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Entscheid

R 2018 103

Kantons-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer

19. März 2019Deutsch14 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1.1. Oggetto di impugnazione è la cifra 1 del dispositivo del decreto di stralcio 31 ottobre 2018 del convenuto comunicato il 2 novembre 2018 e pervenuto ai ricorrenti il 5 novembre 2018. La competenza del Tribunale amministrativo è data (art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il ricorso presentato il 30 novembre 2018 contro tale passaggio è tempestivo (art. 52 cpv. 1 LGA) e rispetta le condizioni di forma (art. 38 LGA).

1.2. Oltre alla legittimazione materiale, la legittimazione a ricorrere presuppone la legittimazione formale. Secondo quest'ultima, è ammesso al ricorso colui che ha partecipato alla procedura di prima istanza (o non ha potuto parteciparvi) ed è soccombuto (in parte o completamente) con i suoi petiti o non ha ottenuto ciò che ha richiesto (cfr. DTF 134 V 306 cons. 3.3.1). I ricorrenti non sollevano censure inerenti a eventuali vizi dell'atto di ritiro delle convenute, ma si limitano a contestare la cifra 1 del dispositivo del decreto impugnato in cui il convenuto ha accertato che non c'è un interesse pubblico per la concessione di un diritto di passo necessario pubblico per accedere alla particella n. 818. In prima istanza, i ricorrenti hanno dunque ottenuto ciò che volevano, ovvero che non venisse concesso un diritto di passo necessario pubblico a favore del fondo n. 818. Essi difettano pertanto della legittimazione formale per un ricorso innanzi al Tribunale.

2. Resta tuttavia da chiarire se la cifra 1 del dispositivo del decreto di stralcio 31 ottobre 2018, di cui i ricorrenti patrocinati da un avvocato postulano l'annullamento (ma non l'accertamento di nullità), sia da ritenere nulla ex officio.

2.1. La nullità di un atto amministrativo può essere invocata in ogni momento e può essere constatata d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (PTA 2012 n.17; DTF 132 II 27 cons. 3.1, 130 III 434 cons. 3.3, 127 II 47 cons. 3g, 122 Ia 98 cons. 3a e 118 Ia 40 cons. 2a). Una decisione viziata è nulla se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente, o quanto meno agevolmente, riconoscibile e se, accertando la nullità, la certezza del diritto non viene seriamente compromessa (cfr. DTF 139 II 243 cons. 11.2, 132 II 21 cons. 3.1, 116 Ia 215 cons. 2c con riferimento a 104 Ia 172 cons. 2c; PTA 1993 no. 84). Di norma, sono considerati vizi particolarmente gravi gli errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità adita (PTA 1990 ni. 1 e 35) o la notificazione difettosa di una sentenza cagionante un pregiudizio alla parte interessata risp. l'assenza di notificazione (cfr. DTF 122 I 97 cons. 3a/aa e bb). Per contro, gli errori di merito provocano la nullità dell'atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l'atto in questione diviene in pratica privo d'effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d'impossibile esecuzione (cfr. DTF 132 II 21 cons. 3.1, 129 I 361 cons. 2.1, 122 I 97 cons. 3a/aa, 104 Ia 176 cons. 2c e riferimenti; PTA 1993 no. 84).

2.2. Il decreto in esame è stato emanato in seguito al ritiro avvenuto con scritto del 3 settembre 2018 delle convenute della loro istanza del 3 ottobre 2017 per un diritto di passo necessario pubblico a favore del loro fondo n. 818. Oltre alla menzione del ritiro dell'istanza nella cifra 2, alla qui impugnata cifra 1 del decreto di stralcio il convenuto ha accertato che non vi sarebbe un interesse pubblico per la concessione di un diritto di passo necessario pubblico per accedere alla parcella n. 818 delle convenute.

2.3. Se nel corso della procedura viene meno l'interesse giuridicamente rilevante all'emanazione di una decisione nella causa, in particolare in seguito al ritiro del petito, della decisione impugnata o ad una transazione, l'autorità stralcia la procedura perché considerata evasa (art. 20 cpv. 1 LGA). Il ritiro, il riconoscimento e la transazione devono essere menzionati nella decisione di stralcio e acquistano in tal modo l'effetto di una decisione cresciuta in giudicato (art. 20 cpv. 3 LGA). Il decreto di stralcio ha in questi casi mero carattere dichiarativo, poiché il ritiro, il riconoscimento o la transazione mettono direttamente fine alla controversia. Ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LGA, l'autorità è tenuta a decidere nel decreto di stralcio sull'attribuzione delle spese d'ufficio e delle ripetibili, se le parti non si accordano. Con la decisione di stralcio quindi l'oggetto controverso è di per sé sottratto alla competenza del giudice e impugnabile resta unicamente il giudizio sull'attribuzione dei costi (DTF 139 III 133 cons. 1.2).

2.4. Se da un lato dunque il ritiro è un surrogato di decisione che cresce in regiudicata, dall'altro una constatazione in un decreto di stralcio – come quella qui oggetto di litigio – non ha alcun effetto giuridico. Errato è l'esposto che sembra dare il convenuto secondo cui detta constatazione sarebbe una decisione materiale che esso poteva prendere a prescindere dal ritiro dell'istanza da parte delle convenute. Se del caso, un accertamento di mancanza di un interesse pubblico scaturente effetto giuridico andava fissato in una separata decisione materiale motivata e non in un decreto di stralcio. Vi sono perciò gli estremi per ritenere nulla d'ufficio la constatazione di cui alla cifra 1 del decreto in discussione, che, come detto, non avrebbe dovuto fare oggetto di un decreto di stralcio, bensì tuttalpiù di una decisione materiale. Di conseguenza, diventano superflue delle considerazioni sulla buona fede dei ricorrenti.

2.5. Tra parentesi va ancora aggiunto che spetta poi al Giudice civile valutare se le convenute hanno comprovato l'esaurimento dei rimedi di diritto pubblico per ottenere l'accesso al proprio fondo, cosa che il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha provvisoriamente affermato nella decisione cautelare 25 settembre 2018 (doc. 5 convenute p. 3 seg.)

3. Per i motivi suesposti, non si entra nel merito del ricorso. Tuttavia, va constatata d'ufficio la nullità della cifra 1 nel dispositivo del decreto impugnato secondo cui non vi sarebbe un interesse pubblico per la concessione di un diritto di passo necessario pubblico per accedere alla particella n. 818, RF di X._____.

4. In deroga alle regole sull'attribuzione dei costi e delle ripetibili di cui agli artt. 73 LGA segg., data la particolarità del caso in cui il convenuto ha emesso una disposizione dichiarata nulla ex ufficio da questo Tribunale e i ricorrenti non sono legittimati al ricorso, si giustifica l'accollamento dei costi di procedura (composti di una tassa di stato di fr. 1'000.-- oltre alle spese di cancelleria) ai ricorrenti e al convenuto in ragione di metà ciascuno. Non sono assegnate ripetibili, nemmeno alle convenute siccome hanno sì sostenuto che quella alla cifra 1 del dispositivo sarebbe una constatazione senza validità, ma senza ammetterne la nullità risp. l'inammissibilità nel decreto di stralcio.

Il Tribunale decide:

1. Non si entra nel merito del ricorso.

È constatata la nullità della cifra 1 del dispositivo del decreto di stralcio del Municipio di X._____ del 31 ottobre 2018.

Erwägungen

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

1'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

257.

--

totale

fr.

1'257.--

il cui importo sarà versato in ragione di metà ciascuno in responsabilità solidale da A._____ e B._____ nonché dal Comune di X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Ammini­strazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]