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Entscheid

A 2018 56

Perimeter und übrige Beiträge

12. Juni 2019Deutsch8 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Oggetto litigioso è l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare di fr. 47'887.80 giusta la decisione di tassazione 22 agosto 2018 confermata con la sentenza impugnata 10 ottobre 2018. I requisiti processuali di competenza del Tribunale amministrativo (art. 49 cpv. 1 lett. b legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100] e art. 139 cpv. 1 legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni [LIG; CSC 720.000]), di legittimazione della ricorrente (art. 50 LGA) nonché di forma (art. 38 LGA e art. 139 cpv. 2 LIG) e tempestività (art. 52 cpv. 1 LGA e art. 139 cpv. 1 LIG) del ricorso sono pacifici, per cui è dato entrarne nel merito.

2.1. Giusta l'art. 41 cpv. 1 lett. a LIG sono soggetti all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare gli utili realizzati con l’alienazione di fondi della sostanza privata. Secondo l'art. 43 cpv. 1 lett. a LIG l'imposizione è rinviata in caso di trapasso di proprietà tramite successione (devoluzione dell'eredità, divisione, legato), anticipo sull'eredità o donazione.

2.2. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) concede ai cantoni la possibilità di tassare gli utili da sostanza immobiliare secondo il sistema monistico oppure dualistico. Il Cantone dei Grigioni applica il sistema dualistico secondo cui, fondamentalmente, l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare comprende solamente gli utili da alienazione di fondi della sostanza privata mentre gli utili da fondi della sostanza commerciale vengono tassati attraverso l'imposta sul reddito (persona fisica, art. 18 LIG) o sull'utile (persona giuridica, art. 79 LIG).

2.3. Secondo la prassi cantonale il conferimento in natura di un fondo in una persona giuridica è assoggettato all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare per quanto riguarda la differenza fra costi d'investimento e valore venale ufficiale del fondo. Per l'imposizione non ci si può basare semplicemente sul valore di conferimento in natura secondo contratto. Avviene un passaggio dal sistema dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare al sistema dell'imposta sugli utili (realizzazione sistematica dal profilo fiscale), per cui subentra l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Ciò vale anche se il titolare unico dei diritti di partecipazione vende un fondo alla propria società a un prezzo inferiore al valore venale ufficiale.

2.4. Nel caso di specie è indiscusso che avviene un passaggio del rispettivo immobile dalla sostanza privata della ricorrente nella sostanza (commerciale) della persona giuridica (SA) di proprietà della ricorrente.

Il contratto per il passaggio della proprietà (doc. 2 convenuta) è un contratto di conferimento, secondo cui la ricorrente conferisce gratuitamente il rispettivo fondo alla sua SA. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si tratta quindi di un conferimento in natura e non di una donazione. Questa operazione nel Cantone dei Grigioni origina in ogni caso l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Ciò è dovuto al cambio di sistema di tassazione (dall'imposta sugli utili da sostanza immobiliare a quella sugli utili per persone giuridiche).

2.5. Incontestato è che la ricorrente è unica proprietaria della SA, la quale, stando alle indubbie dichiarazioni della ricorrente, funge da mezzo per la futura ripartizione tra gli eredi. Come giustamente sottolineato dalla ricorrente, ella non ricava nessun utile dal trapasso di proprietà in esame. La SA della ricorrente ha contabilizzato il fondo conferitogli dalla ricorrente gratuitamente al suo valore venale pari a fr. 497'000.-- secondo stima ufficiale (doc. 9 e 14 convenuta). Questo aumento degli attivi trova il suo corrisposto contabile verosimilmente al conto "Riserva di capitale" (cfr. bilancio e conto economico 2017 [doc. 14 convenuta]). Il passaggio negli attivi della SA non ha quindi avuto ripercussioni sull'imposta sugli utili. Se ora la SA vendesse il fondo a terzi, ciò nel sistema dualistico applicato nel Cantone dei Grigioni non comporterebbe un'apposita imposta sugli utili da sostanza immobiliare – come è il caso per le persone fisiche –, bensì una tassazione a livello dell'imposta sugli utili della SA. Nel caso che la SA venda il fondo al prezzo contabilizzato, non ci sarebbe alcun utile tassabile attraverso l'imposta sugli utili. Il sostrato fiscale consistente nella differenza tra le spese di investimento e ricavo d'alienazione andrebbe di conseguenza perso. Nel caso poi che la SA, sia essa ancora in mano alla ricorrente oppure agli eredi, venda il fondo in questione con un guadagno, detto guadagno potrebbe venire conguagliato con eventuali perdite. Il tasso dell'imposta sull'utile non è oltretutto paragonabile a quello dell'imposta sull'utile da sostanza immobiliare. È quindi in definitiva il cambio di sistema di tassazione a far scaturire la realizzazione sistematica d'imposta, attraverso cui il fisco si garantisce l'accesso a sostrato fiscale che altrimenti, rinunciando ad una tassazione dell'attuale trapasso di proprietà, potrebbe andare perso.

2.6. L'imposta comunale e cantonale qui in discussione pari a complessivamente fr. 47'887.80 è stata determinata partendo da un importo imponibile (e determinante per l'aliquota) di fr. 261'452.-- risultante dalla contrapposizione fra ricavo d'alienazione (fr. 487'060.--) e spese di investimento (fr. 225'608.--). Contrariamente all'affermazione della ricorrente, le spese nel frattempo sostenute non possono essere considerate, dal momento che ella non fa valere e non dimostra alcuna spesa causante un aumento del valore del fondo (art. 49 cpv. 1 lett. a LIG). Le spese di manutenzione già deducibili dall'imposta sul reddito (art. 35 cpv. 1 lett. b LIG) non possono peraltro essere dedotte (art. 49 cpv. 2 LIG). Il calcolo secondo decisione di tassazione 22 agosto 2018 (doc. 8 convenuta) risulta perciò corretto.

3. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. I costi della procedura di fr. 2'000.-- vanno a carico della ricorrente quale parte soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). In base alla regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA alla convenuta non spettano ripetibili.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

Erwägungen

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

2'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

158.

--

totale

fr.

2'158.--

il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]