S 2020 118
Landwirtschaft
10. November 2020Italienisch (+ 1 weitere Sprache)17 min
1. A._____, residente a E._____, è coniugata con B._____, residente in Italia. Insieme hanno due figli, ambedue minorenni. A._____ svolge un'attività quale dentista presso la C._____ Sagl di D._____, di cui, secondo l'estratto del registro di commercio, è amministratrice unica dal 2015.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
S 20 118
3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
Presidenza Racioppi
Giudici Pedretti e von Salis
Attuario Rogantini
SENTENZA
del 16 febbraio 2021
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____,
ricorrente
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni,
Cassa di compensazione AVS,
resistente
concernente riduzione dei premi
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. A._____, residente a E._____, è coniugata con B._____, residente in Italia. Insieme hanno due figli, ambedue minorenni. A._____ svolge un'attività quale dentista presso la C._____ Sagl di D._____, di cui, secondo l'estratto del registro di commercio, è amministratrice unica dal 2015.
2. Il 14 febbraio 2017 (act. C.1), il 4 luglio 2018 (act. C.13) e il 1° luglio 2019 (act. C.17) A._____ presentò delle richieste per il rimborso della riduzione dei premi, per l'anno 2017, 2018 e 2019 rispettivamente. L'intento era quello di chiedere la riduzione dei premi per quegli anni. Alle rispettive richieste allegò la polizza assicurativa e i conteggi salariali da gennaio a giugno dei rispettivi anni. Assieme alla richiesta per il 2019 del 1° luglio 2019 trasmise anche una lettera con cui l'amministratore unico [o meglio, l'amministratrice unica] della C._____ Sagl attestò che A._____ sarebbe dipendente a tempo indeterminato di C._____ Sagl di D._____. La lettera è firmata, tuttavia il nome è illeggibile.
Con decisione del 19 luglio 2017 (act. C.9) la Cassa di compensazione AVS dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni le concesse una riduzione dei premi per il 2017 di CHF 5'988.60, con decisione del 9 luglio 2018 (act. C.15) una tale per il 2018 di CHF 4'274.80 e con decisione del 9 agosto 2019 (act. C.19) – sostituita dalla decisione del 3 settembre 2019 (act. C.25) – una tale per il 2019 di CHF 6'035.40.
3. In data 11 maggio 2020 inoltrò un'ulteriore richiesta di rimborso della riduzione dei premi [recte: richiesta di riduzione dei premi] per l'anno 2020. La Cassa di compensazione AVS costatò che a maggio sarebbero state emanate le decisioni di tassazione definitive degli anni 2016-2018 e sollecitò l'invio di tali tassazioni con scritto del 29 giugno 2020 (act. C.27).
4. Avendo preso conoscenza di dette tassazioni, il 15 luglio 2020 la Cassa di compensazione AVS ha modificato le sue decisioni di riduzione dei premi per gli anni 2017 (act. C.33), 2018 (act. C.34) e 2019 (act. C.35), abbassando i rispettivi importi a CHF 2'112.00, CHF 1'620.00 e CHF 0.00, e respinse la domanda di riduzione dei premi per l'anno 2020 (act. C.36). Si basò a tale proposito espressamente sulle decisioni di tassazione (act. C.29, C.30 e C.31, corrispondenti all'act. C.40 pagg. 11 segg.), dalle quali risulterebbe un reddito computabile considerevolmente più elevato.
5. Il 28 luglio 2020 A._____ sollevò opposizione contro le decisioni concernenti gli anni 2017, 2018 e 2019 (act. C.40). Fece valere essenzialmente che gli elementi imponibili esteri sarebbero tassati in capo a suo marito e non dovrebbero perciò essere considerati nel calcolo, poiché il marito avrebbe un domicilio separato, con tutti i costi supplementari che ne conseguirebbero. Il marito, inoltre, non sarebbe in grado di contribuire alle spese sostenute in Svizzera.
6. Con decisione su opposizione del 29 settembre 2020 (act. C.45) la Cassa di compensazione AVS respinse l'opposizione. Nella motivazione considerò che ai sensi della legge il reddito computabile corrisponderebbe al reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta, secondo i dati fiscali cantonali definitivi dell'anno precedente, con alcune aggiunte. La domanda di considerare soltanto gli elementi imponibili nel Cantone dei Grigioni non potrebbe quindi essere accolta.
7. Con memoria del 25 ottobre 2020 (act. A.1) trasmessa al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, A._____ ha presentato un ricorso "contro la decisione di obbligo di restituzione dei premi di cassa malati" per gli anni da 2017 a 2019.
Fa valere in sintesi che non sarebbe stato tenuto conto della particolare situazione della sua famiglia. Al suo reddito sarebbe stato sommato il reddito imponibile del marito che però vivrebbe e verrebbe tassato in Italia. Lui godrebbe di un reddito basso e nel 2018 avrebbe dovuto ricorrere a prestiti e donazioni da parte dei propri genitori per ca. CHF 10'000.00 per sostenere le spese di vita. Non sarebbe perciò in grado di contribuire alle spese per la cassa malati svizzera e in generale alle spese di famiglia sostenute in Svizzera. La ricorrente ritiene che situazioni familiari non omogenee non dovrebbero essere trattate nello stesso modo, altrimenti si finirebbe per costituire una violazione del diritto a una effettiva parità di trattamento. Aggiunge che se le fosse stato comunicato prima di non aver avuto diritto all'aiuto, avrebbe evitato di ripresentare la domanda negli anni successivi e non si troverebbe a dover restituire una cifra così notevole riferita a tre anni in un periodo in cui le spese sarebbero tante e il marito non potrebbe raggiungerla per darle una mano con i figli, rischiando così di rovinare finanziariamente la famiglia.
8. Con osservazioni del 30 novembre 2020 (act. A.2) la Cassa di compensazione AVS ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando alla decisione impugnata.
Oggetto del presente procedimento sarebbe la questione se la Cassa di compensazione AVS abbia fissato a giusto titolo il reddito computabile per la riduzione dei premi degli anni 2017, 2018 e 2019 (diritto globale della ricorrente con i due figli) rispettivamente a CHF 62'534.80, CHF 66'790.10 e CHF 83'113.00. La decisione contestata non tratterebbe invece i temi della restituzione né del condono menzionati nel ricorso. Ciononostante andrebbe precisato che giusta l'art. 24 cpv. 1 OLAMRP i contributi e versamenti di anticipi della Cassa di compensazione versati indebitamente dovrebbero essere restituiti non dalla persona assicurata, bensì dall'assicuratore (nel caso concreto quindi le quattro casse malati della ricorrente e i suoi figli).
La Cassa di compensazione AVS prosegue poi spiegando in dettaglio le basi legali per la riduzione dei premi e il calcolo concreto effettuato nella fattispecie. Essa avrebbe scoperto soltanto a giugno 2020 che la ricorrente era stata tassata secondo la procedura ordinaria negli anni fiscali 2016, 2017 e 2018. La ricorrente non potrebbe perciò ricavare conseguenze giuridiche a lei favorevoli dal fatto che le riduzioni dei premi sarebbero state troppo elevate negli anni dal 2017 al 2019. Giusta l'art. 8a cpv. 1 LAMRP, inoltre, il reddito computabile corrisponderebbe al reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta secondo i dati fiscali cantonali definitivi dell'anno precedente (oltre ad alcune voci fra cui il 10% della sostanza netta). Non sarebbe ammissibile non tenere conto del reddito perseguito all'estero rispettivamente della sostanza all'estero. Andrebbe poi ricordato l'art. 163 CC, secondo cui i coniugi devono provvedere in comune al mantenimento della famiglia. Non cambierebbe nulla in proposito la decisione di vivere in due luoghi diversi, decisione che non potrebbe ricadere a danno della Cassa di compensazione. Del resto andrebbe costatato un aumento sia del reddito della ricorrente sia della sostanza netta della coppia negli anni in questione, dimodoché non si potrebbe applicare la disposizione speciale di cui all'art. 8a cpv. 3 LAMRP.
9. La ricorrente ha replicato in data 8 dicembre 2020 (act. A.3), puntualizzando che non contesterebbe la formale applicazione della procedura e dei parametri legali, bensì ribadirebbe unicamente una non equa valutazione della sua situazione che sarebbe diversa dal caso normale previsto dalla legge. Una mamma e due bambini che vedrebbero il padre soltanto il weekend non potrebbe essere equiparati a una famiglia che vive sotto lo stesso tetto. Aggiunge infine che al marito non sarebbe possibile trovare un impiego in Svizzera, data la sua età abbastanza avanzata. Trasferirsi in Svizzera senza lavoro comporterebbe un aggravamento delle loro condizioni finanziarie e la probabilità di dover richiedere ulteriori aiuti sociali.
10. Con scritto del 16 dicembre 2020 (act. A.4) la Cassa di compensazione AVS ha rinunciato all'inoltro di una duplica, rinviando alle osservazioni del 30 novembre 2020 (act. A.2).
Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
Oggetto impugnato è qui la decisione su opposizione della Cassa di compensazione AVS del 29 settembre 2020, con cui è stato confermato il diniego alla ricorrente del diritto alla riduzione dei premi per l'assicurazione base delle cure medico-sanitarie. Essa costituisce una decisione impugnabile mediante ricorso giudiziario a codesto Tribunale amministrativo ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. b della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100) e dell'art. 19 cpv. 2 della Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 26 novembre 1995 (LAMRP; CSC 542.100). La ricorrente è direttamente interessata dalla decisione impugnata e quindi legittimata a ricorrere. Il suo ricorso è tempestivo e motivato. Questa Corte può perciò entrare nel merito del ricorso e statuire in composizione ordinaria di tre giudici (art. 43 LGA), il valore litigioso eccedendo largamente la soglia di CHF 5'000.00 (CHF 5'988.60 – CHF 2'112.00 + CHF 4'274.80 – CHF 1'620.00 + CHF 6'035.40 – CHF 0.00 = CHF 12'566.80).
2.
Come sottolineato a giusto titolo dalla Cassa di compensazione AVS, tema della presente procedura è unicamente la riduzione dei premi per gli anni 2017, 2018 e 2019. Non vi è luogo di statuire anche già sul rimborso della riduzione eccessiva già percepita, né tantomeno su un eventuale condono di quel rimborso. Tali temi dovranno essere discussi e decisi in altra sede. A ragione però la Cassa di compensazione AVS rinvia all'art. 24 dell'Ordinanza relativa alla Legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi del 22 novembre 2011 (OLAMRP; CSC 542.120), secondo cui la Cassa di compensazione AVS può chiedere il rimborso unicamente all'assicuratore. È invece vero anche, come addotto dalla ricorrente, che sarà l'assicuratore a chiedere tali importi dalla ricorrente. Se quest'ultima d'avvero non dovesse disporre dei mezzi per saldare le somme mancanti, potrà comunque cercare di trovare un accordo con l'incasso dei suoi assicuratori. In ogni modo, non è competenza di questa Corte esprimersi in merito, né tantomeno sull'asserita buona fede con cui la ricorrente ha chiesto la riduzione dei premi negli anni 2017, 2018 e 2019.
3.
Riguardo alla domanda di fondo si costata innanzitutto che la ricorrente è cittadina italiana che lavora e risiede in Svizzera. Di conseguenza di principio è tassata alla fonte. Sotto alcune circostanze, le quali non vanno approfondite in questa sede, può invece passare alla tassazione ordinaria, com'è avvenuto nell'occorrenza. Il fatto che ciò sia stato fatto e che la Cassa di compensazione AVS lo abbia saputo solo a metà del 2020 non ha nessuna influenza sulla domanda qui da decidere in merito agli importi concreti della riduzione dei premi, se non che la Cassa di compensazione AVS era tenuta a tener conto dei dati fiscali corretti. Di conseguenza non si impone esprimersi neanche in merito alla censura della ricorrente secondo cui il fatto che il riesame della riduzione dei premi sia avvenuto soltanto nel 2020 sarebbe riconducibile a una "non proprio efficiente gestione" da parte della Cassa di compensazione AVS – anche se va detto che mal si comprende tale argomentazione, viste le funzioni diverse della Cassa di compensazione AVS e dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni. In ogni caso la ricorrente non poteva concludere che nel caso fosse intervenuta una tassazione ordinaria, com'è stato il caso nell'occorrenza, la Cassa di compensazione AVS non avrebbe comunque più riesaminato il suo diritto alla riduzione dei premi. Non le è stato assicurato nulla di simile, cosicché le condizioni per la protezione della buona fede non sono riunite.
4.
Il calcolo o meglio il modo di effettuare il calcolo è rimasto incontestato dalla ricorrente, a giusto titolo. Non si impone dunque riesaminarlo in dettaglio. Da decidere resta invece la questione quale influenza abbia la circostanza che i due coniugi dispongono di un domicilio separato (Svizzera e Italia) per la determinazione del reddito computabile da prendere quale base del calcolo della riduzione dei premi.
5.
La Cassa di compensazione AVS ha descritto correttamente il sistema della riduzione dei premi per l'assicurazione base delle cure medico-sanitarie. Si riprende nel seguito l'essenza di quanto da lei considerato.
Ai sensi dell'art. 3 LAMRP lo scopo è quello di garantire alle persone di condizione economica modesta aventi diritto al sussidio un'adeguata protezione assicurativa a condizioni finanziariamente sopportabili mediante la riduzione dei premi. Secondo l'art. 5 cpv. 1 LAMRP hanno diritto alla riduzione dei premi le persone domiciliate nel Cantone dei Grigioni (lett. a) e alcune altre persone, purché siano soggette all'assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera (lett. b e c). Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAMRP le persone tassate congiuntamente hanno diritto globale alla riduzione dei premi. Le persone che per legge sono tenute a pagare i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria per altre persone hanno un diritto globale insieme alle persone a carico, qualora nel quadro dell'imposizione fiscale per queste persone venga loro concessa una deduzione per figli o persone a carico (cpv. 2).
Pacifico è intanto che la ricorrente adempie le condizioni di cui all'art. 5 LAMRP e ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAMRP può far valere anche la riduzione dei premi per i suoi due figli. La domanda è piuttosto quale importo le debba esserle riconosciuto.
6.
Anche a tal proposito le considerazioni della Cassa di compensazione AVS si rivelano esatte. Conviene qui riepilogare il ragionamento da fare.
6.1
Giusta l'art. 8a cpv. 1 LAMRP il reddito computabile, da porre alla base del calcolo ai sensi dell'art. 8 LAMRP, corrisponde al reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta secondo i dati fiscali cantonali definitivi dell'anno precedente, oltre a varie aggiunte (lett. a-g), fra cui il 10% della sostanza netta (lett. a). A tal riguardo vi è una distinzione importante da fare: il reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta va distinto dal reddito imponibile come tale. L'idea dietro tale parametro fiscale è che per rendere giustizia al principio dell'imposizione secondo la capacità economica, previsto espressamente dall'art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il reddito imponibile in Svizzera della persona assoggettata in Svizzera deve essere tassato secondo una tariffa che tenga conto di tutti i redditi della persona assoggettata a livello mondiale, non soltanto alla tariffa applicabile al reddito imponibile in Svizzera (cfr. ad esempio l'art. 7 della Legge federale sull'imposte federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]). Ciò fra l'altro poiché altrimenti una persona potrebbe ripartire i suoi redditi su vari stati e così far risultare un reddito talmente basso da non dover pagare imposte alcune, dato che tipicamente i redditi più bassi non sono sottoposti a imposte o comunque nettamente agevolati.
Ai sensi dell'art. 8a cpv. 2 LAMRP, inoltre, nel caso di persone che hanno un diritto globale, i redditi computabili vengono addizionati.
6.2
Nel caso che qui ci occupa, l'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni ha emesso le decisioni di tassazione definitive per gli anni 2016 e seguenti. Esse sono cresciute in giudicato senza che la ricorrente le abbia contestate. Nella decisione riguardo all'anno fiscale 2016, ad esempio, che è determinante per la riduzione dei premi 2017, l'Amministrazione imposte ha costatato un reddito imponibile di CHF 0.00 a livello cantonale e di CHF 1'100.00 a livello federale, ma ha fissato il reddito imponibile determinante l'aliquota d'imposta a CHF 46'200.00 a livello cantonale e a CHF 36'600.00 a livello federale (act. C.40 pagg. 11 segg.; negli anni seguenti la situazione è analoga). Ciò perché per il reddito determinante l'aliquota l'Amministrazione imposte ha – giustamente – tenuto conto dei redditi del marito, sebbene residente in Italia con reddito conseguito in Italia. La tassazione è avvenuta congiuntamente, visto che si tratta di una coppia coniugata non separata né legalmente né di fatto, il che è rimasto incontestato e può essere considerato corretto anche in questa sede (vedi l'art. 9 cpv. 1 LIFD e l'art. 10 cpv. 1 della Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 [CSC 720.000]). In Svizzera, però, evidentemente sono poi stati tassati soltanto i redditi imponibili conseguiti (e la sostanza giacente) in Svizzera, mentre quelli (del marito) conseguiti in Italia verosimilmente saranno stati tassati in Italia.
6.3
Per quanto attiene alla riduzione dei premi, del resto, l'art. 6 cpv. 1 LAMRP è chiaro. Prevede che le persone tassate congiuntamente – di regola appunto i coniugi non separati – hanno un diritto globale alla riduzione dei premi. Parimenti, ai sensi dell'art. 8a cpv. 2 LAMRP i redditi computabili di persone che hanno un diritto globale devono essere addizionati. La soluzione coincide quindi con quella fiscale. Se ne desume che, per ovvi motivi pratici, il legislatore ha concepito il sistema della riduzione dei premi in modo da combaciare con quello fiscale. In ogni modo, gli importi fissati dall'Amministrazione imposte sono vincolanti per la Cassa di compensazione AVS che deve orientarvisi per il calcolo della riduzione dei premi (nella misura in cui le altre condizioni siano adempiute). Nel caso in giudizio gli importi sono stati ripresi correttamente, il che è stato confermato dalla ricorrente stessa.
6.4
Non vi è poi però neanche una violazione della parità di trattamento. Come si è detto, la ricorrente viene tassata per i suoi redditi conseguiti in Svizzera ed esclusivamente per quelli, solo che a essi si applica la tariffa – o meglio l'aliquota – della somma di tutti i redditi della famiglia a livello globale. Ciò, come detto, per tener conto della vera capacità economica della famiglia. Poco importa, quindi, a tal proposito che il marito viva e lavori (e sia assicurato contro malattie) in Italia. Come addotto a ragione dalla Cassa di compensazione AVS, questa scelta di vita della coppia non può ricadere a danno della Cassa di compensazione AVS. In ogni caso per il calcolo della riduzione dei premi ai sensi dell'art. 8a cpv. 1 LAMRP va tenuto conto di tutti i redditi della coppia a livello mondiale.
6.5
Considerando infine lo sviluppo del valore della C._____ Sagl – di cui la ricorrente è amministratrice unica – che secondo le decisioni fiscali è passato da CHF 14'000.00 nell'anno 2016 a CHF 68'000.00 nell'anno seguente per ammontare a ben CHF 200'000.00 nell'anno 2018, non sorprende che è aumentata fortemente anche la sostanza netta della ricorrente, di modo da azzerare interamente la riduzione dei premi per l'anno 2019 (e per il 2020) in base alla decisione fiscale 2018, benché il reddito imponibile e anche quello determinante l'aliquota sia rimasto sostanzialmente invariato. Ciò mentre nelle prime decisioni sulla riduzione dei premi la Cassa di compensazione AVS non aveva ancora tenuto conto di nessuna sostanza, poiché non ve n'era. Il motivo della diminuzione della riduzione dei premi concessa alla ricorrente sta dunque in gran parte anche nello sviluppo economico favorevole della sua propria società e non soltanto nel considerare anche i redditi del marito nella determinazione dell'aliquota fiscale.
6.6
La Cassa di compensazione AVS ha effettuato correttamente anche il calcolo della riduzione dei premi per gli anni in domanda. La ricorrente non censurandoli, ci si può limitare qui a rinviare alle considerazioni nella decisione impugnata, senza indugiare oltre.
7.
Visto quanto precede, la decisione della Cassa di compensazione AVS si rivela del tutto corretta e il ricorso va respinto.
8.
La procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020; cfr. l'attuale art. 61 lett. a e fbis LPGA in unione con l'art. 83 LPGA).
9.
Data la soccombenza della ricorrente non patrocinata, non le si riconoscono spese ripetibili.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Non si riconoscono spese ripetibili.
4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazioni]
Art. 24 VOzKPVGart. 24 VOzKPVGart. 24 OLAMRP
Art. 8a KPVGart. 8a KPVGart. 8a LAMRP
Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero
Art. 8a KPVGart. 8a KPVGart. 8a LAMRP
Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA
Art. 3 KPVGart. 3 KPVGart. 3 LAMRP
Art. 5 KPVGart. 5 KPVGart. 5 LAMRP
Art. 6 KPVGart. 6 KPVGart. 6 LAMRP
Art. 5 KPVGart. 5 KPVGart. 5 LAMRP
Art. 6 KPVGart. 6 KPVGart. 6 LAMRP
Art. 8a KPVGart. 8a KPVGart. 8a LAMRP
Art. 8 KPVGart. 8 KPVGart. 8 LAMRP
Art. 8a KPVGart. 8a KPVGart. 8a LAMRP
Art. 9 DBGart. 9 LIFDart. 9 LIFD
Art. 6 KPVGart. 6 KPVGart. 6 LAMRP
Art. 8a KPVGart. 8a KPVGart. 8a LAMRP
Art. 8a KPVGart. 8a KPVGart. 8a LAMRP
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 83 ATSGart. 83 LPGAart. 83 LPGA