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Entscheid

R 2012 89

Bezirksgericht Plessur, Einzelrichter

21. November 2013Deutsch22 min

Source gr.ch

Sachverhalt

9. Tramite decreto procedurale del 25 settembre 2012 il giudice dell’istruzione del Tribunale amministrativo, dopo aver concesso la possibilità di esprimersi nel merito alle parti in causa, ha conferito l’effetto sospensivo al ricorso.

Considerando in diritto:

1. a) Ai sensi dell’art. 50 LGA è legittimato al ricorso chiunque risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ricorso, ai sensi dell’art. 50 LGA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un interesse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto interesse deve rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conseguenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369; 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere inammissibile. Inoltre di regola l’interesse deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evitare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unicamente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308). Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fattispecie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi, legali o di fatto, che comporta nei suoi confronti la decisione stessa.

b) Tenor l’art. 712l cpv. 2 CC la comunione dei proprietari per piani può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa, nel luogo in cui si trova l’immobile. Indubbiamente quindi la comunione dei proprietari gode della legittimazione attiva e passiva nel contesto dei procedimenti amministrativi. Concretamente l’amministratore condominiale è legittimato a presentare opposizione e ricorso nell’ambito di un procedimento edilizio di diritto pubblico nel rispetto dei disposti e delle competenze attribuitegli dalle relative disposizioni del CC e dal regolamento condominiale.

Secondo la costante prassi d’applicazione dell’art. 50 LGA del Tribunale amministrativo, premesse l’esistenza dei presupposti precedentemente indicati, sono legittimati al ricorso pure il singolo proprietario fondiario, sia in qualità di proprietario esclusivo che di comproprietario, il beneficiario di un diritto di superficie come pure l’affittuario di un immobile sito sul fondo confinante. A maggior ragione gode della legittimità al ricorso il proprietario di un’unità di proprietà per piani che può presentare il gravame anche singolarmente senza essere vincolato al consenso della comunione dei comproprietari per piani. Di conseguenza, la legittimazione al gravame della proprietaria di due unità condominiali site sul fondo vicino appare data in optima forma, indipendentemente dalle disposizioni dell’atto di costituzione di proprietà per piani e del regolamento condominiale che regolano il regime di comproprietà dell’immobile che quindi non servono. La legittimazione della ricorrente al gravame, viste le contestazioni materiali sollevate, appare quindi indubbiamente data pure nell’ottica delle citate premesse dell’art. 50 LGA.

Erwägungen

2.

a) Le disposizioni sulle distanze sono prioritariamente regolate dagli art. 75-78 LPTC. Ai sensi dell’art. 77 cpv. 3 LPTC restano riservate le prescrizioni sulle distanze di altri decreti cantonali, quelle previste dalla legislazione in materia di protezione della natura nonché in modo esplicito pure le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni. Queste ultime risultano pertanto le sole determinanti nel presente contesto.

Secondo l’art. 5.4 cifra 1 LE, dove non esistono altre norme (linee delle strutture, ecc.), la distanza minima dal margine delle strade e piazze comunali è di 3 metri. Da parte sua l’art. 4.4 cifra 3 LE ammette nella zona nucleo le riattazioni, trasformazioni e ricostruzioni purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo. Le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti laddove non esistono linee di costruzione. Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni valgono le stesse disposizioni (art. 4.4 cifra 4 LE). Nell’ottica dell’interpretazione letterale e teleologica delle disposizioni citate nella zona nucleo la distanza da rispettare nei confronti della strada nell’ambito di riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni è quindi dettata dall’ubicazione degli edifici preesistenti.

Nel caso in giudizio, come verificato dai piani agli atti e in occasione del sopralluogo, la maggior parte degli edifici siti in zona nucleo è ubicata immediatamente a ridosso della strada comunale. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 4.4 cifre 3 e 4 LE, nella zona nucleo qui in discussione, premessi il buon inserimento nella struttura del nucleo e la mancanza di linee di costruzione, riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni possono essere realizzate immediatamente a confine con le strade comunali. Quindi, a prescindere dall’esistenza di un porcile e di un pollaio immediatamente a ridosso della strada al momento dell’acquisto del fondo in oggetto nel 1968, in seguito sostituiti, come è stato dimostrato con un quadro/foto in sede di sopralluogo persino da un locale abitativo completo con spiovente del tetto lungo la strada, e oggi da una cantina coperta dalla terrazza sulla quale ora si intende realizzare il giardino d’inverno, come pure a prescindere dal giudizio se l’intervento in oggetto sia costituito dalla semplice sopraelevazione di un edificio esistente, come sostenuto dai convenuti, oppure sia da considerare quale nuova costruzione come lamentato dalla ricorrente, il Tribunale amministrativo non può che constatare come, in applicazione delle citate disposizioni della LE, il giardino d’inverno possa essere realizzato senza osservare distanze legali dalla strada comunale rispettivamente osservando quelle previste nel concreto progetto approvato dal comune convenuto.

Del resto la ricorrente stessa, come risulta dalle fotografie allegate agli atti e pure costatato in sede di sopralluogo, sulla sua particella adiacente no. 804 con permesso comunale edilizio di cui essa già dispone, ha trasformato l’edificio esistente in appartamenti alzandolo sensibilmente proprio mantenendo la distanza esistente dalla stessa strada comunale di ca. solo 1.5 m e non di 3 m. Essa è quindi piuttosto malvenuta a pretendere dai vicini che non valgano le stesse prescrizioni comunali e la stessa prassi, di cui essa ha già approfittato.

b) Che la costruzione prevista si inserisca architettonicamente nella zona nucleo adiacente è stato sia confermato esplicitamente dal consulente architettonico del comune convenuto nella sua presa di posizione del 7 maggio 2012 agli atti che costatato al sopralluogo. In detta sede è pure risultato evidente che la costruzione prevista non possa, per ubicazione e distanza alquanto ampia, che minimamente togliere sia vista che esposizione solare allo stabile della ricorrente, che quindi non può subire grandi deprezzamenti, del resto per niente comprovati. Infine pure le obiezioni relative alla problematica della sicurezza stradale verificata al sopralluogo, visto che la costruzione prevista è leggermente arretrata per rispetto al muro già esistente al limite della strada comunale alto da 1 a 1.5 m, che l’incrocio non si trova nelle immediate vicinanze della costruzione prevista e che la strada comunale presenta già come tale un traffico limitato ai retrostanti due quartieri limitati nella loro estensione, risultano infondate. Anche in merito a questi aspetti quindi l’istanza di ricorso risulta infondata.

3.

Il Tribunale amministrativo giudica le pratiche di diritto edilizio con piena cognizione di causa in applicazione della massima ufficiale senza essere quindi vincolato agli argomenti e alle conclusioni giuridiche esposti dalle parti in causa. Ciò significa che la Corte cantonale è tenuta a giudicare la conformità o meno della decisione impugnata applicando d’ufficio il diritto. Conseguentemente, quando, come nel caso in giudizio, il Tribunale amministrativo prende atto, da un canto, della motivazione errata della decisione in esame ma, d’altro canto, della conformità del progetto alle disposizioni del diritto edilizio, lo stesso non può che avvallare la licenza correttamente rilasciata dal comune, pur se sostenuta da una motivazione legale errata. Il comune convenuto ha rilasciato la decisione di licenza edilizia concedendo una deroga al rispetto delle distanze legali dalla strada che, in effetti, non è necessaria in quanto, in applicazione degli art. 4.4 cifre 3 e 4 LE, il giardino d’inverno può essere realizzato ordinariamente come concretamente progettato quasi sul confine della strada. Giova però rilevare che, già nell’ambito della presa di posizione in merito al ricorso, il comune ha ammesso il proprio errore di motivazione indicando in dettaglio le basi legali corrette a sostegno della decisione rilasciata. Nuove argomentazioni giuridiche possono, in linea di massima, essere presentate dalle parti anche nell’ambito della procedura di gravame in sede di Tribunale amministrativo che, come detto, non è vincolato né alle motivazioni della decisione impugnata né da quelle addotte nella procedura di gravame in quanto applica il diritto d’ufficio (STA R 12 183). Viste le conclusioni giudiziali esposte il ricorso in giudizio deve quindi essere respinto.

4.

In applicazione dell’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso e nella procedura d’azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Nel caso in giudizio, il comune, la cui decisione, nel dispositivo, è stata confermata dal Tribunale amministrativo, ha almeno in parte, provocato il ricorso munendola di una motivazione giuridica errata. D’altro canto, la ricorrente ha lei stessa provocato un secondo scambio di scritti e il sopralluogo, in quanto malgrado la nuova, corretta, motivazione addotta dal comune nella presa di posizione, non ha ritirato il ricorso ma ha persistito nel contestare la precedente motivazione errata della decisione. Appare quindi appropriato accollare le spese di giudizio in misura di 2/3 alla ricorrente e di 1/3 al comune convenuto.

La parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 LGA).

Nella stessa ottica di quanto appena esposto in merito alle spese giudiziarie il comune dovrà rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, l’importo ridotto di fr. 1’400.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Il Tribunale decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

3'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

352.

--

totale

fr.

3'352.--

il cui importo sarà versato in ragione di 2/3 dalla A._____ Sagl e in ragione di 1/3 dal Comune entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

Il Comune è tenuto a versare la somma di fr. 1'400.- (IVA inclusa) alla A._____ Sagl a titolo di ripetibili.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]