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Entscheid

PVG 2013 1

politische Rechte

31. Dezember 2013Deutsch21 min

Source gr.ch

Sachverhalt

Il principale motivo per cui le condizioni di eleggibilità andrebbero soddisfatte già al momento della presentazione delle liste viene dai ricorrenti intravisto nella possibilità data dalla nor- mativa comunale di procedere a delle elezioni tacite. Tale conclu- sione troverebbe la propria giustificazione se la presentazione dei candidati e l’elezione tacita avvenissero in un unico atto, ma così non è. In conformità al REV, anche nell’elezione tacita occorre, dopo la presentazione delle candidature, previamente procedere all’epurazione delle liste, alla quale possono seguire eventuali pat- teggiamenti tra rappresentanti delle diverse fazioni «per eventual- mente addivenire a nomine tacite» giusta quanto previsto all’art. 12 REV, e solo in un secondo tempo avviene l’avviso all’albo co- munale da parte dell’esecutivo. Nel caso di patteggiamenti in vi- sta di nomine tacite, lo stralcio di un candidato è ammesso solo con il suo consenso scritto (art. 12 REV). L’iter che caratterizza la nomina tacita non permette però in queste condizioni di conclu-

dere che le condizioni di eleggibilità vadano imperativamente adempiute già al momento della presentazione delle liste giacché è possibile, in applicazione alla normativa comunale, apportare anche in questa eventualità delle modifiche alle candidature, nel senso di stralci automatici (art. 10 REV) o con il consenso del can- didato (art. 12 REV). In ogni caso, poiché spetta all’esecutivo di- chiarare la nomina tacita mediante avviso all’albo pubblico, do- vrebbe per questo gremio essere senz’altro possibile stabilire chiaramente se al momento della dichiarazione il candidato sia eleggibile, in quanto domiciliato, o meno. Non vi sono pertanto motivi imperativi per ritenere che il domicilio debba essere dato sin dalla presentazione delle candidature, per il fatto che la nor- mativa comunale conoscerebbe le nomine tacite.

ll rinvio alle disposizioni sull’elezione tacita dei membri dei tribunali distrettuali di cui agli art. 19a ss. LDPC non giova neppure alla tesi di ricorso. In primo luogo, per quanto esposto al considerando 4a che precede, la normativa cantonale non trova nell’evenienza applicazione, avendo il comune convenuto adot- tata una propria regolamentazione e dichiarando il REV applica- bile a titolo sussidiario non la normativa cantonale in materia di diritti politici bensì quella federale, valida per le elezioni del Con- siglio nazionale. In alcuni casi – vedi ad esempio l’art. 21 cpv. 1 REV – la normativa comunale rinvia al diritto cantonale, ma tale rinvio è legato ad una specifica questione e non è di carattere ge- nerale. Le elezioni dei membri dei tribunali distrettuali avvengono poi con il sistema di voto maggioritario e non con quello propor- zionale. Nel sistema proporzionale, anche se un candidato non do- vesse rivelarsi eleggibile, i voti che questi raccoglie andrebbero comunque a favore del suo gruppo come voti di partito ed even- tualmente quindi di un altro candidato dello stesso gruppo. Con- cretamente, gli istanti chiedono un’applicazione analoga dell’art. 19f cpv. 4 LDPC, stando al quale una volta scaduto il termine di an- nuncio, non è più possibile eliminare vizi e quale difetto insanabile essi intendono il difetto di domicilio. In effetti, nel Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 2010 – 201 la verifica progressiva delle proposte di candidatura giusta il primo capoverso dell’art. 19f era reputata includere anche l’esigenza del domicilio (vedi Messaggio citato a pag. 10), benché tale intenzione, sia quanto alla qualifica del difetto che per quanto attiene all’esigenza del domi- cilio stesso, non risulti comunque espressamente dal testo legale. La disposizione di cui al capoverso 4 trova però la propria giustificazione nella necessità – espressamente sottolineata dal

Governo nel proprio Messaggio – di procedere ad una verifica pro- gressiva delle candidature e dalla conseguente possibilità di cor- reggerle prima della scadenza del termine (vedi art. 19f cpv. 2 LDPC). A livello comunale, la situazione non è necessariamente tale, ma la verifica delle candidature può avvenire e avviene soli- tamente dopo il termine di presentazione delle liste, quindi ad un’epoca alla quale secondo l’art. 19f cpv. 4 LDPC non sarebbe più possibile sanare alcun vizio, ciò che però non corrisponde neppure alla volontà del legislatore cantonale, che prevede espressamente tale possibilità anche all’art. 19f cpv. 2 LDPC. Ne consegue che anche quanto previsto dalla legislazione cantonale per l’elezione tacita dei membri dei tribunali distrettuali non raf- forza necessariamente le tesi di ricorso.

Per i ricorrenti sarebbe poi aberrante che un candidato come il convenuto 2 possa esercitare indisturbato i propri diritti po- litici nel Catone Ticino ed essere candidato nei Grigioni. Un tale agire contravverrebbe all’art. 39 cpv. 3 Cost il quale sancisce che nessuno possa esercitare i diritti politici in più di un Cantone. Que- sto articolo costituzionale non è stato introdotto per impedire il ve- rificarsi di situazioni come quella che si presenta nel caso in og- getto, poiché il requisito del domicilio per esercitare il diritto di voto (attivo) era reputato bastare in generale per ovviare alla possibilità di esercitare il diritto di voto in due luoghi, non essendo possibile avere due domicili civili contemporaneamente. La norma era in- vece stata introdotta per evitare ingerenze territoriali tra cantoni dopo che il Giura, cantone nel quale era stato introdotto il voto ai 18enni allorquando in Svizzera la maturità politica era ancora ge- neralmente fissata a 20 anni, aveva accordato il diritto di voto ai giurassiani tra i 18 ed i 20 anni che abitavano in un cantone dove non potevano ancora esercitare tale diritto prima del compimento del ventesimo anno d’età (ANDREAS KLEY, St. Galler Kommentar all’art. 39 Cost, 2a edizione, Zurigo e altri 2013, marginale 12). In ap- plicazione all’art. 39 cpv. 3 Cost, un cittadino può votare solo in un cantone, ma può essere candidato in un altro, dove ad esempio il requisito del domicilio non è richiesto, non essendo il domicilio im- perativamente presupposto per l’esercizio del diritto di voto pas- sivo (vedi (HANGARTENER/KLEY, op. cit., marginale 237). Per il resto, il convenuto 2 non può contemporaneamente votare o eleggere in due cantoni diversi, poiché egli è attualmente domiciliato solo inTi- cino. Per il convenuto 3 la situazione è la stessa, essendo questi iscritto solo nel catalogo elettorale del comune convenuto egli può esercitare il prorio diritto di voto solo presso detta comunità.

Erwägungen

Per gli istanti, la soluzione auspicata nel ricorso per- metterebbe poi di rispettare al meglio l’obbligo di trasparenza che l’autorità ha nei confronti degli elettori. Questi avrebbero il diritto di sapere se le persone in lizza siano o meno eleggibili e tale di- ritto potrebbe essere salvaguardato solo ammettendo quali candi- dati coloro che adempiono fin dall’inizio le condizioni di eleggibi- lità e che quindi avrebbero il loro domicilio sul territorio comunale al momento della presentazione delle liste. L’argomentazione è plausibile, ma non giustifica per questo un diverso giudizio. Come è già stato esposto in precedenza, la legislazione comunale è si- lente su questa questione e la restrizione che gli istanti intende- rebbero imporre agli attuali candidati non è di portata indifferente. Nel caso concreto, con la pubblicazione delle liste, il municipio ha esposta agli aventi diritto di voto la particolare situazione di due dei candidati e ribadita la necessità che essi risultino domiciliati ef- fettivamente sul territorio comunale al momento dell’elezione. Ne consegue che i votanti erano stati resi attenti alla problematica in oggetto e con questo il dovere di trasparenza va reputato per quanto possibile salvaguardato. E’ vero che al momento dell’ele- zione per l’elettore non sarà forse possibile sapere con certezza se il candidato eletto potrà effettivamente esercitare il proprio man- dato, ma tale insicurezza si verifica anche ogni volta che la candi- datura di una persona può essere affetta da incompatibilità con quella di un altro candidato o con una persona già eletta. Anche in questi casi non è dato sapere se la persona pre- scelta potrà effettivamente anche esercitare il mandato per cui è stata eletta, benché evidentemente la condizione del domicilio è presupposto per l’elezione e quindi ha comunque una portata giuridica diversa dalle altre norme sull’incompatibilità. Come è già stato esposto in precedenza poi, anche il fatto di essere domi- ciliato nel comune al momento della presentazione della candida- tura non è comunque garanzia del mantenimento del domicilio anche al momento dell’elezione.

Gli istanti invocano poi gli art.10 cpv. 2 Costc e 31 REV, giusta i quali l’unico motivo per non accettare una carica in caso di elezione sarebbe l’incompatibilità e non la mancanza di domici- lio. Per quanto esposto in precedenza, è incontestato che al mo- mento dell’elezione il candidato debba avere il proprio domicilio sul territorio comunale, altrimenti non può neppure essere valida- mente eletto, per cui la questione di sapere a quali condizioni egli non possa accettare la carica neppure si pone.

a) Giusta l’art. 2 REV, il catalogo elettorale può venir consultato in ogni momento dagli aventi diritto di voto e viene messo a disposizione dei capigruppo dei partiti che partecipano alle nomine comunali (cpv. 2). Prima di un’elezione o di una vota- zione, vanno fatte iscrizioni o radiazioni fino a due giorni prima dell’inizio della votazione anticipata se risulta che alla data di vo- tazione sono adempiute le condizioni di partecipazione (cpv. 3). Anche se solo implicitamente, questo disposto lascia però perlo- meno presupporre la legittimità dell’affermazione fatta dal co- mune convenuto nella pubblicazione delle liste qui contestata. Le iscrizioni nel catalogo elettorale e quindi la facoltà di poter eserci- tare il diritto di voto e di essere eletto è data se al momento della richiesta di iscrizione le condizioni per il suo esercizio non sono ancora soddisfatte, ma lo saranno almeno due giorni prima che inizi la procedura di elezione, con la votazione anticipata. Una re- gola analoga, anche se con termini diversi, è conosciuta pure dal diritto cantonale all’art. 5 della LDPC a cui l’art. 6 OECN espressa- mente rinvia. Avendo però la normativa comunale prevista la pos- sibilità di modificare il catalogo elettorale a delle condizioni più se- vere (termini più lunghi) di quelle previste dal diritto cantonale, sono le norme previste dal REV ad essere determinanti per l’ele- zione comunale. Alla luce delle considerazioni che precedono, per ilTribunale amministrativo l’agire dell’esecutivo non dà adito a cri- tiche. Senza una diversa disposizione al riguardo non vi è motivo per ritenere che relativamente alla specifica questione del domici- lio la stessa regola che vale per l’esercizio stesso del diritto di voto non possa trovare analoga applicazione, anche perché solita- mente la presa di un domicilio politico va di pari passo con la presa di un domicilio civile.

b) Come risulta dal considerando 4 che precede, i motivi invocati dagli istanti per ritenere imperativa la necessità di avere il proprio domicilio sul territorio comunale già al momento della presentazione delle liste, anche se per certi versi comprensibili, non meritano protezione. Non avendo la normativa comunale di- sciplinata espressamente la questione, non si giustifica imporre a posteriori in questa sede una restrizione dei diritti politici, senza che ve ne sia un’impellente necessità (cfr. anche DTF 134 I 177 cons. 2.1). Per questo quanto deciso dall’esecutivo nella propria pubblicazione merita conferma e per essere eletti i candidati do- vranno avere l’esercizio dei diritti politici e il loro domicilio effet- tivo sul territorio comunale al momento dell’elezione nel senso es- posto nella presente sentenza.

c) ...

In conclusione, per i motivi indicati in precedenza il ri- corso deve essere respinto e giusta quanto previsto all’art. 73 LGA le spese occasionate dal presente procedimento seguono la soc- combenza. In applicazione all’art. 78 LGA, nella procedura di ri- corso, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimbor- sare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla proce- dura (cpv. 1). Ai comuni non vengono di regola assegnate ripeti- bili, se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni uffi- ciali (cpv. 2). Nell’evenienza, solo il convenuto 3 ha diritto alle ripetibili. Nella nota d’onorario del 2 luglio 2013, accanto alla ta- riffa oraria di fr. 250.– vengono separatamente conteggiate delle spese di cancelleria pari al 5 % dell’onorario e delle spese vive per invio e telefonate. Giusta la prassi di questa sede, o il computo delle spese avviene tramite percentuale sull’onorario o in base ai costi sostenuti. Nell’evenienza pertanto, le spese di cancelleria in percento dell’onorario vengono detratte dall’importo complessivo essendo incluse nella tariffa oraria. Per il resto i restanti fr. 4671.– sono reputati compresivi di IVA. Il convenuto 2, in qualità di avvo- cato in una causa propria non ha diritto a indennità di parte, per- ché le indispensabili premesse non sono nell’evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 1 0 V 72 cons. 7). L’enorme dispendio di tempo fatto valere dall’avvocato convenuto 2, di 57 ore e 15 minuti, oltre tre volte tanto quanto fatturato dagli altri due colleghi, non trova alcuna giustificazione oggettiva dalla complessità della causa e le argomentazioni che lo stesso adduce nelle proprie memorie, in gran parte non pertinenti, non hanno che marginalmente contri- buito a dirimere la vertenza. In ogni caso l’indennità a cui l’inter- essato può aver diritto nella propria causa si riduce alla rifusione parziale per i dispendi sostenuti e non può essere calcolata in base all’onorario di un avvocato. Il dispendio di tempo deve poi in que- sta sede essere ridotto ad un numero di ore equivalente circa a quelle fatturate dagli altri due colleghi. L’impiego di due giornate lavorative sull’arco di circa tre mesi per la difesa dei pro- pri interessi non esula però dal normale quadro di quanto è dalTri- bunale federale ritenuto normale nella gestione di una causa pro- pria.

V 13 2 Sentenza del 5 luglio 2013