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Entscheid

SBK 2025 80

2C_695/2025

1. Oktober 2025Deutsch3 min

Source gr.ch

Sachverhalt

N. d'incarto SBK 25 80

Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

Composizione Moses, presidente

Togni, attuario

Parti A.________

ricorrente

contro

Cantone dei Grigioni

7000 Coira

resistente

rappr. dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni

Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira

Erwägungen

Oggetto comminatoria di fallimento

Atto impugnato comminatoria di fallimento n. Z.1.________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 12 agosto 2025

Ritenuto in fatto:

A. Il 9 settembre 2025 A.________ (in seguito: ricorrente) ha presentato ricorso dinanzi all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) contro la comminatoria di fallimento n. Z.1.________ emessa il 12 agosto 2025 su domanda di continuazione del Cantone dei Grigioni. Nel ricorso non è indicata la persona legittimata a rappresentare la società.

B. Con scritto del 15 settembre 2025, l'UEF ha trasmesso il ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, quale autorità di vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento, per competenza.

C. Con decreto del 17 settembre 2025, al ricorrente è stato assegnato un termine, scadente il 26 settembre 2025, per presentare una versione firmata del ricorso dalla quale risultasse la persona legittimata a rappresentare la società, con la comminatoria che, in caso contrario, l'atto sarebbe stato considerato non presentato.

Considerando in diritto:

1.1

Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale d'appello (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]) – contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione e fallimenti, segnatamente contro la comminatoria di fallimento, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni dalla data in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). L'atto dev'essere firmato. La mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice; in caso contrario, l'atti si considera non presentato (artt. 130 e 132 cpv. 1 CPC in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 LAdLEF).

1.2

Nel caso concreto, la ricorrente ha depositato il 9 settembre 2025 un ricorso contro la comminatoria di fallimento n. Z.1.________ dell'UEF, senza tuttavia indicare la persona legittimata a rappresentare la società anonima (act. A.1). Con decreto del 17 settembre 2025, notificato il 25 settembre 2025, le è stato assegnato un termine, scadente il 26 settembre 2025, per colmare tale lacuna formale (act. D.4). Ritenuto che la ricorrente non ha dato seguito a quanto richiesto entro il termine impartito, il ricorso dev'essere considerato non presentato.

1.3

Per questo motivo, non si entra nel merito del ricorso del 9 settembre 2025.

2.

Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono assegnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]).

3.

La presente decisione è emanata a giudice unico (artt. 38 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000) e 16 cpv. 6 dell'Ordinanza concernente l'organizzazione e la gestione del Tribunale d'appello (OOGTA; CSC 173.010).

Il Tribunale d'appello pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità.

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