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Entscheid

R 2014 30

fürsorgerische Unterbringung

8. Januar 2015Deutsch8 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. È controversa la liceità della licenza edilizia rilasciata dall’autorità comunale al privato convenuto per l’edificazione di chiusure di preesistenti edifici.

2. a) La ricorrente contesta la licenza edilizia che permette la chiusura del deposito con una porta e la chiusura parziale del porticato con una vetrata a una distanza inferiore di 2.5 m dal confine della sua proprietà. Va quindi affermato che nel presente caso è pacifico che il progetto in questione, progettato in zona nucleo, non rispetta la distanza di 2.5 m. Sempre secondo la ricorrente sarebbe applicabile l’art. 75 http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75 della Legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; CS 801.100) e quindi l’ampliamento verso l’alto dovrebbe rispettare una distanza di 2.5 metri dal confine. Le disposizioni sulle distanze, dal 1. novembre 2005 sono prioritariamente regolate dagli art. 75http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75-78http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.78 LPTC. Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75 Abs.1 e 2http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.75 Abs.2 LPTC per la costru­zione di edifici che superano il livello dell’originario terreno naturale si deve osservare una distanza di 2.5 metri dal confine del fondo vicino, se la legge edilizia del comune non prescrive distanze superiori. Tra gli edi­fici si deve osservare una distanza di 5 metri se la legge edilizia del co­mune non prescrive distanze superiori. Per quanto riguarda la struttura­zione, l’art. 73http://links.weblaw.ch/it/BR-801.100+Art.73 LPTC prevede che insediamenti, costruzioni e impianti devono essere costruiti e inseriti nell’ambiente e nel paesaggio a regola d’arte, in modo tale da creare un buon effetto generale (cpv. 1).

b) Ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 della legge edilizia del comune convenuto (LE) nella zona nucleo la configurazione dell’insediamento e i tipi di costru­zione devono essere conservati e completati. Per le nuove costruzioni il cpv. 4 sancisce una distanza dal confine del fondo vicino di 2.5 metri op­pure, con l’accordo del vicino, a confine. La portata dell’art. 47 LE per il quale le nuove costruzioni sono soggette alle distanze prescritte, deve letteralmente e teleologicamente essere interpretata nel senso che un edificio realizzato in sostituzione o in mera conservazione di una struttura preesistente, può continuare a derogare alle disposizioni sulle distanze dai confini e fra edifici. Nei casi di trasformazione e completamento di un edificio, invece, sono determinanti le distanze prescritte. Il fine perseguito dall’art. 47 LE è, infatti, quello di permettere la conservazione degli edifici in zona nucleo nel rispetto della loro collocazione e quindi dell’aspetto del nucleo.

c) Giova rilevare nell’evenienza che, come verificato in occasione del sopral­luogo, il porticato esistente sul fondo della parte convenuta è un’opera completa. La chiusura prevista con una vetrata si limita alla parte che fronteggia il fondo della ricorrente; la parte del porticato che fronteggia il giardino della parte convenuta non è un elemento della costruzione previ­sta e rimarrà aperta. In sintesi, la vetrata prevista non è da considerare come manutenzione o semplice completamento di un edificio esistente, ma come un completamento vero e proprio dell'esistente portico aperto e quindi una nuova costruzione, la quale, oltrepassando i 2.5 metri di di­stanza, non può essere realizzata senza l’accordo del vicino. In occasione del sopralluogo, la ricorrente ha espresso chiaramente di non essere di­sposta ad un accordo con il privato convenuto. Tale conclusione vale an­che per la porta per la chiusura del deposito. Né il committente né il co­mune convenuto hanno esposto sufficienti giustificazioni che meritereb­bero protezione a titolo di mera conservazione della struttura preesi­stente.

d) Il comune convenuto in data 4 marzo 2014 ha quindi respinto a torto l’opposizione della ricorrente e rilasciato ingiustificatamente la licenza edi­lizia alla parte convenuta. Tale decisione va annullata integralmente e il ricorso va quindi accolto.

3. Viste le conclusioni, in applicazione dell’art. 73 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese, che vanno quindi a carico del comune convenuto. La ricorrente, che non si è avvalsa della collaborazione di un rappresentante legale, non ha diritto all’assegna­zione di un’indennità a titolo di ripetibili (art. 78 cpv. 1 LTA).

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2. Vengono prelevate

Erwägungen

- una tassa di Stato di

fr.

1'500.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

204.

--

totale

fr.

1'704.--

il cui importo sarà versato dal Comune X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]