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Entscheid

S 2022 24

Abbruchverfügung

24. Februar 2022Italienisch (+ 1 weitere Sprache)6 min

1. A.________ è cittadina italiana. Secondo il suo permesso di dimora valido fino al 22 settembre 2020 era domiciliata in Via B.________ a C.________ nel Cantone Ticino (act. C.1). In data 14 dicembre 2018 presentò una richiesta di integrazione professionale rispettivamente di rendita AI, inoltrandola all'Ufficio AI del Cantone Ticino tramite l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (act. C.7 e C.8). In tale richiesta indicò l'indirizzo menzionato pocanzi.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

S 22 24

3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

Presidenza Racioppi

Attuario Rogantini

Sentenza

del 9 marzo 2022

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A.________,

patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti,

ricorrente

contro

Ufficio AI del Cantone Ticino,

resistente

concernente rendita AI

Fatti

I. Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. A.________ è cittadina italiana. Secondo il suo permesso di dimora valido fino al 22 settembre 2020 era domiciliata in Via B.________ a C.________ nel Cantone Ticino (act. C.1). In data 14 dicembre 2018 presentò una richiesta di integrazione professionale rispettivamente di rendita AI, inoltrandola all'Ufficio AI del Cantone Ticino tramite l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (act. C.7 e C.8). In tale richiesta indicò l'indirizzo menzionato pocanzi.

2. L'Ufficio AI del Cantone Ticino aprì l'incarto n. 25.20568.18.5 e, dopo i dovuti accertamenti, emanò la sua decisione il 20 gennaio 2022, concedendo a A.________ una rendita intera d'invalidità dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2021 (vedi act. C.84-C.89).

3. Contro tale decisione A.________ ha adito il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con ricorso del 23 febbraio 2022 (act. A.1), sostenendo fra l'altro che siccome lei sarebbe attualmente domiciliata a D.________ nel Cantone dei Grigioni, ai sensi dell'art. 58 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) la competenza di questa Corte sarebbe data.

4. Invitato a esprimersi in merito al ricorso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha presentato le sue osservazioni il 7 marzo 2022 (act. A.2). Chiede in via principale di trasmettere il ricorso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino e in via subordinata di dichiarare irricevibile il ricorso, poiché la ricorrente già avrebbe ottenuto quanto da lei richiesto con il ricorso.

Considerandi

5.

Come addotto a ragione e spiegato dettagliatamente dall'Ufficio AI del Cantone Ticino, va costatato che questa Corte non ha la competenza territoriale per trattare il ricorso.

5.1

Secondo l'art. 55 cpv. 1 della Legge sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20), per principio, l'ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell'assicurata al momento della richiesta delle prestazioni. Per la ricezione e l'esame delle richieste è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI; RS 831.201]). L'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI).

Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente aveva il suo domicilio nel Cantone Ticino al momento della richiesta delle prestazioni. Lo confermano anche gli atti. La ricorrente ha difatti comunicato la sua partenza dal Comune di C.________ nel Cantone Ticino per stabilirsi nel Comune di D.________ nel Cantone dei Grigioni soltanto il 9 maggio 2021, come risulta dall'estratto MOVPOP dell'Ufficio dello Stato civile del Cantone Ticino (act. C.90; cfr. anche l'act. C.77). Di conseguenza era competente l'Ufficio AI del Cantone Ticino, dove si è del resto anche svolta l'intera procedura amministrativa dal 14 dicembre 2018 fino all'inoltro del ricorso a questa Corte.

5.2

Giusta l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LPGA è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurata è domiciliata nel momento in cui interpone ricorso. Tuttavia va ricordato che nel campo dell'assicurazione invalidità l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI deroga all'art. 58 LPGA, prevedendo espressamente che le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI.

Per il caso in giudizio si costata che essendo data la competenza dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, territorialmente non può essere competente questo Tribunale amministrativo, malgrado sia la Corte incaricata di trattare i ricorsi di questo genere in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 57 LPGA (vedi l'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CS 370.100]). Il ricorso compete piuttosto al tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ovvero la Camera di quel nome (TCA) della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Si nota che l'Ufficio AI del Cantone Ticino nella sua indicazione dei rimedi giuridici nella decisione qui impugnata ha indicato l'autorità di ricorso corretta, con tanto di indirizzo in Via Pretorio 16 a 6901 Lugano. L'incarto va perciò trasmesso senza indugio a questa autorità.

6.

Vista la manifesta inammissibilità del ricorso in questa sede, la presente sentenza può essere emanata dal Presidente della Camera competente in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]; cfr. anche l'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA).

7.

Considerato quanto precede, si giustifica di rinunciare eccezionalmente a prelevare spese. Non sono tuttavia neppure riconosciute spese ripetibili.

Dispositivo

II. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Non si entra nel merito del ricorso. Quest'ultimo è trasmesso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

2. Non si prelevano spese e non si riconoscono spese ripetibili.

3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF.

4. [Comunicazioni]

Art. 40 IVVart. 40 RAIart. 40 OAI

Art. 56 ATSGart. 56 LPGAart. 56 LPGA

Art. 58 ATSGart. 58 LPGAart. 58 LPGA

Art. 69 IVGart. 69 LAIart. 69 LAI

Art. 58 ATSGart. 58 LPGAart. 58 LPGA

Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA