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Entscheid

R 2016 64

Strassenverkehrsgesetz SVG

15. Dezember 2016Deutsch12 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Oggetto del presente ricorso è la decisione del convenuto 25 agosto 2016, con cui esso non autorizzava i lavori edilizi notificati dai ricorrenti. La competenza del Tribunale amministrativo a giudicare il contenzioso ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) è certa. I ricorrenti sono legittimati al ricorso, in quanto destinatari della decisione impugnata ed avendo un interesso degno di tutela alla sua abrogazione (art. 50 LGA). Essendo tempestivo (art. 52 cpv. 1 LGA) e rispondendo alle condizioni di forma – seppur senza formulazione di uno specifico petito (art. 38 LGA) – il ricorso è ricevibile in ordine.

2. Oggetto del litigio sono tre progetti di costruzione, notificati dai ricorrenti con istanza del 30 maggio 2016 e non autorizzati dal convenuto con la decisione impugnata. Si tratta di uno spianamento per un posto tenda, di un livellamento di uno spazio con costruzione di una tettoia e di un muretto, nonché di un rinnovamento del tetto e ricopertura con le piode originali.

3. a) Le tre cascine (baita [stabile 2-99], bagno/lavanderia [stabile 2-99-A] e rimessa [stabile 2-100-A]) si trovano in zona di conservazione (zona di costruzione). Il rinnovamento del tetto della baita concerne dunque un lavoro per cui serve soltanto un'autorizzazione edilizia comunale. Qui di seguito va anzitutto analizzata la possibilità di una rispettiva autorizzazione.

b) Le zone di conservazione servono alla conservazione di piccoli insediamenti di valore paesaggistico e storico-culturale. Gli edifici e gli impianti devono essere conservati nel loro carattere originario e nella loro sostanza. I dintorni devono essere lasciati nel loro aspetto tipico per il paesaggio. Non sono ammesse nuove costruzioni. Tutti i progetti di costruzione sono sottoposti alla consulenza in materia di strutturazione. Sono ammessi miglioramenti di tipo strutturale (art. 31 cpv. 1 legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [LPTC; CSC 801.100]). Secondo l'art. 40 cpv. 1 cifra 1 ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) i lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformità alla destinazione, purché servano soltanto alla conservazione del valore e l'edificio e l'impianto non subiscano una modifica o un cambiamento dello scopo, non necessitano di licenza edilizia. Giusta il cpv. 2 dell'art. 50 OPTC la procedura di notifica si applica a progetti di costruzione che secondo l'articolo 40 sono esentati dall'obbligo della licenza edilizia, ma che secondo la legge edilizia comunale sono sottoposti alla procedura di notifica. Nella procedura di notifica, giusta l'art. 51 cpv. 3 OPTC, i progetti di costruzione che necessitano soltanto di una licenza edilizia comunale sono considerati autorizzati, se entro un mese dall'inoltro della domanda non viene presa una decisione divergente. A mente dell'art. 47 cpv. 1 legge edilizia del convenuto, tutti i progetti di costruzione […] vanno notificati senza eccezione all’autorità edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all’esecuzione. L’autorità edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall’obbligo di licenza edilizia secondo l’art. 40 OPTC o se sia necessaria una licenza edilizia. Essa decide per l’obbligo della licenza edilizia qualora lo ritenga necessario o opportuno nell’interesse pubblico o per la salvaguardia dei diritti di terzi (art. 48 cpv. 1 legge edilizia).

c) Il rinnovamento del tetto rappresenta un lavoro di riparazione risp. manutenzione ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 cifra 1 OPTC, che sottostà alla procedura di notifica (art. 50 cpv. 2 OPTC in combinato disposto con l'art. 47 e 48 legge edilizia comunale). Nella zona di conservazione, come appena visto, è d'obbligo una consulenza in materia di strutturazione per tutti i progetti di costruzione. La questione di sapere se tale obbligo valga anche per progetti che non sono sottoposti all'obbligo di licenza edilizia giusta l'art. 40 OPTC, può in ogni caso rimanere aperta per le seguenti ragioni.

Il Comune misconosce che il tecnico e consulente architettonico risp. in materia di strutturazione (cfr. art. 8 legge edilizia) del convenuto, l'arch. C._____, non si è mai espresso per iscritto sul progetto di costruzione riguardante la ristrutturazione del tetto (cfr. doc. 4 e 5 del convenuto). Per converso, si deve presumere che il consulente in materia di strutturazione ritenga che la riparazione del tetto possa essere approvata, cosa che appare piuttosto chiara dal momento che, stando allo scritto dei ricorrenti del 19 settembre 2016, i lavori al tetto della cascina già avviati prevederebbero il rifacimento della costruzione del sottotetto apparentemente difettosa e la copertura con le piode originali in granito, quindi il ripristino dello stato esteriore originale (cfr. doc. 2 dei ricorrenti). Dallo stesso scritto risulta inoltre che, apparentemente, il consulente abbia espressamente comunicato ai ricorrenti che essi avrebbero certamente potuto finire i lavori di copertura del tetto (cfr. anche doc. 5 dei ricorrenti). Visto, infine, che il fermo lavori del convenuto del 6 giugno 2016 non concerne i lavori di ristrutturazione del tetto, che il tetto si trova in zona di conservazione, ovvero in zona di costruzione, e che entro un mese dalla notifica dei lavori non è stata emanata una decisione divergente (art. 51 cpv. 3 OPTC), i lavori inerenti al tetto vanno ritenuti approvati. In ogni caso, semmai si volesse ritenere che il consulente architettonico abbia omesso di esprimersi in merito ai lavori del tetto, va osservato che ristrutturando il sottotetto e ricoprendo poi il tetto con le piode originali, esternamente non si apportano modifiche alla struttura esistente. In tal caso quindi, anche volendo affermare l'obbligo di una consulenza per tali lavori di riparazione esenti da licenza risp. sottostanti a notifica, l'inosservanza di una consulenza rappresenterebbe soltanto un vizio formale ordinale e l'autorizzazione andrebbe comunque concessa.

4. Contrariamente al progetto di riparazione del tetto, i lavori riguardanti il piazzale con la tettoia (prevista vicino al bagno/lavanderia) e lo spazio per la tenda smontabile (prevista dietro alla baita [cfr. doc. 4 dei ricorrenti]) si trovano fuori zona edificabile. Come più volte ribadito dal consulente architettonico (cfr. doc. 4 e 5 del convenuto), questi interventi sottostanno alla procedura EFZ. Pacifico è che tali progetti non possono essere approvati in una procedura di notifica; non fa dunque stato l'art. 51 OPTC e risulta quindi viziata la pretesa fatta ai ricorrenti dal convenuto nella presa di posizione di inoltrare una domanda EFZ al Servizio (all'Ufficio [recte] per lo sviluppo del territorio). A tal proposito occorre invece che i ricorrenti inoltrino i rispettivi moduli EFZ ed eventuali formulari per autorizzazioni supplementari all'autorità edilizia comunale (cfr. art. 56 cpv. 1 OPTC). Ciò vale pure per la posa della tenda smontabile. Infatti è pur vero che piccoli progetti di costruzione non sottostanno alla licenza edilizia, come invece lo sono edifici e impianti ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Per piccoli progetti s'intendono progetti di minime dimensioni che non toccano interessi pubblici e di vicinato, quali delle modifiche all'interno di edifici oppure delle tende o delle roulotte installate per un periodo di breve durata. Tuttavia, per la questione di sapere se una piccola costruzione sia soggetta ad autorizzazione o meno sono determinanti la natura e la sensibilità dell'ambiente circostante (cfr. DTF 139 II 134 cons. 5.2). Poiché, nel caso di specie, i progetti riguardanti gli spazi per la tenda e la tettoia verrebbero realizzati in una zona agricola adiacente alla zona forestale vi sarebbero delle ripercussioni sull'ambiente esterno tali da giustificare la necessità di una domanda EFZ ai sensi dell'art. 24 LPT. In questo punto il ricorso va dunque respinto.

5. Per i motivi suesposti il ricorso va parzialmente accolto per quanto concerne i lavori al tetto della baita. Questi possono quindi essere portati a termine, con la premessa che il tetto venga ricoperto con le piode originali. Per il resto, ovvero in merito allo spianamento dell'area per la tenda risp. la tettoia, il ricorso va respinto e i ricorrenti sono invitati a presentare al convenuto una domanda di costruzione EFZ nella procedura ordinaria.

6. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Nel caso concreto, il convenuto non ha motivato sufficientemente la decisione impugnata. Egli si è limitato ad affermare che gli interventi non potrebbero essere autorizzati in quanto in contrasto con la legislazione sulla zona di conservazione (zona edificabile), benché i progetti riguardanti lo spazio per la tenda risp. quello per la tettoia rappresentino invece delle costruzioni fuori zona edificabile. Sebbene in precedenza ci siano stati dei sopralluoghi in presenza di entrambi le parti, durante i quali il convenuto, fra l'altro, avrebbe segnalato quale sarebbe stata la giusta procedura da adottare per gli interventi, ciò non è stato esposto nella decisione impugnata che oltretutto, contiene un'argomentazione imprecisa. È quindi opportuno accollare le spese procedurali al convenuto, malgrado i ricorrenti abbiano vinto la causa soltanto parzialmente. Infine, secondo costante prassi, ai ricorrenti non patrocinati non spettano ripetibili.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e ai ricorrenti è concessa la licenza edilizia per la terminazione dei lavori al tetto dello stabile 2-99 sulla particella no. 2188 con la premessa che il tetto venga ricoperto con le piode originali.

Erwägungen

2.

Per gli ulteriori progetti di costruzione va inoltrata una domanda di costruzione EFZ.

3.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

1'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

194.

--

totale

fr.

1'194.--

il cui importo sarà versato dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]