Lexipedia

Entscheid

PVG 2014 20

Anschlussgebühren

15. April 2015Deutsch11 min

Source gr.ch

Sachverhalt

Il Cantone dei Grigioni ha fatto uso dello spazio di ma- novra riconosciuto ai Cantoni dalla LPAc attraverso la LCPac, il cui art. 21 prevede che per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione i comuni riscuotono contributi e tasse atti a co- prire i costi e conformi al principio di causalità. Sempreché vi sia- no circostanze particolari, i comuni assumono le spese rimanenti a debito delle risorse comuni. I detentori di impianti di evacuazio- ne e di depurazione costituiscono adeguate riserve per la manu- tenzione, il risanamento e la sostituzione. L’art. 22 LCPac prevede poi che per la costruzione e l’esercizio di impianti di depurazione pubblici e privati, l’obbligo di allacciamento, le condizioni di allac- ciamento, la procedura ed il finanziamento dei costi di costruzione e d’esercizio devono essere disciplinati dai comuni nella legge edi- lizia ed in un regolamento delle acque di scarico (vedi sulla tema- tica la sentenza delTribunale federale 2C_103/2010-2C_113/2010 del 27 settembre 2010 cons. 4).

a) Sulla base dell’art. 22 LCPac, il comune convenuto ha quindi a sua volta legiferato in materia, prevedendo di principio il prelievo di tasse di allacciamento uniche e di tasse annuali d’eser- cizio. Per le tasse di allacciamento uniche, giusta l’art. 38 del rego- lamento comunale sulle canalizzazioni (RC), la tassa di allaccia- mento è calcolata in base al valore di stima ufficiale in vigore (VAN, valore a nuovo escluso il terreno). Sono soggetti alla ri- scossione delle tasse di allacciamento al collettore comunale tutti gli edifici e impianti allacciati alla rete delle canalizzazioni e la tassa ammonta all’1,2% del VAN (art. 41 cpv. 1 e 2 RC). Relativa- mente alla CIDA, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli edifici e gli impianti è esigibile la tassa di allacciamento pari allo 0,9% del VAN (art. 42 cpv. 1 e 2 RC).

Come si è detto, nella fissazione dell’ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l’adozione d’importanti sche- matizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l’in-

casso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una va- lutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Ad esempio, per le tasse di allaccia- mento e d’uso di acquedotti, canalizzazioni e impianti di distribu- zione d’energia accanto al valore del fabbricato possono entrare in considerazione anche altri criteri quali i valori di altre abitazioni, la superficie abitabile o la cubatura (vedi sul tema PETER KARLEN, op. cit., pag. 557 ss.). Tuttavia, queste tasse devono essere allestite in base a criteri oggettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni prive di motivi ragionevoli (DTF 126 I 180 cons. 3a/bb e 122 I 279 cons. 6c e riferimenti).

Erwägungen

L’ammissibilità della tassa per l’allacciamento alla cana- lizzazione e al depuratore sulla base del valore del fabbricato è stata dal Tribunale federale a più riprese confermata (vedi ad esempio la sentenza 2P.232/2006 del 16 aprile 2007 cons. 3 e 4), es- sendo il valore dell’immobile in una certa relazione con il vantag- gio che il fabbricato trae dall’allacciamento, senza che l’alta Corte federale intravvedesse la necessità di operare altre distinzioni in funzione della concreta situazione della costruzione. Un’eccezione a questo principio viene dalla giurisprudenza operata solo per co- struzioni il cui valore non ha alcuna relazione con l’effettivo alto o basso consumo di acqua. In questi casi la tassa non può essere calcolata solo ed esclusivamente sul valore del fabbricato. Tali ec- cezioni si verificano quasi esclusivamente per costruzioni indu- striali con grandi volumetrie e pochissimo consumo di acqua. Per contro, per i comuni che prelevano la tassa in percento del valore del fabbricato, il Tribunale federale non ha mai preteso che anche per le abitazioni venissero operate eccezioni per situazioni parti- colari. Nella sentenza 2C_847/2008 dell’8 settembre 2009, il Tribu- nale federale precisava che la facoltà di operare una differenzia- zione anche per le abitazioni poteva essere lasciata all’autonomia comunale, in ossequio però al principio dell’uguaglianza di tratta- mento. In questo senso, per il Tribunale federale, la normativa co- munale non potrebbe prevedere una riduzione del VAN dei fabbri- cati solo per la costruzione di edifici in base a principi di efficienza energetica ed ecologia, ma tali eccezioni dovrebbero pure allora parimenti considerare i maggiori costi derivanti dalla costruzione di un’abitazione adattata ai bisogni di persone diversamente abili, a seguito all’adozione di speciali sistemi energetici (per esempio ad energia solare) o ancora dall’edificazione di abitazioni partico-

larmente lussuose. Per questo, nella citata sentenza 2C_847/2008 riguardante un comune grigionese, il Tribunale federale consi- derava contrario al principio della parità di trattamento il calcolo della tassa di allacciamento alla canalizzazione su di un VAN ridot- to fino al massimo del 30% solo per case minergia come previsto dal regolamento comunale, sancendo detto disposto una inam- missibile disparità di trattamento tra i contribuenti.

a) Nell’evenienza non viene contestato il principio del prelievo schematico in base al VAN del fabbricato e non viene neppure contestato che la normativa comunale non preveda ec- cezioni a questo riguardo. La ricorrente pretende però che nella concreta applicazione del valore di stima vengano tenuti in consi- derazione e quindi dedotte delle spese per fattori specifici al tipo di abitazione eretta, quali i maggiori costi per consentire la co- struzione di una casa energeticamente autosufficiente e per la si- stemazione esterna. Con l’imposizione del VAN del fabbricato se- condo la stima ufficiale è evidente che il legislatore comunale operava un certo schematismo, giudicato del tutto difendibile anche da questo Giudice (sentenze del Tribunale amministrativo A 13 10 del 23 aprile 2013, A 09 47 dell’8 dicembre 2009, V 07 4 del 9 maggio 2008 e A 05 1 del 24 maggio 2005). Infatti, giusta gli art. 11 e 12 OStim, il valore a nuovo corrisponde alle spese neces- sarie per la costruzione nello stesso luogo di un fabbricato uguale per genere, dimensioni e strutturazione. Per la stima di nuove co- struzioni e di modifiche edilizie ci si deve basare sul conteggio dei costi di costruzione. Non si tiene conto di costi eccezionalmente bassi o alti dovuti a prezzi di favore, a ribassi, a prestazioni pro- prie, a modifiche nella pianificazione e nell’esecuzione dei lavori e neppure dei costi di demolizione. Sono determinanti i prezzi di co- sto medi nell’ubicazione del fabbricato. Giusta l’OStim pertanto, il VAN del fabbricato non si fonda esclusivamente sui costi di co- struzione del fabbricato secondo le norme elaborate della società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA), ma pur prendendo spunto da tali costi, considera però anche altri elementi. Ne di- scende che le deduzioni che la ricorrente opera invocando dette norme o chiedendo la loro diretta applicazione non possono esse- re udite. Nell’evenienza in esame, giusta la stima ufficiale del 25 novembre 2013, il valore a nuovo della casa veniva stabilito a fr. 912 300.– e questa stima cresceva incontestata in giudicato. Non vi sono pertanto motivi per rimettere in questione il calcolo del VAN come tale.

b) Per quanto esposto nei considerandi che precedono,

una riduzione del VAN e quindi delle due tasse di allacciamento – in ragione dell’ammontare dei maggiori costi derivanti da una casa minergia – come richiesto dall’istante non è senz’altro possi- bile senza una espressa base legale che regoli tali eccezioni, in quanto un incremento dei costi di costruzione potrebbe anche es- sere imputato ad altri motivi, di cui l’esecutivo dovrebbe poter pa- rimenti tenerne conto. In ossequio al principio della parità di trat- tamento pertanto, quanto perorato dall’istante sarebbe possibile solo qualora la normativa comunale avesse regolata la questione in modo esauriente o quando l’entità della sproporzione tra i costi dell’abitazione e l’utilizzazione effettiva dell’infrastruttura dovesse essere talmente manifesta da giustificare un’eccezione alla regola. Per questo, il solo fatto che una casa minergia abbia comportato maggiori costi di costruzione, che solitamente non superano il 10 – 15% (vedi sentenza del Tribunale federale 2C_847/2008 dell’8 settembre 2009), non giustifica ancora l’applicazione di un diverso paramento di quello nell’evenienza fondato sul calcolo del VAN del fabbricato previsto dal RC.

A 14 11 Sentenza del 24 giugno 2014