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Entscheid

S 2013 146

Besuchsrecht

29. April 2014Deutsch18 min

Source gr.ch

Sachverhalt

5. Nella risposta di causa del 27 gennaio 2014, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, cassa di compensazione, chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma del calcolo operato per i motivi già esposti nella decisione su opposizione. La nuova versione dei fatti fornita in sede di ricorso non meriterebbe di essere presa in considerazione. In ogni caso, anche qualora la figlia dovesse essere considerata come una coinquilina della madre, andrebbero conteggiate alla figlia almeno un terzo delle spese di alloggio, ciò che comporterebbe un incremento delle spese di alloggio della ricorrente da fr. 3'795.-- a fr. 5'060.--. Anche in tale eventualità però le entrate supererebbero le uscite e non sussisterebbe alcun diritto alla prestazione complementare.

6. Il 24 febbraio 2014 la ricorrente rinunciava a replicare.

Considerando in diritto:

1. La controversia verte solo sul diritto alle prestazioni complementari dell'istante dal 1. agosto 2009 al 30 giugno 2013. Non può essere per contro materia di esame nell'ambito del presente procedimento la richiesta riconsiderazione di decisioni di tassazione non impugnate dall'istante o le pretese volte all'ottenimento retroattivo di contributi ai premi della cassa malati. Oggetto delle tre decisioni impugnate è il calcolo mensile delle prestazioni complementari e di riflesso la richiesta di restituire non solo gli importi delle prestazioni complementari indebitamente percepite, ma anche le spese di malattia che sono state rimborsate alla ricorrente durante il periodo in cui beneficiava di prestazioni complementari.

Erwägungen

2.

a) In primo luogo, l'istante contesta la possibilità di operare una correzione delle prestazioni complementari, essendo la sua convivenza coi figli da sempre nota alla cassa di compensazione. Tale tesi non è corretta. Nella richiesta di prestazioni complementari del 16 luglio 2008, la ricorrente ammetteva di convivere con la figlia e in quella risalente al 22 giugno 2010 non venivano forniti dati riguardo ad eventuali conviventi. Dagli atti risulta poi che l'appartamento grande è stato esclusivamente o prevalentemente occupato dalla famiglia del figlio dell'istante a partire del 1. gennaio 2010. Sul formulario di richiesta di prestazioni del 22 giugno 2010 questo cambiamento non è stato segnalato alla cassa di compensazione. Non è allora in tali condizioni possibile concludere che la situazione che ha giustificato il ricalcolo delle prestazioni complementari fosse stata da sempre nota alla parte convenuta o che l'assicurata avesse debitamente informato la cassa di compensazione dei cambiamenti avvenuti.

b) Per ammissione della convenuta, la situazione dell'istante si è modificata dal 1. gennaio 2010, allorquando la famiglia del figlio ha preso possesso dell'appartamento più grande della casa. Un nuovo calcolo della prestazione a partire dall'agosto 2009 non trova allora alcuna giustificazione, sulla base di un cambiamento intervenuto solo più tardi. Anche per le imposte, giusta quanto deciso per l'anno 2010 in sede di opposizione, si giustificava un nuovo calcolo solo a partire dal 2010 e la diminuzione dei tassi ipotecari ha incidenza sul calcolo dalla prestazione solo a partire dal 2011. Per il periodo tra il 1. agosto e il 31 dicembre 2009 non vengono fatti valere fatti nuovi suscettibili di giustificare un ricalcolo della prestazione. Per questo le prestazioni complementari pari a complessivamente fr. 1'420.-- (5 x fr. 284.--) e quelle a titolo di spese di malattia di fr. 1'000.-- corrisposte durante questo periodo sono state percepite a giusto titolo dalla beneficiaria e non possono essere oggetto di una domanda di restituzione. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto.

c) L'istante considera che la correttezza del calcolo della prestazione complementare sia già stata confermata anche dal Tribunale amministrativo nell'ambito del procedimento A 12 37 del 21 novembre 2012 e che comunque nel giudizio S 09 184 del 23 marzo 2010 sia stato anche di riflesso confermato un diritto a prestazioni complementari della qui ricorrente in ragione di fr. 284.-- mensili. Nel giudizio A 12 37, il comune di domicilio della ricorrente contestava il calcolo della prestazione complementare per giustificare il rifiuto della richiesta di condono delle imposte per l'anno 2009 adducendo che pur avendo l'usufrutto su quella che era la residenza coniugale, la contribuente non sarebbe stata tenuta a corrispondere i relativi interessi e ammortamenti ipotecari, venendo questi costi assunti dall'ex marito. In detto giudizio, quindi il calcolo della prestazione era stato indirettamente confermato in relazione alle censure sollevate dal comune di domicilio e relativamente alla seconda metà del 2009 come periodo di calcolo (vedi sentenza A 12 37 pag.10). Anche nel giudizio S 09 184 del 23 marzo 2010, il calcolo provvisorio della prestazione a cui la moglie avrebbe verosimilmente avuto diritto risaliva al dicembre 2009 e poteva pertanto riferirsi solo al periodo dal 1. agosto al 23 dicembre 2009. È vero che la sentenza del Tribunale amministrativo era datata 23 marzo 2010, ma in esito a quella sentenza la ricorrente veniva invitata a riformulare la domanda di prestazioni. Questa seconda richiesta veniva presentata in data 22 giugno 2010 e sul relativo formulario la convivenza di tutta la famiglia del figlio dal 1. gennaio 2010 veniva del tutto sottaciuta. Ne consegue che per la definizione del suo diritto a prestazioni, formalmente deciso nel novembre 2010, la ricorrente ha omesso di fornire una importante informazione. Per questo anche dal giudizio S 09 184 l'istante è malvenuta a voler dedurre diritti per quanto riguarda il periodo successivo al 1. gennaio 2010. Invece, per la seconda metà del 2009, come già detto in precedenza le prestazioni sono state percepite legalmente.

3.

a) È essenzialmente contestato il calcolo del valore locativo, mentre l'istante non spende alcuna considerazione per confutare il calcolo delle entrate da usufrutto a partire dal 2011, in seguito alla riduzione del debito e del tasso ipotecario. Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30), per una persona sola che vive a casa vengono riconosciute delle spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie per un l'importo massimo annuo di fr. 13'200.--. I dettagli sono regolati nella relativa ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Ai sensi dell'art. 11 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta. Giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della prestazione complementare, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della prestazione complementare non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2). La conformità alla legge di questo disposto è stata confermata in DTF 127 V 10. Scopo del disposto è quello di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita tra le persone che abitano nella stessa economia domestica anche nel caso in cui il contratto di locazione fosse intestato ad una sola persona. Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori. Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 cons. 1). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (cfr. sentenza del Tribunale federale 76/01 del 9 gennaio 2003, pubblicata in RDAT II-2003 N. 62).

b) La ricorrente vive in uno stabile che comprende due appartamenti. In sede di opposizione e poi di ricorso essa propone una suddivisione interna della casa tra ricorrente e i due figli, senza che venga fatta una distinzione tra appartamento dell'istante e quello ad uso esclusivo della famiglia del figlio. A detta della richiedente, la figlia disporrebbe di una camera nell'appartamento del figlio e condividerebbe alcuni locali con la madre e quelli in comune con tutti e tre i famigliari, oltre ad essersi insediata nel locale hobby con il suo studio da estetista. Questa nuova esposizione dei fatti non convince. All'epoca della prima richiesta di prestazioni complementari il 16 luglio 2008, la ricorrente rispondeva alla domanda "Quante persone convivono nella sua economia domestica?" adducendo che una delle due figlie (anno di nascita 1972) convivesse nella sua stessa economia domestica. Giusta quanto sostenuto nella motivazione del ricorso, tale affermazione sarebbe poi stata confermata anche dalla figlia convivente. Per contro nella richiesta di prestazioni del 22 giugno 2010, la stessa domanda restava senza alcuna indicazione, come se nessuno convivesse nell'economia domestica. Dagli atti risulta però che a partire dal 1. gennaio 2010, il figlio dell'istante, sposato e con due figli, occupa l'appartamento soprastante e fino al dicembre 2013 non è contestato che anche la figlia abitasse nella casa di cui la ricorrente ha l'usufrutto. L'occupazione dell'abitazione così come ritenuto dalla cassa di compensazione corrisponde poi allo stato di fatto già costatato dal Tribunale amministrativo nel procedimento A 12 37 del 21 novembre 2012 invocato dall'istante stessa e nell'ambito del quale veniva accertato che "Nella concreta situazione, è incontestato che la famiglia del figlio, complessivamente quattro persone, abitino il piano superiore della casa e che il piano terreno sia occupato dalla figlia e dalla sua attività di estetista. A detta dell’istante nell’immobile le resterebbe comunque a disposizione una possibilità di alloggio".

c) La contestata suddivisione dei locali è stata confermata anche dall'autorità fiscale in sede di opposizione alla tassazione del 2010, che è cresciuta incontestata in giudicato. Partendo da un valore locativo proprio della casa di fr. 19'560.-- giusta la stima ufficiale del 2002, nella decisione su opposizione del 4 giugno 2013, relativamente al valore locativo veniva dall'autorità fiscale operata la distinzione tra l'appartamento più grande e occupato dal figlio, tassato al 100 % su di un valore di fr. 13'650 e l'unità abitativa occupata dalla figlia e dall'istante, tassata al 70% su di un valore di fr. 5'910.--. Per contestare la ripartizione interna della casa a favore della tesi sostenuta nel ricorso, l'istante adduce di non essersi resa conto della motivazione fornita dall'autorità fiscale, ma di essersi semplicemente accontentata dell'esito dell'opposizione e di riservarsi una procedura di revisione. Per il Tribunale amministrativo è però rilevante che questo calcolo non è stato contestato e che lo stesso conferma la notoria ripartizione interna dell'abitazione nel senso poi ritenuto anche dalla cassa di compensazione.

d) In ogni caso, anche volendo considerare teoricamente esatta la versione fornita dall'istante, il calcolo non si presenterebbe necessariamente nel senso proposto dalla ricorrente. Come esposto in precedenza le suddivisioni di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI in parti uguali tra le persone che abitano la stessa economia domestica giustificherebbe un'eccezione laddove una persona da sola occupa una grande parte dell'abitazione. In base ai piani presentati, lo stabile nel suo complesso conta cinque camere da letto, tre servizi, due cucine e un salotto. Omettendo di computare i due atri, degli altri spazi sette sono occupati dalla famiglia del figlio e cinque dall'istante e dalla figlia. Anche in termini di superfici, l'abitazione del figlio anche senza il computo di una delle quattro camere da letto conta il doppio di quella ad uso esclusivo dell'istante e della figlia assieme. Ne consegue che già tale ripartizione avrebbe probabilmente imposto una chiave di riparto diversa. Ma anche la divisione per tre persone proposta nel ricorso non tiene conto del fatto che il figlio non vive da solo con la madre, ma che per la parte del figlio fanno parte allora della stessa economia domestica due adulti (con due bambini).

4.

a) Nel calcolo delle uscite da locazione la cassa di compensazione ha dedotto dal valore locativo proprio di tutto lo stabile e pari a fr. 19'560.-- la pigione corrisposta dal figlio dell'assicurata giusta quanto stabilito dall'autorità fiscale e pari ad un importo annuo di fr. 13'650.--. Ai restanti costi di locazione a carico dell'istante pari a fr. 5'910.-- veniva aggiunto l'importo forfettario per spese accessorie riconosciute alle persone che abitano un immobile di loro proprietà di fr. 1'680.-- (vedi art. 16a OPC-AVS/AI). L'importo così ottenuto di fr. 7'590.-- veniva poi diviso per due, in considerazione del fatto che l'istante dividesse l'appartamento con la figlia. Per le spese di locazione alla ricorrente veniva conseguentemente ed a giusto titolo riconosciuta un'uscita di fr. 3'795.--.

b) La ricorrente sostiene che tale importo sia comunque del tutto inadeguato ai prezzi di mercato per un oggetto analogo. Anche questa tesi non merita protezione. Le due pigioni in oggetto per un appartamento di due locali a fr. 632.50 (fr. 7'590.-- : 12) o uno di sei locali a ca. fr. 1'150.-- (fr. 13'650.-- :12) hanno un'adeguata proporzione tra di loro e il calcolo risulta altrimenti dai fattori fiscali e dalle relative disposizioni applicabili.

5.

Mentre nel 2009 (anno di riferimento 2008) il debito ipotecario della ricorrente era ancora di fr.18'319.--, per il 2011 tale importo si riduceva a fr. 8'469.-- e per i due anni successivi a fr. 8'727.-- e fr. 8'282--. Giustamente pertanto, poiché a partire dal 2011 i debiti ipotecari e gli interessi non raggiungevano l'ammontare di fr. 19'560.-- (valore locativo proprio) stabilito ai fini fiscali neppure dopo la deduzione del 20% dei costi di manutenzione (fr. 19'560.-- - fr. 3'912.--= fr. 15'648.--), la differenza tra i fr. 15'648 e gli interessi sul debito effettivamente corrisposti ammontante a fr. 7'179-- (2011), fr. 6'920.-- (2012) e fr. 7'366.-- (2013) venivano aggiunti alle entrate della ricorrente come dei ricavi da usufrutto.

6.

In esito a quanto esposto il ricorso è accolto parzialmente. La ricorrente è reputata aver percepito a giusto titolo le legali prestazioni complementari e le spese di malattia dal 1. agosto al 31 dicembre 2009 per un importo complessivo di fr. 2'420.--. Per il resto il ricorso è respinto. Giusta l'art.61 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la procedura è gratuita (lett. a). La ricorrente anche se vince parzialmente la causa non ha diritto a ripetibili, in quanto il patrocinatore è subentrato soltanto allo stadio della replica per poi rinunciare alla stessa.

Il Tribunale decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che le prestazioni complementari e le spese di malattia di cui viene chiesta la restituzione vengono ridotte di fr. 2'420.-- per il periodo dal 1. agosto al 31 dicembre 2009. Per il resto il ricorso è respinto.

2.

La procedura è gratuita.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]

Con sentenza del 23 febbraio 2015, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui lo ha ritenuto ammissibile (9C_480/2014).