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Entscheid

R 2016 1

Verletzung von Verkehrsregeln

20. Oktober 2016Deutsch15 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. a) La competenza del Tribunale amministrativo di giudicare sulla decisione impugnata del 19 novembre 2015, con cui il convenuto 1 respingeva la domanda di costruzione per una rimessa-tunnel sulla particella no. 590 del ricorrente, è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La legittimazione del ricorrente, quale diretto destinatario della decisione impugnata e quindi toccato da essa e con un interesse alla sua abrogazione (art. 50 LGA) è pacifica. Essendo tempestivo e rispondendo alle condizioni di forma (art. 52 cpv. 1 e art. 38 LGA) il ricorso è dunque ricevibile.

b) La situazione delle relative particelle emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non è idoneo a portare ulteriori elementi conferenti ai fini del presente giudizio.

2. Oggetto di controversia è la costruzione di una rimessa a scopo agricolo che il ricorrente intende realizzare sul suo fondo agricolo no. 590.

3. a) L'autorizzazione a costruire può essere principalmente rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a legge sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]). Giusta l'art. 16a cpv. 1 LPT sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. La conformità alla zona agricola è disciplinata in dettaglio all'art. 34 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Secondo l'art. 34 cpv. 4 OPT l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a); all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).

b) Come giustamente affermato dal convenuto 2 – le cui argomentazioni si rifanno in particolare alla presa di posizione dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione del 7 agosto 2015 – nel caso di specie una rimessa è giustificata dal profilo agricolo aziendale. Una rimessa adempie infatti ai requisiti di qui all'art. 16a LPT risp. 34 OPT e fondamentalmente va dunque ritenuta conforme alla zona agricola. L'ulteriore criterio della necessità aziendale esige, tuttavia, un esame sull'ubicazione, vale a dire sulla possibilità di svolgere l'utilizzazione prevista in edifici risp. impianti già esistenti, eventualmente ampliando o ristrutturando gli stessi. Se ciò non è il caso, occorre poi valutare se alla rimessa non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (cfr. art. 34 cpv. 4 OPT; DTF 129 II 413 cons. 3.2 con rinvio a 125 II 278 cons. 3a, in cui si riteneva che, in zona agricola, una costruzione non necessaria nell'ubicazione prevista non potrebbe essere ritenuta, fin dal principio, conforme alla zona [esame dell'ubicazione vincolata analogamente all'art. 24 cpv.1 LPT]).

c) I convenuti sono del parere che l'attività del ricorrente possa essere svolta presso la particella no. 2159 del convenuto 1. Tale particella si trova in zona agricola al limitar del paese (zona "C._____"). Posta la necessità aziendale di una rimessa, l'attività aziendale del ricorrente non può più evidentemente essere svolta presso la semplice tettoia tuttora presente sulla particella no. 2159. Va perciò accertata la possibilità di costruire una rimessa appropriata alle esigenze aziendali del ricorrente sulla particella no. 2159, in sostituzione alla tettoia esistente.

d) Bisogna anzitutto specificare che la necessità agricola aziendale del ricorrente, com'è stata affermata dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, si riferisce ad una rimessa. Secondo domanda di costruzione si tratta di una rimessa con lo scopo di deposito per attrezzi e macchinari. Da tale utilizzo sulla particella no. 2159 non si devono perciò temere delle emissioni rilevanti per l'abitato vicino. Inoltre, il convenuto 1 ha manifestato la propria intenzione a trattare un accordo con il ricorrente che garantisca la disponibilità del relativo fondo sino al presumibile termine della sua attività. La convenzione precaria del 28 ottobre 1988, attualmente in vigore tra il ricorrente e il convenuto 1, può quindi concretamente mutare in un accordo duraturo. Infine, la minima differenza di tragitto (135 m) tra le particelle in questione per raggiungere i terreni coltivati del ricorrente non influisce sulla valutazione dell'ubicazione. Date queste premesse, appare certa per il ricorrente la possibilità di svolgere la sua attività agricola e di realizzare una corrispettiva rimessa sulla particella no. 2159, in zona "C._____", nei cui pressi – come affermato dal convenuto 2 – sono già stati rilasciati diversi permessi per ampliamenti di impianti agricoli e nelle cui vicinanze già sono presenti degli insediamenti. I principi di concentrazione degli insediamenti, di un uso parsimonioso del suolo (art. 1 cpv. 1 LPT) e di evitare una dispersione delle edificazioni (art. 3 cpv. 3 LPT) esigono infatti la realizzazione di costruzioni agricole, di regola, negli insediamenti esistenti (cfr. DTF 1C_17/2015 cons. 3.2). Ora, è sì vero che pure non lontano della particella no. 590 (in zona "B._____", "E._____" e "F._____") già si trovano diverse costruzioni. Il triangolo che vanno a formare le particelle no. 579-583, 589, 597, 592 e la particella del ricorrente no. 590 rappresenta tuttavia un'area di campagna intatta (fatta estrazione delle costruzioni sulla particella no. 592, site tuttavia a ridosso del pendio). In più, la particella no. 590 si trova incontestatamente su una superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC), vale a dire su un terreno coltivabile pregiato che giusta il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT va possibilmente mantenuto tale. Visti questi interessi pubblici preponderanti, questo tribunale non può intervenire a favore di un'ubicazione sulla particella no. 590, scostandosi dalla scelta dei convenuti di insediare una rimessa per l'attività aziendale del ricorrente sulla particella no. 2159, scelta di carattere pianificatorio che appare a tutti gli effetti adeguata (cfr. analogamente STA R 15 26 cons. 3b). Oltretutto, i convenuti ritengono inadeguato un insediamento sulla particella no. 590 della rimessa-tunnel di 12.3 x 12.3 x 7 m giusta domanda di costruzione del ricorrente, per motivi estetici d'inserimento nel paesaggio (cfr. art. 73 legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Questa valutazione, tenuto conto delle peculiarità della zona e dell'aspetto della rimessa-tunnel giusta domanda di costruzione, appare comprensibile, ad ogni modo non è abusiva. A tal proposito non cambia nulla il fatto che alcune vecchie prassi, più espansive e ormai superate, abbiano permesso in modo meno rigido delle costruzioni in campagna, tanto che vecchi esempi di costruzioni in zone agricole o fuori zona non possono fungere da paragone per permettere nuove costruzioni in contrasto con i principi perseguiti dalle revisionate disposizioni di pianificazione. La censura del ricorrente sulla disuguaglianza di trattamento cade perciò nel vuoto. Infine, a mero titolo di complemento, va osservato che, semmai si volesse ammettere un diritto acquisito della baracca apparentemente sorta in modo illegale più di 20 anni fa sulla particella no. 590, questo non dà naturalmente diritto alla costruzione della qui controversa rimessa in tale luogo.

4. In conclusione, la realizzazione della rimessa in questione non può essere ritenuta vincolata alla particella no. 590, in una zona SAC e su di un fondo intatto in campagna. Siccome già non sono soddisfatti i primi requisiti cumulativi (necessità nell'ubicazione prevista e nessun interesse pubblico prevalente) di cui all'art. 34 cpv. 4 OPT, la costruzione di detta rimessa sulla particella no. 590 non può essere autorizzata.

5. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto. I costi della presente procedura sono così accollati alla parte ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). I convenuti non hanno diritto a ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

Il Tribunale decide:

Erwägungen

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

1'500.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

311.

--

totale

fr.

1'811.--

il cui importo sarà versato da A._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]