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Entscheid

R 2019 55

Ergänzungsleistungen

9. September 2019Deutsch6 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1.1. La competenza del Tribunale amministrativo per giudicare sulla decisione dipartimentale impugnata del 3 luglio 2019, in cui si è deciso di negare l'effetto sospensivo al ricorso del 10 giugno 2019 avverso la decisione del 29 maggio 2019 dell'USDA, è data dall'art. 49 cpv. 1 lett. c della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100).

1.2. Secondo l'art. 34 LGA, nella procedura di ricorso amministrativo il ricorso non ha effetto sospensivo (cpv. 1). Nel caso singolo, l'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere effetto sospensivo al ricorso (cpv. 2).

Nella decisione qui impugnata non si è deciso definitivamente sulla questione principale se le disposizioni dell'USDA impartite con decisione 29 maggio 2019 debbano essere confermate, ma si è soltanto deciso di non conferire l'effetto sospensivo al ricorso del 10 giugno 2019 avverso tale decisione (che pertanto resta eseguibile e va osservata). Si tratta quindi di una decisione (intermedia) determinante il corso della procedura sulla strada di una decisione finale.

1.3. Giusta l'art. 49 cpv. 4 LGA le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo solo se: a) causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se b) vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.

1.4. Nella decisione impugnata si è indicato il rimedio legale (ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni [cfr. art. 42 LGA]), precisando tuttavia che davanti al Tribunale amministrativo deve essere fatto valere un pregiudizio in futuro probabilmente irreparabile. Per poter entrare nel merito del presente ricorso, occorre quindi esaminare se vi è uno svantaggio probabilmente irreparabile. Per l'ammissione di un simile svantaggio basta un interesse di fatto, in special modo anche uno economico (cfr. DTF 130 II 149 cons.1.1).

1.5. Concordando con le plausibili argomentazioni del convenuto va ritenuto che i costi del controllo deciso dall'USDA sono contenuti e, come garantito dal convenuto, possono comunque venir rimborsati in caso di accoglimento del ricorso. In questo senso non vi è quindi uno svantaggio probabilmente irreparabile. Qualora, invece di sottoporle al controllo, i ricorrenti decidessero di non far estivare le loro pecore sul territorio grigionese, da tale circostanza non deriverebbe altresì uno svantaggio irreparabile. A parte il fatto che non si tratterebbe di uno svantaggio direttamente collegabile alla decisione dell'USDA, ma piuttosto riconducibile a una scelta dei ricorrenti, se fosse necessario acquistare del fieno aggiuntivo si tratterebbe di spese parimenti rimborsabili, come garantito dal convenuto, e quindi di uno svantaggio riparabile nel caso che i ricorrenti poi vincono la causa. Ne discende che mancando uno svantaggio probabilmente irreparabile non è dato entrare nel merito del ricorso sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo. Di conseguenza, non vanno ponderati gli interessi in gioco risp. non va analizzato il presumibile esito del ricorso.

2. Le spese per la presente procedura composte di una tassa di Stato pari a fr. 300.-- e spese di cancelleria sono poste a carico dei soccombenti ricorrenti (art. 73 cpv. 1 LGA).

Il Tribunale decide:

1. Non si entra nel merito del ricorso.

Erwägungen

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

300.

--

- e le spese di cancelleria di

fr.

184.

--

totale

fr.

484.

--

il cui importo sarà versato in responsabilità solidale da A._____, B._____ e C._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Vie di diritto]

4.

[Comunicazioni]