S 2023 37
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13. September 2023Italienisch (+ 1 weitere Sprache)5 min
1. Con scritto non datato, ma con timbro postale del 18 marzo 2023 (act. A.1), A._____ ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro una decisione su opposizione in merito alla sospensione dal diritto all'indennità dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML). Oltre a vari documenti in merito agli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro, al suo ricorso A._____ ha allegato unicamente il dispositivo di detta decisione, dal quale risulta soltanto che è stata respinta l'opposizione, senza che sia invece chiaro contro quale decisione originaria sia stata sollevata opposizione.
Source gr.ch
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
- 1 -
S 23 37
2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni
Giudice unico Paganini
Attuario Rogantini
SENTENZA
del 6 aprile 2023
nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali
A._____,
ricorrente
contro
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni,
resistente
concernente sospensione dal diritto all'indennità
Fatti
I. Ritenuto in fatto:
1. Con scritto non datato, ma con timbro postale del 18 marzo 2023 (act. A.1), A._____ ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni contro una decisione su opposizione in merito alla sospensione dal diritto all'indennità dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni (UCIAML). Oltre a vari documenti in merito agli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro, al suo ricorso A._____ ha allegato unicamente il dispositivo di detta decisione, dal quale risulta soltanto che è stata respinta l'opposizione, senza che sia invece chiaro contro quale decisione originaria sia stata sollevata opposizione.
2. Con decreto del 20 marzo 2023 (act. C.1) il giudice dell'istruzione ha comunicato al ricorrente che la sua istanza non soddisferebbe i presupposti legali per l'avvio di un procedimento davanti al Tribunale amministrativo, invitandolo a volerla completare entro la decorrenza dei normali termini di ricorso rispettivamente assegnandogli un termine di 10 giorni per eliminare i vizi. Lo ha espressamente avvertito che al trascorrere infruttuoso di detto termine non si entrerebbe nel merito del ricorso.
3. Ad oggi il ricorrente non ha reagito.
Considerandi
II. Considerando in diritto:
1.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) in unione con l'art. 2 e l'art. 56 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) le decisioni su opposizione (e quelle contro cui un'opposizione è esclusa) possono essere impugnate mediante ricorso. Ogni cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali (art. 57 LPGA). È competente il tribunale delle assicurazioni del cantone il cui servizio cantonale ha deciso (art. 100 cpv. 3 LADI e art. 128 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 [Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI; RS 837.02]; cfr. l'art. 119 OADI). Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli artt. 38 segg. LPGA sono applicabili per analogia (art. 60 cpv. 2 LPGA).
1.1
Nell'occorrenza ha deciso l'UCIAML quale servizio cantonale ai sensi dell'art. 85 LADI, cosicché è data la competenza di questa Corte (vedi l'art. 1 cpv. 1 e l'art. 5 cpv. 1 della Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 ottobre 2005 [LAdLC/LADI; CSC 545.100] in unione con l'art. 1 dell'Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione del 30 giugno 2009 [OLAdLC/LADI; CSC 545.270] e con l'art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 [LGA; CSC 370.100]).
1.2
Secondo l'art. 61 lett. b LPGA il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso.
1.3
Oggetto di litigio pare essere una decisione su opposizione dell'UCIAML in materia di sospensione dal diritto all'indennità giornaliera. Contrariamente al suo dovere, però, il ricorrente non ha presentato un ricorso che rispetti i requisiti formali di cui all'art. 61 lett. b LPGA. Non ha difatti né esposto i fatti, né indicato contro quale decisione concreta egli si rivolga (a parte allegarne il solo dispositivo), né formulato delle richieste concrete, né tantomeno motivato tali richieste. Nonostante l'espresso sollecito del giudice dell'istruzione di rimediare ai vizi, con l'avvertimento che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso, il ricorrente non ha più reagito e ha quindi omesso di presentare un ricorso ricevibile in ordine.
2.
Ne segue che questa Corte non può entrare nel merito del ricorso. Vista la manifesta irricevibilità del ricorso, la presente decisione può essere presa in composizione monocratica. La procedura è gratuita per legge (art. 61 lett. fbis LPGA) e non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Dispositivo
III. Per questi motivi il Tribunale giudica:
1. Non si entra nel merito del ricorso.
2. Non si prelevano spese.
3. [Vie di diritto]
4. [Comunicazioni]
Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA
Art. 100 AVIGart. 100 LACIart. 100 LADI
Art. 119 AVIVart. 119 OACIart. 119 OADI
Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA
Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA
Art. 85 AVIGart. 85 LACIart. 85 LADI
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA
Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA