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Entscheid

S 2013 43

Quartierplan

27. Juni 2013Deutsch10 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. a) Giusta l’art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. Il termine di 30 giorni è rispettato quando il ricorso è stato consegnato alla Posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. La decisione qui impugnata è datata venerdì 22 febbraio 2013 ed è reputata essere stata recapitata all’assicurata lunedì 25 febbraio 2013. Il termine di ricorso iniziava pertanto a decorrere il 26 febbraio 2013 e, considerate le ferie dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, veniva comunque a scadenza dopo il 10 aprile 2013, data alla quale lo scritto è pervenuto al Tribunale amministrativo, per cui il ricorso è in ogni caso tempestivo.

b) La controversia verte sulla liceità della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata di 30 giorni. Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nel caso in oggetto, l'istante ha un guadagno assicurato di fr. 3'665.--. La rispettiva indennità giornaliera (80%) ammonta a fr. 135.10 (diviso 21.7). Poiché la sospensione decisa di 30 giorni corrisponde ad una valore litigioso di fr. 4'053.--, è nell’evenienza data la competenza del giudice unico.

2. In base all'art. 30 cpv. 1 lett. d della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), l'assicurata è sospesa dal diritto all'indennità se non accetta un'occupazione adeguata. Come previsto all'art. 17 LADI, l'assicurata che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lei per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Essa deve poter comprovare tale suo impegno (cpv. 1) L'assicurata è tenuta ad accettare l'occupazione adeguata propostale (cpv. 3 all’inizio).

3. La procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio, concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA. Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove. In caso di assenza di prove, la decisione è sfavorevole a quella parte che cerca di derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata (DTF 119 V 337 cons. 1, 118 V 289 cons. 1b e 115 V 405). Questa regola probatoria trova tuttavia applicazione unicamente se l'istruttoria - condotta in ossequio al principio inquisitorio - non ha permesso di ritenere quantomeno come verosimile il fatto che si deve provare (DTF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195, 115 V 142 cons. 8b, 113 V 323 cons. 2a, 112 V 32 cons. 1c e 111 V 188 cons. 2b, 116 V 139 cons. 4a e b, 114 V 306 cons. 5d e 111 V 201 cons. 6b). Al riguardo va ancora aggiunto che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali un principio secondo cui l'amministrazione o il giudice devono decidere, in caso di dubbio, a favore dell'assicurata (DTF 126 V 322 cons. 5a).

Erwägungen

4.

a) Nell’evenienza, il procedimento in atto è stato caratterizzato da tutta una serie di malintesi che non contribuiscono certo a dare credibilità a quanto l’ufficio convenuto pretende. In primo luogo, all’assicurata è stato comunicato di annunciarsi per un posto di cameriera ai piani/aiuto cucina. Nella decisione di sospensione del 4 gennaio 2013, alla ricorrente veniva rimproverato di non voler lavorare in qualità di cuoca. Questa motivazione era però diametralmente opposta a quella fornita dalla responsabile del potenziale datore di lavoro, che adduceva come motivo per la mancata conclusione del contratto la volontà di lavorare e di guadagnare come un cuoco. Nell’ambito della decisione su opposizione la motivazione veniva semplicemente sostituita, nel senso che all’istante veniva rimproverato di voler lavorare come cuoca anziché solo come cameriera ai piani/aiuto cucina, senza però alcun riferimento alla manifesta scorrettezza del provvedimento contro cui era diretta l’opposizione. La manifesta erroneità della motivazione contenuta nella decisione di sospensione veniva semplicemente ignorata. Inoltre, la prima parte della decisione su opposizione era provvista di una motivazione che si riferiva manifestamente alla sospensione decisa nei confronti di un’altra persona. Un simile modo di procedere non può andare esente da critiche anche considerata la severità della sanzione emessa. Una sanzione di 30 giorni corrisponde alla privazione del diritto ad una indennità per la durata di circa un mese e mezzo e non può pertanto essere pronunciata prima per un motivo del tutto sbagliato poi per una diversa ragione e infine sulla base di una dichiarazione adattata alle circostanze.

b) Infatti, chiamato a chiarire la situazione con la responsabile del potenziale datore di lavoro, il convenuto cerca poi di rendere la versione fornita da questa poco credibile, dopo un colloquio con il responsabile del collocamento. In effetti, dalla notizia agli atti del 23 aprile 2013 la versione fornita dall’istante trova conferma, nel senso che la responsabile ammetteva nei confronti degli organi della disoccupazione di essersi possibilmente sbagliata di persona. La possibilità di uno sbaglio veniva poi ritenuta abbastanza improbabile dopo il colloquio avuto con il collocatore, giacché questi affermava di aver assegnato l’impiego ad un’unica disoccupata. In sostanza quindi la responsabile del datore di lavoro veniva convinta dal collocatore che uno scambio di persona era alquanto improbabile. Per questo Giudice, in simili condizioni la valutazione delle allegazioni fatte il 23 aprile 2012 non merita protezione. In primo luogo, la trattazione parziale fatta a seguito del colloquio avuto con il collocatore non è propria a fugare dubbi sul possibile scambio di persona, come preteso dal convenuto. Non vi sono, infatti, solo disoccupati annunciati al collocamento a cercare posti di lavoro, ma anche nuove leve, lavoratori che vogliono o devono cambiare impiego e che sentono da amici e conoscenti della disponibilità di un determinato posto di lavoro e che quindi si annunciano per conto loro, senza essere invitati a farlo da parte del collocatore. Altri possibili candidati possono essere delle persone che hanno ormai esaurito il loro diritto all’indennità e che sono tenuti a candidarsi su pressione dei servizi sociali o del loro comune di domicilio. In ogni caso, la possibilità di uno scambio di persona non può essere nell’evenienza esclusa in base alle affermazioni fatte dal collocatore e comunque non protocollate dall’ufficio convenuto, ma solo riferite dalla responsabile del potenziale datore di lavoro. Vi è poi per questo Giudice un altro elemento che depone a favore della versione fornita dall’assicurata. La responsabile che inizialmente ammetteva di essersi probabilmente sbagliata di persona riporta l’esito del colloquio avuto con l’assicurata come se questa fosse un uomo e non una donna. Essa afferma, infatti, che la ricorrente volesse un impiego “di cuoco” e “un salario come cuoco” e non come cuoca. Senza motivo è perlomeno strano che una persona che parli di una candidata donna debba esprimersi al maschile e non in forma femminile. Per questo Giudice, questo è un ulteriore indizio che i fatti possano essersi svolti diversamente da quanto preteso dalla parte convenuta. Non essendo riusciti a rendere verosimile l’esistenza di un motivo di sospensione, gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione non erano legittimati a decretare la sanzione decisa. Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnata decisione annullata.

Il Giudice unico decide:

1.

Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

La procedura è gratuita.

3.

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4.

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