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Entscheid

S 2012 61

Anschlussgebühren

12. September 2012Deutsch11 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Giusta l’art. 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (LPP), ogni cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia. In caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli art. 122, 123, 141 e 142 CC (art. 22 cpv. 1 della legge sul libero passaggio, LFLP). Tenor l’art. 22 cpv. 2 LFLP, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'usci­ta aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero pas­saggio esistente al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

2. Nell’ambito di una procedura di divorzio, i coniugi possono accordarsi sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. In questo caso, la convenzione diviene valida dopo l’approvazione da parte del giudice del divorzio e per quanto figuri nel dispositivo della sentenza (art. 140 cpv. 1 CC). La convenzione così omologata dal giudice vincola anche gli istituti di previdenza professionale se i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d’uscita e sulle sue modalità d’esecuzione e producono l’attestato degli istituti di previdenza che confermi l’attuabilità dell’accordo e l’importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d’uscita (art. 141 cpv. 1 CC). Altrimenti, in base alle attuali disposizioni in vigore, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della LFLP (art. 122 cpv. 1 CC).

3. a) Nella fattispecie in parola, i coniugi hanno pattuito nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal giudice al punto 7.1 che il marito avrebbe ceduto alla moglie - che diveniva in tal modo unica proprietaria - la sua quota di comproprietà di ½ sulla casa d’abitazione a suo tempo finanziata tramite un mutuo ipotecario di fr. 300'000.-- e il prelievo anticipato PPA dalla cassa pensioni di fr. 165'000.--. Dal canto suo, la moglie avrebbe assunto a titolo individuale il debito bancario e “il prelievo anticipato di fr. 165'000.-- dovrà essere diviso metà ciascuno tra i due coniugi”. In questo senso, la ripartizione della PPA è stata convenzionalmente pattuita tra i due coniugi (metà ciascuno) quanto al suo ammontare (fr. 165'000.--) e senza alcuna indicizzazione, giacché tra le parti nulla è stato stabilito al proposito. Per il resto, al punto 8.1 dell’omologata convenzione, i coniugi concordavano sul diritto della moglie alla metà della prestazione d’uscita maturata dal marito in costanza di matrimonio.

b) In principio, in applicazione agli art. 30c cpv. 6 LPP, 331e cpv. 6 codice delle obbligazioni (CO) e 22 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita (fr. 547'328.--) aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio (165'000.--) e la prestazione d'usci­ta aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (fr. 201'722.--). In detti disposti non viene fatto alcun riferimento alla necessità di indicizzare l’ammontare del prelievo anticipato (vedi Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Basilea Ginevra 2008, pag. 276), mentre è incontestato che alla prestazione d'uscita e all'avere di libero pas­saggio esistente al momento del matrimonio vadano aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. Questa mancanza d’indicizzazione giusta la giurisprudenza del Tribunale federale è giustificata dal fatto che l’importo dell’anticipo che va incluso nel calcolo della prestazione d’uscita deve corrispondere a quanto potrebbe essere preteso in restituzione dalla cassa pensioni al momento del divorzio (DTF 128 V 235 cons. 3b). Poiché però l’importo che l’assicuratore può pretendere in restituzione per l’anticipo PPA a suo tempo versato corrisponde in cifre al valore nominale della prestazione allora fornita è tale ammontare che va preso in considerazione nel calcolo. Nell’evenienza, la moglie ha ottenuta la proprietà della casa e si è impegnata a indennizzare il marito con la metà del valore nominale della prestazione versata come PPA. Partendo da tale assunto, alla ex moglie è stata dal Giudice dell’istruzione proposta la divisione dell’avere maturato dal marito fino alla data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (fr. 547'328.--) dedotti gli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (fr. 201'722.--). Dalla metà della differenza di fr. 345'606.--, ovvero da fr. 172'803.--, è stata dedotta la metà della PPA dovuta al marito ovvero fr. 82'500.--, in base a quanto stabilito dalla sentenza di divorzio al punto 7.1 cpv. 6. La prestazione di libero passaggio della moglie ammonterebbe così a fr. 90'303.--. Nel calcolo proposto dalla moglie invece, essa chiede l’attribuzione della metà degli interessi che sarebbero maturati sulla prestazione di PPA dal momento del suo prelievo fino allo scioglimento del matrimonio. Giusta il calcolo degli interessi proposto e non contestato, il prelievo anticipato avrebbe fruttato interessi per un ammontare di fr. 72'539.-- (fr. 237'539.-- ./. fr. 165'000.--). La ex moglie chiede pertanto le venga riconosciuto un avere di complessivamente fr. 126'572.50 (fr. 90'303 + fr. 36'269.--).

Erwägungen

c) Per quanto però esposto in precedenza, un’indicizzazione del prelievo effettuato non trova giustificazione nella normativa applicabile. Sia la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 V 436) che la dottrina (AJP 6/2012 pag. 773), intravvedono la possibilità in determinate circostanze, ovvero qualora l’anticipo effettuato sia avvenuto essenzialmente a spese dell’avere accumulato prima del matrimonio, di operare dei correttivi. Nell’evenienza però l’attrice non contesta l’ammontare dell’avere accumulato dal marito fino al momento del matrimonio e la sua indicizzazione, per cui non occorre disquisire oltre sulla questione. Ne consegue che la pretesa indicizzazione della prestazione di PPA non trova giustificazione e va respinta. Correggendo il calcolo proposto dalla ex moglie nel senso esposto in precedenza, ovvero senza operare un’indicizzazione dell’importo di PPA, la prestazione di libero passaggio ammonta a fr. 90'303 ovvero : (fr. 547'328.-- + fr. 165'000.-- ./. fr. 201'722.--): 2 ./. fr. 165'000.--. Viene pertanto in questa sede confermata la prestazione di libero passaggio a favore della moglie già sottoposta alle parti e corrispondente a fr. 90'303.--.

4.

Una volta accertato l’importo delle prestazioni d’uscita da ripartire, il Tribunale delle assicurazioni deve impartire all’istituto di previdenza l’ordine di versamento delle prestazioni. L’obbligatorietà dell’ingiunzione del Tribunale per gli istituti di previdenza deriva dalla loro qualità di parte nell’ambito del presente procedimento (art. 25a cpv. 2 LLP e 40 cpv. 3 LGA). Nell’evenienza, la beneficiaria dell’avere di previdenza ha indicato di aver aperto un conto di libero passaggio presso la …, Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali, con sede a … Giusta la prassi del Tribunale federale, l’avere di previdenza che spetta al coniuge a partire dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (DTF 135 V 425 cons. 6.3) matura interessi in virtù di quanto previsto all’art. 12 OPP 2. Il saggio minimo di tale interesse dal 1. gennaio 2012 è dell’1.5% (DTF 129 V 251 cons. 3 e 4). Se il regolamento interno della Fondazione del personale della …, dovesse prevedere un saggio maggiore, è questo che dovrà essere applicato (DTF 129 V 251 cons. 5) a partire dal 21 maggio 2012. Gli interessi maturano fino alla scadenza del termine per il trasferimento dell’avere di previdenza, ovvero fino a 30 giorni dopo la crescita in giudicato di questa sentenza, rispettivamente, in caso d’impugnazione al Tribunale federale, fino a quando verrà prolata la decisione dell’Alta Corte federale (DTF 129 V 251 cons. 5). Da quel momento è dovuto un interesse del 2.5% in virtù dei combinati disposti di cui all’art. 7 dell’ordinanza sul libero passaggio (OLP) - giusta il quale il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP aumentato dell’1% - e 12 OPP 2.

5.

La procedura è in applicazione agli art. 25 LLP, 73 cpv. 2 LPP e 72 cpv. 1 LGA gratuita. Giusta la prassi di questa sede, non vengono di regola assegnate ripetibili alle parti contendenti (STA S 07 5).

Il Tribunale decide:

1.

Alla Fondazione del personale …, viene fatto ordine di versare a carico di … (no. AVS …) entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza a favore di … nata … (26 aprile 1973, no. AVS …), …, fr. 90'303.--, con i relativi interessi giusta quanto esposto nei considerandi, presso la …, Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali.

2.

La procedura è gratuita.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.