dell'edificio con un conseguente teorico aumento del consumo dell'acqua potabile. La tassa in discussione – per altro calcolata correttamente in base ai valori di stima (cfr. doc. 4 e 5 convenuto) – pari a fr. 504.95 è quindi dovuta.

7.

Resta infine da precisare che la validità del conteggio del 28 aprile 2017 sulla tassa in discussione non è messa in discussione dal fatto che siano passati più di sei anni dallo smontaggio dei ponteggi (a fine gennaio 2011). Secondo l'art. 5 della relativa ordinanza la fattura definitiva verrà allestita quando sarà noto l'ammontare del valore attuale ufficiale. Stando alle indicazioni del ricorrente, i lavori di alcune parti interne del solaio non sarebbero ancora terminati. Egli non ha poi contestato l'allegazione del convenuto secondo cui egli non avrebbe informato il convenuto sulla terminazione dei lavori. Ai tempi di emanazione del conteggio del 28 aprile 2017, tenente conto dell'ultima stima del 10 settembre 2013, non c'è dunque nulla da eccepire. Infine, non è nemmeno subentrata prescrizione. Nell'ordinanza in discussione non vi sono disposizioni inerenti alla prescrizione, per cui va constatato che il termine applicabile subordinatamente di 10 anni di cui all'art. 127 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]), semmai avesse cominciato a decorrere – visto che il ricorrente stesso afferma che i lavori non sarebbero ancora terminati –, non è ancora trascorso.

8.

Per questi motivi il ricorso va respinto. La decisione impugnata del 7 giugno 2017 e con ciò il conteggio sul contributo definitivo d'allacciamento costringente il ricorrente al versamento di fr. 504.95 al convenuto sono perciò confermati. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del soccombente ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Al convenuto non vengono assegnate ripetibili, siccome vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA).

Il Giudice unico decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

500.

--

- e le spese di cancelleria di

fr.

248.

--

totale

fr.

748.

--

il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie die diritto]

4.

[Comunicazioni]