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Entscheid

S 2021 86

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22. Oktober 2021Italienisch (+ 1 weitere Sprache)5 min

1. Con sentenza del 5 agosto 2021 il Tribunale regionale F._____ ha riconosciuto in Svizzera la sentenza di divorzio 19 gennaio 2016 dell'Ufficiale della Conservatoria del Registro Civile di E._____ (Portogallo) che ha sciolto il matrimonio tra A._____ e B._____. Inoltre, detto Tribunale ha completato detta sentenza portoghese decretando che gli averi di previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio (16 marzo 2005 – 19 gennaio 2016) degli ex coniugi saranno suddivisi secondo i disposti del vecchio art. 122 del Codice civile svizzero (versione valida fino al 31 dicembre 2016). Dopo la crescita in giudicato della sentenza del 5 agosto 2021, la causa è stata trasmessa al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per procedere d'ufficio alla divisione degli averi di previdenza professionale.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

S 21 86

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

Presidenza Racioppi

Giudici von Salis e Meisser

Attuario Paganini

SENTENZA

dell'11 gennaio 2022

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A._____,

patrocinata dall'avv. Laura Rigato,

e

B._____,

patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,

e

C._____, Ausgleichs- und Pensionskasse,

e

D._____,

concernente prestazione di libero passaggio LPP

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. Con sentenza del 5 agosto 2021 il Tribunale regionale F._____ ha riconosciuto in Svizzera la sentenza di divorzio 19 gennaio 2016 dell'Ufficiale della Conservatoria del Registro Civile di E._____ (Portogallo) che ha sciolto il matrimonio tra A._____ e B._____. Inoltre, detto Tribunale ha completato detta sentenza portoghese decretando che gli averi di previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio (16 marzo 2005 – 19 gennaio 2016) degli ex coniugi saranno suddivisi secondo i disposti del vecchio art. 122 del Codice civile svizzero (versione valida fino al 31 dicembre 2016). Dopo la crescita in giudicato della sentenza del 5 agosto 2021, la causa è stata trasmessa al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per procedere d'ufficio alla divisione degli averi di previdenza professionale.

2. Una volta conclusa l'istruttoria, con lettere del 24 novembre 2021 risp. 13 dicembre 2021 il Tribunale amministrativo ha sottoposto a tutt'e quattro le parti una proposta di decisione in base alla documentazione raccolta. In detti scritti si indicava che, in assenza di un riscontro delle parti entro il 2 dicembre 2021 risp. 20 dicembre 2021, la proposta era considerata approvata. Entro il termine loro assegnato le parti non hanno inoltrato nessuna presa di posizione.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Questo Tribunale è competente per la decisione sul conguaglio della previdenza professionale nella causa di divorzio rimessagli dal Tribunale regionale F._____ (art. 281 cpv. 3 del Codice di procedura civile [CPC; RS 272] in combinato disposto con l'art. 25a cpv. 1 della Legge sul libero passaggio [LFLP; RS 831.42]; art. 73 cpv. 1 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP; RS 831.40] e art. 63 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]).

2.

Il Tribunale procede alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (art. 25a cpv. 1 LFLP). Nella decisione del 5 agosto 2021 il Tribunale regionale F._____ ha disposto che gli averi di previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio (dal 16 marzo 2005 fino al 19 gennaio 2016) degli ex coniugi saranno suddivisi secondo i disposti del vecchio art. 122 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) (versione valida fino al 31 dicembre 2016). Ogni coniuge ha pertanto diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio dal 16 marzo 2005 fino al 19 gennaio 2016.

3.1

Dagli accertamenti di questo Tribunale risulta che nel periodo determinante l'ex marito ha accumulato CHF 13'879.20, mentre l'ex moglie CHF 125.00. Ne discende pertanto il seguente calcolo:

A favore dell'ex moglie: ½ di CHF 13'879.20 = CHF 6'939.60

A favore dell'ex marito: ½ di CHF 125.00 = CHF 62.50

Saldo a favore dell'ex moglie: CHF 6'877.10

3.2

La D._____, presso cui sono attualmente depositati gli averi dell'ex marito, dovrà dunque versare alla C._____ Ausgleichs- und Pensionskasse, presso cui è affiliata l'ex moglie, CHF 6'877.10 in favore dell'ex moglie oltre a interessi. Benché si tratti di un avere presso una fondazione di libero passaggio, per la quale non è prescritto un tasso d'interesse minimo, il tasso di interesse dovuto secondo giurisprudenza (cfr. STF 9C_149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 5) corrisponde al saggio minimo fissato all'art. 12 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1; art. 8a cpv. 1 dell'Ordinanza sul libero passaggio [OLP; RS 831.425] in unione con l'art. 26 cpv. 3 LFLP). Per il periodo determinante descritto qui di seguito esso ammonta all'1.25 % fino al 31 dicembre 2016 e all'1 % a partire dal 1° gennaio 2017. I relativi interessi maturano a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr. DTF 129 V 251), che in questo caso è avvenuto il 19 gennaio 2016 siccome i coniugi nella sentenza di divorzio hanno rinunciato all'impugnazione della stessa, fino alla scadenza del termine per il trasferimento dell'avere di previdenza. Il termine per il versamento dell'avere di previdenza scade dopo 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza. Una volta scaduto suddetto termine è dovuto un interesse di mora del 2 % (cfr. art. 7 dell'Ordinanza sul libero passaggio [OLP; RS 831.425] in combinato disposto con l'art. 12 OPP 2; cfr. DTF 129 V 251 consid. 4 seg.).

4.

In applicazione degli art. 25 LFLP in combinato disposto con l'art. 73 cpv. 2 LPP la procedura è gratuita. Giusta la prassi di questo Tribunale non sono assegnate ripetibili (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo S 16 61 del 5 luglio 2016 consid. 6).

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza la D._____ deve versare sul conto di A._____ presso la C._____ Ausgleichs- und Pensionskasse CHF 6'877.10 oltre interessi dell'1.25 % dal 19 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e dell'1 % dal 1° gennaio 2017 fino al giorno del versamento. Se il versamento non avviene entro 30 giorni dal passaggio in giudicato di questa sentenza è dovuto un interesse di mora del 2 %.

2. La procedura è gratuita e non vengono assegnate ripetibili.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

Art. 25a FZGart. 25a LFLPart. 25a LFLP

9C_149/2017

Art. 26 FZGart. 26 LFLPart. 26 LFLP

BGE 129 V 251ATF 129 V 251DTF 129 V 251

Art. 12 BVV 2art. 12 OPP 2art. 12 OPP 2

BGE 129 V 251ATF 129 V 251DTF 129 V 251

Art. 25 FZGart. 25 LFLPart. 25 LFLP

Art. 73 BVGart. 73 LPPart. 73 LPP