S 2021 32
Unfallversicherung
29. April 2021Italienisch (+ 1 weitere Sprache)5 min
1. Con decisione del 30 dicembre 2020 la B._____ accordò ad A._____ una rendita d'invalidità di CHF 417.10 al mese per tener conto degli impedimenti cagionati dall'infortunio del 9 agosto 2016 da lui sofferto e dal quale riportò essenzialmente una frattura-lussazione tibio-peroneo-astragalica a destra nonché una frattura al trochite omerale sinistro con lesione della cuffia dei rotatori. La valutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità era prevista per febbraio 2021.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
S 21 32
2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
Giudice unico Racioppi
Attuario Rogantini
SENTENZA
del 24 marzo 2021
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____,
patrocinato dall'avv. Anna Maria Voci, Italia
ricorrente
contro
B._____,
resistente
concernente prestazioni assicurative LAINF
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Con decisione del 30 dicembre 2020 la B._____ accordò ad A._____ una rendita d'invalidità di CHF 417.10 al mese per tener conto degli impedimenti cagionati dall'infortunio del 9 agosto 2016 da lui sofferto e dal quale riportò essenzialmente una frattura-lussazione tibio-peroneo-astragalica a destra nonché una frattura al trochite omerale sinistro con lesione della cuffia dei rotatori. La valutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità era prevista per febbraio 2021.
2. Contro detta decisione A._____ fece sollevare opposizione tramite la sua patrocinatrice, l'avvocata Anna Maria Voci, in data 3 febbraio 2021. La B._____ trattò subito l'opposizione ed emise la sua decisione su opposizione il 9 febbraio 2021, considerando tempestiva l'opposizione ma respingendola integralmente nel merito.
3. La decisione su opposizione fu notificata a A._____ in data 16 febbraio 2021 (vedi l'estratto della spedizione delle Poste italiane RY ___ ___ ___ CH). A._____, invece, dichiarò di aver ricevuto la decisione su opposizione della B._____ del 9 febbraio 2021 soltanto il 17 febbraio 2021.
4. Con memoria scritta del 16 marzo 2021 A._____ ha fatto interporre ricorso contro detta decisione su opposizione. Il ricorso è stato consegnato alle Poste italiane il giovedì 18 marzo 2021, le quali lo hanno rimesso alla Posta CH SA in data lunedì 22 marzo 2021 (vedi l'estratto della spedizione delle Poste italiane RC ____ ____ _ IT e l'estratto Track&Trace della Posta CH SA della spedizione 98.40.______.________, trattandosi della stessa identica busta contenente il ricorso).
5. L'entrata del ricorso è stata intimata alla B._____. È invece stato rinunciato a invitare la resistente a presentare osservazioni.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
Oggetto della presente procedura è esclusivamente la decisione su opposizione della B._____ del 9 febbraio 2021. Secondo il servizio anagrafico grigionese GERES, il ricorrente è tuttora domiciliato nel Comune di C._____ nel Cantone dei Grigioni, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente sulla prima pagina del ricorso ("residente in D._____ in Italia)". Questa Corte è perciò il tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell'assicurato al momento del ricorso in virtù dell'art. 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2006 (LPGA; Raccolta sistematica [RS] 830.1) in unione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 giugno 2006 (LGA; Collezione sistematica cantonale [CSC 370.100]), quindi questa Corte è competente per trattare il ricorso.
2.
Innanzitutto si pone il quesito a sapere se il ricorrente ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 52 cpv. 1 LGA (applicabile in virtù dell'art. 61 LPGA).
2.1
Stando alle informazioni ufficiali delle Poste italiane, la decisione impugnata è stata notificata il 16 febbraio 2021 alle ore 09.46 a L.1_____, Italia. Il termine è cominciato a decorrere l'indomani (art. 7 cpv. 1 LGA), ossia in questo caso il 17 febbraio 2021. Contando i 30 giorni, nell'occorrenza il termine è dunque scaduto il 18 marzo 2021, l'ultimo giorno del termine (art. 8 cpv. 1 LGA). Ora, è vero che il ricorso porta la data del 16 marzo 2021 e il timbro postale italiano del 18 marzo 2021. Tuttavia, determinante per l'osservanza del termine non è la consegna alle Poste italiane, bensì – come prevede espressamente e chiaramente l'art. 8 cpv. 1 LGA, come del resto anche diversi altri codici di procedura nazionali (vedi solo l'art. 91 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 [Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0]; l'art. 143 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [Codice di procedura civile, CPC; RS 272]; o anche l'art. 48 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]; trattasi difatti di una regola vecchia più di un secolo, vedi per più dettagli la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 2015 11 del 3 novembre 2015) – la consegna al servizio postale svizzero, cioè la Posta CH SA, oppure a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima è intervenuta – stando sempre alle informazioni ufficiali delle Poste italiane e quella svizzera – soltanto il lunedì successivo, ossia il 22 marzo 2021. Ne risulta che il termine non è stato rispettato e questa Corte non può entrare nel merito del ricorso.
2.2
Volendo, per mera ipotesi, accettare una notifica avvenuta unicamente il 17 febbraio 2021, come sostiene il ricorrente stesso nella sua memoria scritta di ricorso, ciò non cambierebbe l'esito. Difatti anche in tal caso il termine andrebbe a scadere prima del 22 marzo 2021, e meglio il 19 marzo 2021 che è ancora un giorno feriale e non si applica perciò la regola speciale di cui all'art. 7 cpv. 2 LGA. Anche in tal caso, quindi, questo giudice sarebbe tenuto a non entrare nel merito del ricorso.
3.
Non si prelevano spese per la presente sentenza di non entrata nel merito. Vista la soccombenza piena del ricorrente, non vengono neppure riconosciute spese ripetibili.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Non si entra nel merito del ricorso.
2. Non si prelevano spese.
3. Non vengono assegnate spese ripetibili.
4. [Vie di diritto]
5. [Comunicazioni]
[Con sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale federale ha accolto il ricorso interposto contro questa decisione, rinviando la causa a questa Corte per nuovo giudizio.]
Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 7 VRGart. 7 VRGart. 7 LGA
Art. 8 VRGart. 8 VRGart. 8 LGA
Art. 8 VRGart. 8 VRGart. 8 LGA
Art. 7 VRGart. 7 VRGart. 7 LGA
8C_307/2021