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Entscheid

PVG 2013 26

Entscheide Obergericht

30. Juni 2014Deutsch16 min

Source gr.ch

Sachverhalt

I ricorrenti rimproverano all’autorità comunale di con- fondere le linee di struttura e quelle di allineamento. Che le linee di allineamento contenute nel piano delle strutture non siano delle linee di struttura sulle quali va tassativamente eretta la facciata degli edifici risulta però già dal progetto dell’edificio approvato, previsto contare due profondità e del quale solo la facciata del primo blocco è posta sulla linea di allineamento. In questo senso, il rimprovero fatto all’autorità comunale è immotivato. Per i motivi esposti in precedenza, può invece nell’evenienza restare aperta la questione di sapere quale sia la portata dell’art. 55 cpv. 2 LPTC, stando al quale le linee di arretramento hanno la precedenza su tutte le altre prescrizioni di diritto pubblico sulla distanza, non es- sendo tale questione più rilevante dopo quanto già esposto in pre- cedenza riguardo le distanze da confine determinanti.

5. ...

6. a) Contrariamente a quanto preteso dalla committenza, gli istanti possono di massima presentare anche censure concer- nenti l’estetica delle costruzioni e la loro integrazione nel paesag- gio per quanto ciò possa avere un’influenza sulla loro situazione di vicini. Infatti, i vicini possono chiedere il riesame di una licenza di costruzione alla luce di qualsiasi disposizione che possa legal- mente o di fatto ripercuotersi sulla loro situazione, ovvero dalla quale possono trarre un vantaggio pratico in caso di annulla- mento o modifica della decisione contestata (DTF 133 II 400 cons. 2.2, 133 II 249 cons. 1.3 e 120 Ib 48 cons. 2a). Il vantaggio pra- tico è un elemento importante per decidere sull’entrata nel merito del ricorso e per evitare una selezione delle possibilità di ricorso secondo le censure invocate (DTF 137 II 33 cons. 2. 2. 3). Come pre-

cisato dal Tribunale federale, non è ammissibile ammettere o ne- gare settorialmente la legittimazione al ricorso sulla base delle motivazioni fatte valere (vedi sul tema STF 1C_492/2010 del 23 marzo 201 , cons. 3.2 con i riferimenti dottrinali e giurispruden- ziali), come nell’evenienza sembra proporre la committenza.

Erwägungen

Ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPTC, le costruzioni devono essere costruite ed inserite nell’ambiente e nel paesaggio se- condo le regole dell’arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale. Lo stesso principio è contenuto all’art. 20 cpv. 1 LE il quale sancisce che gli edifici devono essere architetto- nicamente ben strutturati e inseriti nel loro ambiente urbanistico e paesaggistico. Malgrado la loro valenza positiva, queste norme non vanno interpretate come se il legislatore avesse preteso un in- serimento globale ottimale (cfr. per la disposizione cantonale il Messaggio del Governo al Gran consiglio dell’1 maggio 2004, fa- scicolo no. 3/2004 – 2005, pag. 343). La nozione di buon effetto ge- nerale costituisce una nozione giuridica indeterminata che come tale conferisce all’autorità edilizia un certo margine di apprezza- mento ai fini dell’individuazione del suo contenuto normativo. Questa latitudine di giudizio va rispettata anche dalle istanze di ri- corso (vedi per tutte la sentenza del Tribunale amministrativo R 12 10 ed i riferimenti). In questo contesto, se la valutazione este- tica è plausibile essa merita conferma, non essendo compito del- l’autorità di ricorso sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità edilizia (RtiD I – 2012 n. 1 , cons. 2. 2.1).

Per questo Giudice le considerazioni espresse dall’auto-

rità comunale, alle quali può essere fatto ampiamente riferimento, sono pertinenti, convincenti e oggettivabili. La zona è effettiva- mente caratterizzata da costruzioni per una o per più famiglie, le forme, i materiali, i colori, gli stili, le volumetrie e la direzione del tetto sono alquanto eterogenei e in ogni caso nella zona vi sono anche altri grandi complessi residenziali. Non vi sono pertanto per questo Giudice motivi per intervenire nella valutazione fatta. In particolare è indiscusso che anche con la costruzione delle due particelle del piano di quartiere non ancora edificate, il carattere della zona non potrà certo venire essenzialmente cambiato. All’in- terno del piano di quartiere stesso gli stili, i colori e le dimensioni degli edifici sono alquanto diversi e non hanno grandi caratteristi- che in comune. In sede di sopralluogo, soprattutto fondandosi sul parere dell’architetto che accompagnava i ricorrenti, veniva più volte ribadita la presunta volontà degli allora incaricati della ste- sura del piano di quartiere di promuovere l’edificazione di case

per una sola famiglia e non di complessi residenziali come quello in parola. A questo proposito va però precisato che il piano di quartiere non contiene alcuna disposizione in questo senso e che, nella misura in cui permette la costruzione di case congiunte, pro- muove propriamente un tipo di costruzione come quella in parola. In ogni caso costruzioni congiunte non sono solitamente per una sola famiglia. Come si è poi ampiamente visto in sede di sopral- luogo, quasi tutte le case che caratterizzano i dintorni sono di di- mensioni importanti, indipendentemente dalla questione di sa- pere quante famiglie vi abitino. Infine, anche la costruzione a monte, lungo il lato est della particella no. 1026, condivide il ca- rattere residenziale del progetto qui in discussione. L’effetto gene- rale che l’inserimento della nuova costruzione può avere sulle adiacenze va in queste condizioni considerato buono e non sono ravvisabili ragioni estetiche che possano ostare al rilascio della li- cenza di costruzione.

U 12 190 Sentenza del 30 maggio 2013