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Entscheid

S 2016 52

Erziehung und Kultur

16. Februar 2016Deutsch11 min

Source gr.ch

Sachverhalt

7. Con scritto del 28 aprile 2016 l'Ufficio AI (qui di seguito: convenuto) comunicava di rinunciare all'inoltro di una presa di posizione. Esso annotava tuttavia, che il grado d'invalidità nell'attività lucrativa accertato dalla ricorrente sarebbe del 72.8 % e non dell'82.81 %. Ne discenderebbe un grado d'invalidità complessivo del 55.84 % che darebbe diritto ad una mezza rendita.

8. Con scritto del 31 maggio 2016 la ricorrente sollecitava una celere decisione del Tribunale.

Sulle ulteriori argomentazioni delle parti nonché sulla decisione impugnata si tornerà, per quanto utile ai fini di giudizio, nei considerandi che seguono.

Considerando in diritto:

1. Giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a della legge federale su l'assicurazione per

l'invalidità (LAI; RS 830.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono im-

pugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo

dell'ufficio AI. Oggetto di impugnazione nella presente vertenza costitui-

sce la decisione dell'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni del 23 marzo 2016, per cui va affermata la competenza territoriale del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Inoltre, la competenza materiale di questo tribunale è data dall'art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). Quale destinataria della decisione impugnata la ricorrente è toccata da essa ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento risp. alla sua riforma (art. 59 LPGA), per cui ella è legittimata a ricorrere. Il ricorso depositato è del resto tempestivo e correttamente formulato, cosicché è dato entrarne in merito.

Erwägungen

2.

In generale, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurata conseguirebbe dopo l'insorgenza dell’invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lei in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalida) e il reddito del lavoro che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse diventata invalida (reddito da valida). Se l’interessata svolge parzialmente un'attività lucrativa e contemporaneamente anche le mansioni consuete, l’invalidità è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità complessiva in funzione della disabilità patita nei due ambiti (cosiddetto metodo misto; cfr. DTF 141 V 15 E.3.2).

3.

a) La ricorrente contesta i redditi con e senza invalidità alla base del calcolo effettuato dal convenuto ed esige un accertamento della capacità lavorativa quale casalinga.

b) In effetti, non è comprensibile come il convenuto giunga agli importi menzionati nella decisione impugnata riguardanti i redditi (corretti rispetto al preavviso) per il 2012 (fr. 51'497.--) e per il 2013 (fr. 51'953.--). Queste cifre non soltanto non combaciano con l'Estratto del conto individuale della Cassa di compensazione (doc. 42 convenuto) o con i certificati di salario, ma nemmeno sono deducibili dagli atti elencati a pag. 3 nella decisione impugnata, che apparentemente sarebbero serviti da base per il calcolo indicato. In più, ci sono delle contraddizioni tra i salari presentati dalla B._____ per il 2012 (cfr. doc. 57 e 21 convenuto). Inoltre, l'allegazione della ricorrente, secondo cui il reddito percepito nel 2014 includerebbe attività prestate negli anni precedenti, ossia tra il 2011 e il 2013, che del resto è sufficientemente corroborata dagli allegati inoltrati al Tribunale (cfr. doc. 5a-i ricorrente), non è stata presa in considerazione nella decisione impugnata. Già questi motivi di per sé, giustificano un rinvio degli atti per un nuovo calcolo.

c) Resta tuttavia ancora da esaminare la questione temporale dei redditi. Indiscussi sono i redditi concernenti l'attività presso la B._____, sebbene il convenuto debba chiarire la contraddizione appena menzionata nel considerando precedente. Qui di seguito vanno perciò valutati i redditi inerenti all'attività di curatrice.

Giusta il confronto dei redditi con e senza invalidità effettuato dal convenuto, e la conseguente applicazione del metodo misto con le quote per l'attività lucrativa e l'economia domestica si giunge ad un grado di invalidità non rilevante. Per questo, si è presumibilmente rinunciato a disporre degli accertamenti medici. Per il reddito senza invalidità e per la quota dell'attività lavorativa, il convenuto ha considerato la media degli anni 2012 e 2013. Posto ora che il reddito derivante dall'attività di curatrice, stando all'Estratto del conto individuale, dal 2009 in poi è verosimilmente in crescita, per il calcolo del reddito senza invalidità non è dato basarsi su una media dei redditi dei 5 anni (2009-2013) antecedenti l'incapacità lavorativa. Per una giusta determinazione del reddito senza invalidità appare qui invece più opportuno procedere calcolando il reddito in base ai lavori effettivamente prestati nel determinato anno, effettuando così una delimitazione temporale dei redditi. Questo procedimento, tuttavia, – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente che intende semplicemente ripartire l'importo pari alla metà dell'80 % del reddito per l'anno 2014 sugli anni 2013 e 2012 – va eseguito per tutti gli anni in questione, ovvero dal 2011 al 2015. Concretamente, se al reddito per l'anno 2013 si aggiunge il 40 % del reddito del 2014, allo stesso occorre pure dedurre un'eventuale percentuale derivante da retribuzioni per lavori effettuati negli anni precedenti (come è stato fatto per l'anno successivo). A seconda dal risultato di questo nuovo calcolo, il convenuto potrebbe vedersi costretto ad eseguire degli accertamenti medici.

4.

a) Per questi motivi, il ricorso va accolto e gli atti vengono rinviati al convenuto per una nuova decisione in base ai considerandi sovraesposti.

b) In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per la procedura davanti al Tribunale amministrativo, in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA ha diritto alle ripetibili il ricorrente che vince la causa. I presenti costi procedurali pari a fr. 700.-- sono così accollati all’ufficio convenuto, il quale è pure tenuto a rifondere alla ricorrente le spese di patrocinio. Dalla nota d'onorario inoltrata vanno detratte le spese di cancelleria di fr. 231.--, le quali sono comprese nella tariffa oraria del professionista (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo U 13 95 del 9 dicembre 2014 cons. 4). Risulta perciò un costo tariffario indennizzabile pari a fr. 2'602.65.--.

Il Tribunale decide:

1.

Il ricorso è accolto, la decisione 23 marzo 2016 è annullata e la causa è rinviata all'Ufficio AI per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa ad’ A._____ fr. 2'602.65.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]