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Entscheid

R 2013 57

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege

10. Oktober 2013Deutsch36 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. a) Ai sensi dell’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100) è legittimato al ricorso chiunque risulti colpito dalla decisione contestata e goda di un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. La legittimazione al ricorso, ai sensi dell’art. 50 LGA, viene riconosciuta quando il cittadino, colpito da una decisione, comprova un interesse, anche se meramente di fatto, all’abrogazione o modifica della disposizione stessa. In ogni caso, l’interessato deve sempre ancora essere toccato dalla decisione in maniera tale da rendere concreto l’interesse al giudizio nel merito della pratica. Detto interesse deve rivestire intensità tale da poter essere giudicato quale personale e quindi superiore a quello della collettività. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Di conseguenza, detto interesse, e contrario, implica la salvaguardia di una situazione di fatto a vantaggio del ricorrente, perseguibile tramite la contestazione ricorsuale di un cambiamento che comporterebbe degli svantaggi materiali o ideali (DTF 122 II 369; 121 II 361, 120 Ib 487). Tale prassi permette di differenziare il ricorso di diritto amministrativo dal gravame popolare che continua ad essere inammissibile. Inoltre, l’interesse, di regola, deve essere attuale, con la conseguenza che la decisione giudiziaria deve risultare atta ad incidere sulla situazione legale o di fatto del ricorrente, così da evitare delle pratiche dal mero carattere accademico volte unicamente a chiarire una situazione legale astratta (DTF 120 Ib 308).

Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente motivare al Tribunale la propria legittimazione illustrando, a mano della fattispecie concreta, i motivi per i quali egli sarebbe colpito in misura maggiore a quella della collettività nonché gli svantaggi, legali o di fatto, che comporta nei suoi confronti la decisione stessa.

b) Come risulta dalla dichiarazione ufficiale, rilasciata all’Ufficio del Registro fondiario del Circondario V._____ il 21 marzo 2013, il ricorrente è proprietario esclusivo della particella no. 1042 confinante con la particella no. 1045 della convenuta, nonché è comproprietario in misura di ½ della particella no. 1044, pure confinante con il fondo della convenuta ed è comproprietario in misura di 1/3 della particella no. 1063 che si trova oltre la strada ed è, fra l’altro, oggetto di diatriba per quanto concerne le problematiche delle distanze legali e dell’impedimento della vista.

Secondo la costante prassi d’applicazione dell’art. 50 LGA da parte del Tribunale amministrativo, premessa l’esistenza dei presupposti precedentemente indicati, sono legittimati al ricorso il singolo proprietario fondiario, sia in qualità di proprietario esclusivo che di comproprietario, il beneficiario di un diritto di superficie come pure l’affittuario di un immobile sito sul fondo confinante (cfr. STA R 12 89). Di conseguenza, la legittimazione formale al gravame del proprietario della particella no. 1042, contestualmente comproprietario delle particelle ni. 1044 e 1063, è, in casu, data.

c) Appare documentato e, peraltro, ammesso dalle parti in causa che la sovrastanza del comune convenuto, nella propria seduta del 19 novembre 2012, abbia emanato, da un canto la decisione di rigetto dell’opposizione dell’attuale ricorrente e, d’altro canto, abbia rilasciato alla richiedente convenuta la licenza edilizia in giudizio. In data 4 dicembre 2012 il comune ha notificato la decisione di rigetto dell’opposizione al ricorrente senza allegare copia della decisione di licenza edilizia inviata lo stesso giorno alla richiedente. Come giustamente evidenziato dal ricorrente tale omissione collide con il disposto dell’art. 46 cpv. 2 OPTC per il quale le decisioni edilizie vanno notificate contemporaneamente ai richiedenti e ad eventuali opponenti. Esse devono essere motivate nel caso in cui vengano respinte opposizioni o domande di costruzione. Lo stesso Tribunale amministrativo, nella propria decisione ripresa in PTA 2003 no. 25, ha considerato come la licenza edilizia e la decisione su opposizione vadano intimate agli opponenti contemporaneamente e come qualora ciò non avvenga non sia ammissibile impugnare davanti al Tribunale amministrativo una decisione su opposizione in materia edilizia senza il previo rilascio della licenza di costruzione. Infatti, è unicamente con il rilascio della licenza di costruzione che al petente viene formalmente dato il diritto di costruire. In assenza di simile autorizzazione all’opponente non può ancora pertanto derivare alcuno scapito concreto.

Il caso in giudizio si differenzia da quello ripreso nella giurisprudenza di questa Corte nel senso che, mentre in quest’ultimo il comune convenuto aveva respinto l’opposizione senza rilasciare contestualmente la licenza edilizia, nella pratica in esame il comune ha rilasciato la licenza edilizia omettendo però di notificare copia della stessa all’opponente. Ovviamente, per poter stendere un ricorso con piena cognizione di causa l’op­ponente non solo deve disporre della decisione di rigetto da impugnare bensì pure della decisione di licenza edilizia che intende contestare. La mancata notifica di tale decisione limita in effetti il cittadino interessato nell’esercizio del proprio diritto costituzionale di essere sentito.

Appare altresì comprovato e riconosciuto che il legale del ricorrente, in data 15 gennaio 2013, abbia consultato l’intero carteggio della pratica, licenza edilizia compresa, presso la cancelleria del comune convenuto prendendo esaustivamente atto degli estremi della licenza e quindi inoltrando il ricorso, il 19 gennaio 2013, con piena cognizione di causa.

Alla luce di tale fattispecie, pur premettendo che il comune è incorso nell’errore formale della mancata notifica al ricorrente della licenza edilizia, il vizio dovuto alla mancata piena concessione del diritto di essere sentito fin dall’inizio risulta sanato già in preludio all’inoltro del ricorso durante il cui iter le parti, fra l’altro, in virtù del doppio scambio di scritti e del sopralluogo hanno goduto in modo esaustivo della possibilità di esprimersi. L’annullamento della decisione e l’intimazione al comune di notificare nuovamente al ricorrente copia della licenza edilizia per permettergli di avviare ex novo la pratica di impugnazione, chiesto dal ricorrente stesso, costituirebbe senza dubbio un eccessivo formalismo, fine a sé stesso in palese collisione con il principio dell’economia procedurale. Tale conclusione, fra l’altro, risulta dalla decisione ripresa in PTA 2003 no. 25 richiamata dal ricorrente (STA R 98 498).

d) Il ricorrente postula l’irricevibilità della presa di posizione, inoltrata il 27 febbraio 2013 dal legale del comune convenuto, in quanto detto legale, con scritto del 31 gennaio 2013, indicando al Tribunale amministrativo di rappresentare il comune, avrebbe chiesto una proroga del termine d’inoltro della presa di posizione. Il mandato all’avvocato del comune sarebbe però stato conferito dalla sovrastanza comunale solo in occasione della seduta dell’11 febbraio 2013. Di conseguenza, la richiesta di proroga del 31 gennaio 2013 sarebbe avvenuta senza mandato e quindi sarebbe da considerare nulla con conseguente irricevibilità della presa di posizione in seguito presentata.

La citata obiezione del ricorrente non solo costituisce l’esempio di un eccessivo formalismo ma, nel caso concreto, sconfina nella lesione del principio della buona fede in campo procedurale-amministrativo. Fra i compiti del presidente comunale ricade infatti quello di sovrintendere all’ammini­strazione ordinaria del comune e di far sì che la stessa funzioni senza intoppi prendendo tutti i provvedimenti che ritiene necessari nell’interesse del comune con riserva di ratifica da parte degli organi competenti. Nel caso in giudizio appare lapalissiano che il presidente del comune convenuto, non appena ricevuti il ricorso e l’invito alla presa di posizione, a maggior ragione vista la complessità della materia, abbia consultato il legale di fiducia del comune impartendogli l’incarico di chiedere la proroga del termine di inoltro della presa di posizione in attesa della ratifica del mandato di patrocinio da parte della sovrastanza comunale. Indubbiamente, l’incarico al legale, relativo alla richiesta di proroga del termine per la presa di posizione, ricade nella competenza del presidente comunale nell’ambito della salvaguardia dell’interesse dell’ente pubblico. Nella propria seduta dell’11 febbraio 2013 la sovrastanza comunale ha quindi formalmente ratificato il mandato di patrocinio al legale di fiducia. Le contestazioni al riguardo del mandato espletato dal legale del comune convenuto, in particolare quelle relative alla pretesa nullità della presa di posizione cadono quindi a lato. Tanto più che i comuni grigionesi giusta l'art. 15 della legge cantonale sui comuni (LC; CSC 175.050) sono tenuti a partecipare alla procedura giudiziaria (vedi PTA 1997 no. 71).

Erwägungen

2.

Il ricorrente sostiene ripetutamente come, negli anni ’80, i proprietari della particella no. 1045 abbiano ampliato senza licenza l’edificio ivi ubicato, in particolare realizzando un annesso su tre piani sul lato nord della struttura. Detto intervento avrebbe aperto un contenzioso fra il comune e i proprietari in quanto il comune avrebbe inteso far regolarizzare la situazione tramite una domanda di costruzione oppure tramite l’allontanamento delle strutture abusive. Secondo il ricorrente, presso l’archivio del Comune di N._____, da tempo fusionato con X._____, avrebbe dovuto giacere il relativo incarto. Il ricorrente ha quindi postulato l’edizione di tale incarto da parte del Comune X._____ nonché l’audizione di C._____ quale teste. Il ricorrente stesso non ha però addotto mezzi di prova concreti, atti a confortare l’entità e il periodo dei presunti interventi abusivi sulla particella no. 1045.

Nell’ambito dell’istruttoria della pratica è emerso come nell’archivio del Comune X._____, rispettivamente in quello di N._____ conservato presso quest’ultimo comune, non figuri alcuna documentazione relativa ai lamentati illeciti edilizi sulla particella no. 1045. Il comune convenuto ha inoltre confermato come, in seguito alla fusione fra X._____ e N._____ in forza dall’1.01.1980, non sia stata presentata alcuna domanda di costruzione da parte dei proprietari della particella no. 1045 e come non sia neppure stato aperto alcun procedimento di ripristino dello stato di legalità nei loro confronti. Quindi, eventuali illeciti edilizi non documentati, al limite, risalirebbero a un periodo antecedente il 1980. Preso atto di tale fattispecie, il Tribunale amministrativo, partendo dal presupposto che eventuali infrazioni alle norme edilizie, peraltro non comprovate, al limite risalirebbero a più di 30 anni orsono, non ha ritenuto necessario ai fini del giudizio esperire ulteriori indagini e quindi non ha ritenuto necessario sentire la teste invocata dal ricorrente, peraltro sorella di quest’ultimo.

3.

Il ricorrente contesta la licenza edilizia in quanto permette l’alzamento del tetto della costruzione annessa in misura di 60 cm, a una distanza, indicata dal ricorrente, di 1,5 metri dal confine della particella e di 2 metri dall’edificio sito sulla particella no. 1063. Sempre secondo il ricorrente sarebbe applicabile l’art. 75 LPTC e quindi l’ampliamento verso l’alto dovrebbe rispettare una distanza di 2,5 metri dal confine e di 5 metri dall’edificio di fronte. Le disposizioni sulle distanze sono dal 1. novembre 2005 prioritariamente regolate dagli art. 75-78 LPTC. Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 e 2 LPTC nella costruzione di edifici che superano il livello dell’originario terreno naturale si deve osservare una distanza di 2,5 metri dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Tra gli edifici si deve osservare una distanza di 5 metri se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. In base all’art. 77 cpv. 3 LPTC restano riservate le prescrizioni sulle distanze di altri decreti cantonali, quelle previste dalla legislazione in materia di protezione della natura nonché le prescrizioni sulle distanze dalle strade stabilite dai comuni.

Secondo l’art. 36 cpv. 3 LE nella zona nucleo, quale quella in giudizio, sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti purché l’inserimento tenga conto della struttura del nucleo in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l’orientamento e l’organizzazione degli spazi esterni. Le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti laddove non esistono linee di costruzione. Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni valgono le stesse disposizioni (art. 36 cpv. 4 LE). Nell’ottica dell’interpretazione letterale e teleologica delle disposizioni citate nella zona nucleo del comune convenuto la distanza da rispettare nei confronti della strada e degli altri fondi confinanti per riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti è quella degli edifici preesistenti. La portata dell’art. 36 cpv. 4 LE per il quale le nuove costruzioni sono soggette alle stesse regole deve storicamente e teleologicamente essere interpretata nel senso che un edificio realizzato ex novo e non in sostituzione o in ampliamento di una struttura preesistente, in deroga alle disposizioni sulle distanze dalle strade e dai confini, può essere ubicato rispettando tali distanze che caratterizzano gli edifici circostanti, mentre, per quanto concerne la distanza fra edifici, si deve attenere a quanto statuito dall’art. 75 cpv. 2 LPTC e dallo schema delle zone della LE, rispettando una distanza di 5 metri. Nel caso di ricostruzione o ampliamento (anche verso l’alto) di un edificio, invece, è determinante l’ubicazione dell’edificio preesistente anche per quanto concerne la distanza fra edifici. Il fine perseguito dall’art. 36 cpv. 3 LE è infatti quello di permettere la riattazione, la trasformazione, la ricostruzione e l’ampliamento degli edifici in zona nucleo nel rispetto della loro collocazione e quindi dell’aspetto del nucleo. Simile fine può essere perseguito unicamente derogando alle disposizioni sulle distanze dell’art. 75 LPTC che, essendo di carattere generale, non tengono conto delle particolarità e della necessità di conservazione dell’aspetto del nucleo storico.

Giova inoltre rilevare che, come verificato dai piani agli atti e in occasione del sopralluogo, la maggior parte degli edifici siti in zona nucleo della frazione di N._____ è ubicata immediatamente a ridosso delle strade comunali nonché caratterizzata da una costruzione contigua. Di conseguenza, come detto, in applicazione dell’art. 36 cpv. 3 LE, in detta zona, premessi il buon inserimento nella struttura del nucleo e la mancanza di linee di costruzione, riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti di costruzioni esistenti possono essere realizzate immediatamente a ridosso della strada comunale e senza dover rispettare le distanze dal fondo confinante e dagli edifici esistenti previste dall’art. 75 cpv. 1 e 2 LPTC (vedi STA R 12 89).

Il comune convenuto, quindi, dopo aver correttamente sentito il parere del consulente edile e del Servizio cantonale dei monumenti ha correttamente concesso alla richiedente la possibilità, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione, di alzare il tetto della costruzione annessa in misura di 60 cm.

4.

Il ricorrente contesta la licenza edilizia pure per quanto concerne il permesso di sostituire tramite lamiera zincata l’attuale copertura in eternit della costruzione, adducendo come il settore dell’edificio oggetto dell’intervento non possa essere qualificato quale costruzione annessa o aggiunta bensì debba essere considerato alla stregua di una componente, parte integrante dell’edificio principale. Di conseguenza sarebbe applicabile l’art. 36 cpv. 5 LE che prevede, in zona nucleo, l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale per gli edifici principali. Secondo il comune convenuto, indipendentemente dalla classificazione del settore della costruzione interessato dalla sostituzione del tetto, si tratterebbe, in ogni caso, di un intervento di manutenzione su una costruzione esistente non coperta in piode per la quale sarebbe vigente un diritto acquisito in deroga all’obbligo di copertura in piode. In via subordinata l’autorizzazione a sostituire la copertura in eternit tramite lamiera zincata potrebbe pure essere considerata quale deroga alla norma; deroga il cui scopo sarebbe quello di permettere la riattazione di una parte dell’edificio che, nello stato attuale, contrasterebbe sostanzialmente con l’aspetto caratteristico del nucleo.

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 LE le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei relativi piani generali delle strutture. L’obbligo esiste solo per l’edificio principale. Per aggiunte e piccole costruzioni come legnaie, conigliere, pollai e simili è permesso l’uso di altri materiali di copertura. Il materiale usato deve essere concordato preliminarmente con il consulente architettonico.

In occasione del sopralluogo sia il comune che il consulente architettonico hanno esposto e motivato la tesi per la quale la parte dell’edificio interessata dalla sostituzione della copertura del tetto sia da considerare quale aggiunta ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 LE. Il Tribunale amministrativo ha potuto prendere atto della plausibilità di tale classificazione verificando le caratteristiche, i materiali e l’aspetto architettonico di molteplici edifici ristrutturati nel nucleo di N._____, giungendo alla conclusione come il permesso di sostituire la copertura del tetto tramite lamiera zincata evitando l’imposizione della copertura in piode sia, particolarmente nell’ottica architettonica e dell’aspetto del nucleo, sensato. Occorre inoltre tenere conto che il Tribunale federale ha ripetutamente sancito come, essendo le clausole di natura estetica essenzialmente indeterminate, nell’applicazione delle stesse le autorità comunali, tenute a salvaguardare l’aspetto architettonico del loro territorio, devono necessariamente godere di un ampio potere di apprezzamento (cfr. STA R 00 33; Sentenza del Tribunale Federale del 24 aprile 1997 in re Comune di Soazza c. M, cons. 6, pag. 11; DTF 115 Ia 114 cons. 3d, 363 cons. 3b).

Dopo aver preso atto che il comune, sostenuto dal proprio consulente edile e dal Servizio cantonale dei monumenti, ha classificato la struttura oggetto della sostituzione di copertura del tetto quale aggiunta illustrando plausibilmente al tribunale amministrativo la conformità della propria decisione di concedere alla proprietaria la possibilità di sostituire l’attuale copertura in eternit con una copertura in lamiera zincata, il tribunale amministrativo non può che confermare la decisione comunale al riguardo.

In occasione del sopralluogo la proprietaria ha confermato la propria intenzione di sostituire, al momento, unicamente il tetto dell’aggiunta. Come considerato dal comune, tale intervento, unitamente alla riattazione dell’edificio interessato, costituisce un sostanziale tassello per il miglioramento dell’immagine architettonica della frazione. Ovviamente l’intervento dovrà essere eseguito in maniera professionale ponendo in essere tutte le precauzioni necessarie nel contesto dello smontaggio e dello smaltimento della copertura in eternit, materiale notoriamente inquinante e dannoso per la salute. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto occasione di considerare nella propria sentenza R 10 122, prima di iniziare la demolizione del tetto gli artigiani incaricati dovranno seguire le istruzioni o contattare personale qualificato (per esempio l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni, settore costruzioni) per avere consigli e direttive, che devono in ogni caso essere rispettati.

5.

Il ricorrente sostiene come la domanda di costruzione sia totalmente priva degli usuali piani inerenti gli allacciamenti all’acqua potabile e alla rete comunale delle canalizzazioni così da rendere impossibile capire dove verranno convogliate le acque luride sollevando dei dubbi sull’esistenza di tale canalizzazione. In tale evenienza l’edificio non sarebbe urbanizzato e quindi non potrebbe essere rilasciata la licenza edilizia. Da parte loro i convenuti sostengono come, nel caso del riattamento di una costruzione esistente, non sussista l’obbligo di presentare i piani di allacciamento alla rete dell’acqua potabile e alla rete comunale delle canalizzazioni. Inoltre i vicini non sarebbero legittimati a contestare tale problematica ai sensi dell’art. 50 LGA.

Il Tribunale amministrativo è dell’avviso che la legittimazione del vicino in relazione alle infrastrutture per lo smaltimento delle acque luride che, in caso di carenza o di difetto, potrebbero causargli dei seri disagi a titolo di immissioni, in applicazione della prassi relativa all’art. 50 LGA sia data. Nel caso in giudizio la licenza edilizia rilasciata dal comune convenuto, alla cifra 10 delle prescrizioni che fanno parte integrante della licenza stessa, prevede che, per quanto concerne gli allacciamenti alle infrastrutture comunali quali acqua potabile, canalizzazione e impianto di depurazione, debbano imperativamente essere osservate le prescrizioni di regolamenti e ordinanze comunali corrispettive al genere di allacciamento. Nel caso specifico per quanto concerne gli allacciamenti alla canalizzazione sono state previste le seguenti condizioni:

- per le acque scure: posa della fossa settica secondo le norme e scarico nella canalizzazione o fossa perdente.

- per le acque chiare: sono da evacuare direttamente nella canalizzazione comunale oppure da disperdere nel terreno naturale.

Il comune ha inoltre imposto alla proprietaria l’inoltro, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di dettaglio concernenti gli allacciamenti all’acqua potabile e alla canalizzazione nonché, in seguito all’esecuzione, la notifica degli allacciamenti in modo da poter procedere al controllo.

Tramite le citate condizioni della licenza edilizia il comune convenuto ha tenuto pienamente conto della problematica degli allacciamenti per l’approvvigionamento dell’acqua potabile e per lo smaltimento delle acque luride nell’ottica delle strutture utilizzate e utilizzabili della frazione interessata, per cui le contestazioni ricorsuali nel merito devono essere respinte.

6.

Viste le conclusioni giudiziali esposte il ricorso in giudizio deve essere integralmente respinto. In applicazione dell’art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso e nella procedura d’azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, che vanno quindi a carico del ricorrente. Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA), per cui non devono essere attribuite ripetibili.

Il Tribunale decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

2'500.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

542.

--

totale

fr.

3'042.--

il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]