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Entscheid

SK1 2013 39

Ausstandsbegehren

26. November 2013Deutsch11 min

Source gr.ch

Sachverhalt

2. Per questo egli è punito con una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 120.00, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni.

3. Egli è inoltre punito con una multa di CHF 800.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 giorni.

4. Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lit.b LF sulla caccia a X._____ è revocato quale pena accessoria il diritto di caccia per un periodo di 4 anni. L’esecuzione della revoca del diritto di caccia è sospesa per un periodo di prova di 2 anni.

5. Le spese del procedimento sono a carico di X._____.

Di conseguenza, egli deve pagare al Tribunale del Distretto Bernina i seguenti importi:

multa CHF 800.00

disborsi della Procura pubblica CHF 188.00

spese procedurali della Procura pubblica CHF 575.00

spese procedurali Tribunale del Distretto Bernina CHF 800.00

Importo fatturato CHF 2'363.00

L’importo fatturato va versato al Tribunale del Distretto Bernina con il bollettino di versamento allegato entro 30 giorno dalla presa in consegna di questa decisione.

6. Se è richiesta una motivazione scritta, sono ipotizzate spese ulteriori presso il Tribunale del Distretto Bernina di CHF 1'000.00, oltre a quelle già fatturate di CHF 800.00, maggiorate delle spese vive supplementari ancora da definire.

7. Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni o una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 lett. 2 CPP [recte: art. 82 cpv. 2 CPP]). Altrimenti, la sentenza senza motivazione acquisisce forza di cosa giudicata.

a) Contro questa sentenza può essere proposto appello (art. 398 segg. CPP). L’appello va annunciato al Tribunale del Distretto Bernina entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). L’annuncio non deve essere motivato.

b) La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al Tribunale cantonale dei Grigioni, Engadinstrasse 24, 7000 Coira [recte: Poststrasse 14, 7002 Coira], entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti, e le sue istanze probatorie (art. 399 cpv. 3 CPP).

6. (Comunicazioni)”

che X._____ fece presente con lettera del 1° ottobre 2013 (act. TD.15) che intendeva mantenere la richiesta di motivazione scritta, senza riferirsi allo scritto del 12 settembre 2013,

Erwägungen

che il Tribunale distrettuale Bernina comunicò la sentenza con motivazione integrale scritta il 10 ottobre 2013, il cui dispositivo è corretto nella misura in cui riprende – come già il dispositivo del 12 settembre 2013 – le 40 aliquote giornaliere, anziché le 45 erroneamente indicate nel dispositivo del 30 agosto 2013, e tiene conto dei CHF 1'000.– di spese procedurali supplementari per la redazione della sentenza motivata come era stato annunciato nelle comunicazioni in dispositivo del 30 agosto 2013 e del 12 settembre 2013,

che lo stesso giorno il tribunale di primo grado trasmise la dichiarazione d’appello (recte: l’annuncio d’appello) del 9 settembre 2013 unitamente agli atti al Tribunale cantonale dei Grigioni, in perfetta conformità con quanto prescritto dall’art. 399 cpv. 2 CPP,

che l’appellante ha inoltrato uno scritto al Tribunale cantonale il 24 ottobre 2013 (timbro postale del 25 ottobre 2013),

che tale atto può essere qualificato quale dichiarazione d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP,

che in detto scritto l’appellante precisa di aver dichiarato appello “a titolo precauzionale”, considerando gli errori nel dispositivo della sentenza impugnata, sostiene che pur non essendo d’accordo con la sentenza, al punto 3 della dichiarazione d’appello (recte: dell’annuncio d’appello) si sarebbe riservato il diritto di ritirare l’appello e che con comunicazione del 12 settembre 2013 il Tribunale distrettuale Bernina avrebbe riconosciuto i suoi errori e li avrebbe corretti nel dispositivo della sentenza, e si lamenta che il Tribunale distrettuale Bernina avrebbe trasmesso gli atti prima ancora che l’appellante sia stato messo a conoscenza della motivazione scritta della sentenza e che esso avrebbe aumentato le spese procedurali in ammissibilmente di ben CHF 1'000.– per mere 4 pagine di motivazione,

che quali petiti dichiara prima che si riserverebbe di ritirare l’appello sottoposto soltanto a titolo precauzionale, poi però di ritirarlo nel merito (cifra I.),

che chiede che il Tribunale cantonale giudichi quale autorità di vigilanza sui tribunali se sia corretta e adeguata la tariffa richiesta dal Tribunale distrettuale Bernina di CHF 1'000.– per effettive 4 pagine di motivazione (cifra II.),

che, considerando nel senso che la procedura d’appello sarebbe stata causata dagli errori commessi dal tribunale di primo grado, eventuali spese nonché un congruo importo di ripetibili andrebbero a carico del Tribunale distrettuale Bernina (cifra III.),

che con decreto del 1° novembre 2013 (act. D.2) il presidente della prima Camera penale ha trasmesso la dichiarazione alle parti (art. 400 cpv. 2 CPP), dando la possibilità di inoltrare delle osservazioni (art. 400 cpv. 3 CPP),

che sia la Procura pubblica (act. A.3 del 5 novembre 2013) sia il Tribunale distrettuale Bernina (act. A.4 del 7 novembre 2013) hanno rinunciato a presentare osservazioni,

che X._____ ha confermato con scritto del 6 novembre 2013 (act. A.5) nel senso di ritirare integralmente e incondizionatamente il suo appello, chiedendo al Tribunale cantonale di stralciare la procedura dai ruoli senza prelevare spese e riservandosi comunque l’inoltro di un “gravame alla Sorveglianza del Tribunale cantonale sui tribunali”,

che in tal senso la procedura d’appello può essere stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro,

che di conseguenza la sentenza del 27 agosto 2013 del Tribunale distrettuale Bernina può crescere in giudicato nella sua versione con motivazione scritta del 10 ottobre 2013 (act. TD.17), cioè come riportato sopra (dispositivo del 12 settembre 2013) corrigendo le spese procedurali da complessivi CHF 2'263.– a CHF 3'363.–, tenendo conto del disborso per la redazione della motivazione,

che la procedura può essere evasa dal presidente della prima Camera penale in qualità di giudice unico in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) e dell’art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza sull’organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 (OOTC; CSC 173.100),

che non sono prelevate spese per il presente decreto di stralcio,

decreta:

L’appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

Non sono prelevate spese.

Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

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