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Entscheid

S 2023 36

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

5. März 2024Italienisch (+ 1 weitere Sprache)12 min

1. A._____, nata nel 1967, è vedova e per ultimo ha lavorato come cameriera ai piani. Si è iscritta alla disoccupazione il 29 ottobre 2022, rivendicando l'indennità giornaliera nella misura del 100 % a partire dal 2 novembre 2022.

Source gr.ch

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN

DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

- 1 -

S 23 36

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

Giudice unico Paganini

Attuaria Lanfranchi

SENTENZA

del 26 maggio 2023

nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali

A._____,

ricorrente

contro

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni,

convenuto

concernente sospensione dal diritto all'indennità

Fatti

I. Ritenuto in fatto:

1. A._____, nata nel 1967, è vedova e per ultimo ha lavorato come cameriera ai piani. Si è iscritta alla disoccupazione il 29 ottobre 2022, rivendicando l'indennità giornaliera nella misura del 100 % a partire dal 2 novembre 2022.

2. Con scritto del 2 dicembre 2022 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML) ha comunicato a A._____ che dai documenti in suo possesso lei durante il mese di novembre aveva effettuato solamente due ricerche personali di lavoro e l'ha invitata a prendere posizione in merito entro il 12 dicembre 2022.

3. Entro il termine stabilito A._____ non ha inoltrato una presa di posizione.

4. Con decisione del 14 dicembre 2022 l'UCIAML ha sospeso A._____ dal diritto all'indennità per quattro giorni a partire dal 1° dicembre 2022, poiché per il mese di novembre l'assicurata aveva esibito solamente due ricerche personali di lavoro, cosa che sarebbe decisamente insufficiente.

5. Il 20 dicembre 2022 A._____ ha inviato un'e-mail alla sua consulente del personale dell'UCIAML affermando di aver inviato la stessa e-mail al servizio giuridico, ma che purtroppo le sarebbe tornata indietro, pregando la stessa consulente di girare l'e-mail al destinatario. Nell'e-mail in questione A._____ si è scusata innanzitutto per il ritardo della risposta e ha poi fatto valere di aver firmato un contratto di lavoro (già spedito per posta all'UCIAML il 25 novembre 2022) con impiego presso l'ospedale di C._____ a partire dal 1° dicembre 2022, per cui avrebbe maturato il diritto di ricevere la prestazione completa per il mese di novembre.

6. Con lettera dell'11 gennaio 2023 l'UCIAML ha comunicato a A._____ che dalla sua e-mail del 20 dicembre 2022, la quale innanzitutto sarebbe pervenuta tardivamente, non risulterebbe se lei fosse o meno d'accordo con la decisione del 14 dicembre 2022. L'UCIAML ha poi pregato A._____ di comunicare in forma scritta entro il termine fissato per ricorrere indicato sul retro della decisione e prolungato dalle ferie giudiziarie, se voleva fare opposizione contro la decisione del 14 dicembre 2022, facendole anche notare che l'opposizione doveva contenere una conclusione, una motivazione e una firma.

7. Con e-mail del 13 gennaio 2023 A._____ ha comunicato all'UCIAML che la sua iscrizione alla disoccupazione era da ritenersi cessata con effetto 30 novembre 2022, in quanto dal 1° dicembre 2022 avrebbe un contratto di lavoro.

8. Entro il termine per ricorrere contro la decisione del 14 dicembre 2022 non è pervenuta all'UCIAML nessuna opposizione nella forma richiesta.

9. Con decisione dell'8 marzo 2023 l'UCIAML ha deciso di non entrare nel merito dell'e-mail di A._____ del 20 dicembre 2022.

10. Il 13 marzo 2023 A._____ (di seguito: ricorrente) ha sollevato ricorso contro la decisione dell'8 marzo 2023 presso l'UCIAML, il quale lo ha trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per motivi di competenza. La ricorrente sostiene che si sarebbe comportata in modo corretto, in quanto la ricerca di occupazione in presenza di un contratto già sottoscritto terminerebbe un mese prima della nuova assunzione, per cui aver prodotto solo due prove di ricerca di lavoro nel mese di novembre sarebbe del tutto ininfluente e non necessario.

11. Nella presa di posizione del 21 aprile 2023 l'UCIAML (di seguito: convenuto) ha postulato il rigetto del ricorso. Sostanzialmente ha fatto valere che l'e-mail della ricorrente del 20 dicembre 2022 non adempirebbe i requisiti formali di un'opposizione. Il convenuto le avrebbe comunicato chiaramente che l'opposizione doveva contenere una conclusione, una motivazione e la sua firma e che in caso non avesse inoltrato un'opposizione, si deciderebbe in base ai documenti presenti o non si entrerebbe nel merito del suo scritto. Nonostante le chiare indicazione la ricorrente avrebbe omesso di inoltrare un'opposizione nella sua forma corretta e completa entro il termine per ricorrere. Perciò la decisione di non entrare nel merito dello scritto del 20 dicembre 2022 della ricorrente sarebbe stata la cogente conseguenza giuridica. Inoltre la ricorrente, a seguito della sua annullazione dell'iscrizione per la riscossione delle indennità con effetto 30 novembre 2022 non sarebbe nemmeno toccata dalla decisione del 14 dicembre 2022, la quale prevede la sospensione dal diritto all'indennità solo dal 1° dicembre 2022. La sospensione del diritto all'indennità di quattro giorni inciderebbe sul diritto all'indennità della ricorrente soltanto se la ricorrente si annunciasse nuovamente alla disoccupazione entro sei mesi dopo l'annullazione dell'iscrizione presso l'Ufficio di collocamento. In tal caso la ricorrente sarebbe libera a inoltrare una domanda di riesame a seguito dei nuovi fatti.

12. Con replica del 3 maggio 2023 la ricorrente ha fatto valere che in data 18 dicembre [recte: novembre] 2022 avrebbe sottoscritto il contratto di lavoro con presa in servizio a partire dal 1° dicembre 2022 e inviato tutta la documentazione all' UCIAML entro la fine del mese di novembre, per cui riterrebbe di aver adempiuto a tutto quanto nella sua possibilità di dimostrare alle autorità la propria posizione lavorativa e di disoccupazione/occupazione. La questione sollevata dall'UCIAML sarebbe del tutto pretestuosa e si baserebbe sulla richiesta di documenti già in suo possesso al tempo della lettera del 2 dicembre 2022. A parte questo, le prove di ricerca di lavoro sarebbero del tutto ininfluenti in merito alla corresponsione dell'indennità in quanto la normativa vigente prevedrebbe la cessazione di fornire prove un mese prima dell'inizio del nuovo lavoro, per cui la ricorrente non sarebbe stata obbligata a inviare le ricerche di lavoro avendo sottoscritto nel mese di novembre il nuovo contratto. In più la lettera dell'UCIAML del 2 dicembre 2022 porterebbe un errore sostanziale in quanto l'e-mail indicata nel documento sarebbe errata e tale errore avrebbe impedito alla ricorrente di poter comunicare in tempo utile con l'UCIAML. Per tale motivo in data 20 dicembre 2022 avrebbe inviato un'e-mail alla consulente del personale dell'UCIAML, pregandola di girarla al servizio giuridico dell'UCIAML.

13. Nella duplica del 22 maggio 2023 il convenuto ha sostanzialmente riconfermato i suoi petiti.

Considerandi

II. Considerando in diritto:

1.

Impugnata è la decisione del convenuto dell'8 marzo 2023 di non entrare nel merito dello scritto, ossia dell'e-mail della ricorrente del 20 dicembre 2022. Questo Tribunale è competente per giudicare il ricorso contro questa decisione (cfr. art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100] in combinato disposto con gli artt. 56 cpv. 2 e 57 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]). In virtù dell'art. 43 cpv. 3 lett. b LGA sul presente ricorso il Tribunale si esprime in composizione di giudice unico siccome il ricorso, come si vedrà in seguito, è palesemente infondato. La tempestività del ricorso (art. 52 cpv. 1 LGA), i requisiti formali di cui all'art. 38 LGA e la legittimazione della ricorrente (art. 50 LGA), quale destinataria della decisione impugnata, sono dati, per cui il ricorso è ricevibile.

2.

L'oggetto del ricorso è la questione se la decisione di non entrata nel merito è corretta. A questo proposito, l'unica questione giuridicamente rilevante è se lo scritto della ricorrente del 20 dicembre 2022 adempie i requisiti formali di un'opposizione.

2.1

La ricorrente a questo proposito non si esprime. Infatti si limita a sostenere che l'indirizzo e-mail elencato nella lettera del 2 dicembre 2022 è sbagliato per cui non sarebbe riuscita a comunicare in tempo utile con il convenuto e che in ogni caso la documentazione necessaria a determinare la cessazione dell'assistenza dal 1° dicembre 2022, ovvero il contratto di lavoro, era già in possesso del convenuto al momento della lettera del 2 dicembre 2022.

2.2

Il convenuto fa invece valere che con scritto del 2 dicembre 2022 aveva invitato la ricorrente a prendere posizione entro il 12 dicembre 2022 e che la ricorrente non ne aveva fatto uso, per cui con decisione del 14 dicembre 2022 il convenuto avrebbe sospeso la ricorrente dal diritto all'indennità per quattro giorni a partire dal 1° dicembre 2022. La ricorrente il 20 dicembre 2022 avrebbe inviato un'e-mail giustificandosi in merito al succitato invito a prendere posizione risp. alla decisione del 14 dicembre 2022. Di conseguenza il convenuto con lettera dell'11 gennaio 2023 avrebbe invitato la ricorrente a inoltrare in forma scritta la sua eventuale opposizione, facendola notare che l'opposizione doveva contenere una conclusione, una motivazione e una firma. Dato che entro il termine stabilito non sarebbe pervenuta al convenuto nessuna opposizione, il convenuto avrebbe deciso con decisione dell'8 marzo 2023 di non entrare in merito dello scritto della ricorrente del 20 dicembre 2022.

2.3

Giusta l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11) l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Inoltre l'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore (art. 10 cpv. 4 OPGA). Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 CO, la firma deve essere fatta di propria mano. Anche se la comunicazione per via elettronica è piuttosto comune nei rapporti commerciali e, in misura limitata, anche tra privati e autorità, una semplice e-mail non soddisfa il requisito della firma espressamente previsto dall'art. 10 cpv. 4 OPGA per le opposizioni scritte (crf. DTF 142 V 152 consid. 2.4 e 4.6). L'opposizione della ricorrente presentata per e-mail non è dunque ammissibile a causa della mancanza della firma richiesta da tale disposizione.

2.4

Il convenuto con scritto dell'11 gennaio 2023 aveva informato la ricorrente a tal proposito e le aveva anche spiegato che se non avrebbe inoltrato un'opposizione nella forma corretta l'UCIAML avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso o non sarebbe entrato nel merito dello scritto del 20 dicembre 2022. Il termine di 30 giorni per ricorrere contro la decisione del 14 dicembre 2022 – tenendo conto delle ferie giudiziarie – è terminato il 30 gennaio 2023. Entro questo termine la ricorrente non ha presentato nessuna opposizione nella forma richiesta. La decisione impugnata di non entrata nel merito è dunque corretta e il ricorso di conseguenza palesemente infondato.

2.5

Per quanto riguarda gli ulteriori argomenti delle parti, questo tribunale ci tiene a precisare quanto segue:

2.5.1

Innanzitutto l'indirizzo e-mail elencato sulla lettera del convenuto del 2 dicembre 2022 "D._____" non è sbagliata. Dagli atti si può invece evincere che la ricorrente nel digitare l'indirizzo di cui sopra ha sbagliato la parola "E._____", omettendo di scrivere la lettera "t" nella prima parola del sostantivo composto (cfr. atti UCIAML doc. 7), per cui non sorprende che le sue e-mail le siano tornate indietro. Questo fatto è comunque irrilevante, dato che l'opposizione come sopra menzionato (vedi consid. 2.3) doveva per forza essere inoltrata per scritto, con firma di propria mano e non tramite e-mail.

2.5.2

Dagli atti non è possibile determinare con certezza in quale momento l'UCIAML fosse in possesso del contratto di lavoro. Mentre la ricorrente sostiene di averlo inviato già per posta in data 25 novembre 2022 e anche allegato all'e-mail del 20 dicembre 2022, l'UCIAML lo menziona solo al momento del riferimento all'e-mail della ricorrente del 13 gennaio 2023. In ogni modo, nel caso in esame la data in cui l'UCIAML ha ricevuto il contratto di lavoro non è rilevante, in quanto entro il termine per ricorrere contro la decisione del 14 dicembre 2022 non è pervenuta all'UCIAML un'opposizione nella forma richiesta.

2.5.3

Infine va affermato che la ricorrente – nonostante la decisione di sospensione delle prestazioni del 14 dicembre 2022 – non ha subito nessun danno economico, in quanto detta decisione prevede la sospensione dal diritto all'indennità solo dal 1° dicembre 2022. Per quanto concerne il mese di novembre la ricorrente ha dunque ricevuto l'intera prestazione. Visto che la ricorrente ha annullato l'iscrizione per la riscossione dell'indennità con effetto 30 novembre 2022, il suo diritto a prestazioni è cessato a partire dal 1° dicembre 2022 e dunque nella stessa data a partire dalla quale sarebbe stato sospeso il diritto all'indennità secondo la decisione del 14 dicembre 2022.

3.

Riassumendo, dato che la ricorrente – anche dopo il richiamo da parte del convenuto del 11 gennaio 2023 – non ha inoltrato un'opposizione e men che meno nella forma corretta, il convenuto non era tenuto ad entrare nel merito dell'e-mail della ricorrente del 20 dicembre 2022. La decisione impugnata di non entrata nel merito è dunque corretta e il ricorso di conseguenza palesemente infondato.

Dispositivo

III. Per questi motivi il Tribunale giudica:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Non vengono assegnate spese ripetibili.

4. [Vie di diritto]

5. [Comunicazione]

Art. 56 Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Italien über die gegenseitige Anerkennung und den Umtausch von Führerausweisenart. 56 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la reconnaissance mutuelle en matière d’échange de permis de conduireart. 56 5

Art. 56 Statuten des Internationale Sekretariats für Freiwilligendienst (ISVS)art. 56 Statuts du Secrétariat international du service volontaire (ISVS)art. 56 5

Art. 56 Briefwechsel vom 10. März 1955 zwischen der Schweiz und der Meteorologischen Weltorganisation über das rechtliche Statut dieser Organisation in der Schweizart. 56 Echange de lettres du 10 mars 1955 entre la Suisse et l’Organisation Météorologique Mondiale concernant le statut juridique en Suisse de cette Organisationart. 56 5

Art. 43 VRGart. 43 VRGart. 43 LGA

Art. 52 VRGart. 52 VRGart. 52 LGA

Art. 38 VRGart. 38 VRGart. 38 LGA

Art. 50 VRGart. 50 VRGart. 50 LGA

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

Art. 14 ORart. 14 COart. 14 CO

Art. 10 ATSVart. 10 OPGAart. 10 OPGA

BGE 142 V 152ATF 142 V 152DTF 142 V 152