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Entscheid

U 2012 106

Beschwerde gegen StA, Nichtanhandnahmeverfügung StPO 310 (früher Ablehnungsverfügung)

30. Oktober 2014Deutsch37 min

Source gr.ch

Sachverhalt

I ricorrenti, ai quali è stata concessa la possibilità di esprimersi al riguardo, considerano come la decisione di iniziare il giro di raccolta dei rifiuti dal Comune X._____ non possa essere unilateralmente presa dal Comune di X._____ bensì ricada fra le competenze della CRER (Organizzazione dei comuni del Moesano per il servizio rifiuti). Inoltre, il documento fornito dal comune convenuto costituirebbe la prova dell’infrazione al limite di tonnellaggio che verrebbe perpetrata settimanalmente con l’avvallo dell’ente pubblico.

Considerando in diritto:

1. Il Tribunale amministrativo è chiamato a giudicare la conformità della decisione presa dal Municipio del Comune X._____ il 5 marzo 2012, pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni no. 34 del 23 agosto 2012, tramite la quale è stato sancito un limite di tonnellaggio “peso massimo 19 t/segnale 2.16” per le tratte di strade comunali C._____ (Via E._____, Via F._____, Via D._____), G._____/C._____, H._____ e I._____.

Ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 OSStr i segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’art. 107 OSStr. L’art. 1 cpv. 2 lett. c OSStr indica quale autorità ai sensi dell’ordinanza quella competente secondo il diritto cantonale per ordinare, posare o allontanare i segnali e le demarcazioni. L’autorità è competente per collocare o togliere segnali e demarcazioni. I cantoni possono delegare ai comuni i compiti concernenti la segnaletica ma devono esercitare la sorveglianza (art. 104 cpv. 1 e 2 OSStr).

L’opposizione è ammessa contro segnali e demarcazioni che non corrispondono alle prescrizioni, segnatamente quando sono stati utilizzati segnali o demarcazioni non previsti, sono stati collocati segnali o demarcazioni senza necessità, oppure mancano dove sono necessari (art. 106 cpv. 1 lett. a OSStr). L’autorità o l’ufficio federale deve decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate da segnali di prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizioni. Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSStr). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LALCStr il comune regola la circolazione locale sulle strade comunali. Provvedimenti alla circolazione sottostanno all’approvazione dell’autorità cantonale. Provvedimenti alla circolazione con segnali di prescrizione o precedenza necessitano una previa approvazione dell’autorità cantonale. Una volta emanata l’approvazione, il comune deve esporre pubblicamente per 30 giorni i provvedimenti alla circolazione. Dopo esame delle obiezioni e prese di posizione pervenute, il comune decide e pubblica la sua decisione (art. 7 cpv. 2 LALCStr).

Come risulta dalla fattispecie, nella propria seduta del 5 marzo 2012 il municipio, preso atto di una perizia tecnica stesa dall’ingegnere incaricato e riferita alla strada C._____, quale strada d’accesso alle vie secondarie E._____, F._____ e D._____ che permettono di raggiungere una quarantina di abitazioni e alla strada sotto il paese (K._____) ha deciso di dar seguito alla procedura volta alla limitazione della portata delle strade comunali a 19 t. Tale decisione è stata ratificata all’unanimità dai cittadini in occasione dell’assemblea comunale del 20 aprile 2012. In data 26 aprile 2012 il municipio ha chiesto alla Polizia cantonale dei Grigioni l’autorizzazione per la posa della segnaletica di limitazione del carico a 19 t per le strade comunali evidenziate su un piano allegato, specificatamente per le strade C._____ (Via E._____, Via F._____, Via D._____), G._____/C._____, H._____ e I._____, presentando la perizia tecnica del febbraio 2012.

Tramite decreto del 4 luglio 2012 la Polizia cantonale ha approvato la richiesta del municipio indicando nel dispositivo della decisione come, prima dell’emanazione della decisione definitiva di limitazione del peso massimo consentito, l’autorità comunale, in ossequio all’art. 7 cpv. 2 LALCStr, avrebbe dovuto esporre pubblicamente per 30 giorni il progetto di decisione onde permettere ai cittadini interessati di presentare le proprie opposizioni, rispettivamente osservazioni, che avrebbero dovuto essere evase a livello comunale prima della pubblicazione della decisione definitiva. Nella pratica in giudizio risulta che il comune convenuto abbia omesso di espletare la componente procedurale dell’esposizione pubblica per 30 giorni del progetto di decisione. Nell’ottica prettamente formale la procedura appare quindi viziata.

I ricorrenti, da parte loro, non si sono appellati al vizio formale della decisione impugnata per chiederne l’annullamento, ma si sono limitati a rivendicare la tempestività e la ricevibilità del ricorso presentato in seguito alla pubblicazione avvenuta sul Foglio Ufficiale, esercitando ampiamente e con piena cognizione di causa il diritto di essere sentiti nell’ambito di uno scambio di scritti esaustivo, nel cui contesto è stata altresì presentata dal comune una perizia complementare, nonché in occasione del sopralluogo. Considerando che il progetto del decreto comunale è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale con l’indicazione dei rimedi giuridici del caso, che i ricorrenti hanno potuto esercitare a pieno titolo il diritto di essere sentiti, che altri interessati non hanno nemmeno contestato il decreto pubblicato e che il Tribunale amministrativo esamina la pratica con piena cognizione, l'annullamento della decisione per vizio formale non è né richiesto né giustificato, al limite secondo costante prassi in ogni caso sanato.

Erwägungen

2.

Dal punto di vista materiale va costatato che le strade di quartiere oggetto della vertenza in giudizio costituiscono parte del patrimonio amministrativo del comune convenuto che, nel rispetto delle disposizioni sulle strade previste dal diritto federale e cantonale, è tenuto ad amministrare tale cespite garantendo, da un canto, la possibilità di un uso conforme di dette vie nel rispetto della loro destinazione e perseguendo, d’altro canto, l’interesse fiscale che impone di evitare il deterioramento inappropriato delle strutture pubbliche.

Il comune deve quindi gestire le proprie strade vegliando affinché le stesse siano usate correttamente in base alla loro struttura onde evitarne un deterioramento oltre a quello derivante dall’uso normale. Fra le misure a disposizione del comune per conservare il proprio patrimonio stradale ricade pure quella della limitazione del tonnellaggio in quanto è notorio che i carichi eccessivi implicano un veloce degrado delle strade con conseguenti ingenti costi di risanamento.

Nell’ambito dell’amministrazione, rispettivamente della gestione delle proprie strade e, conseguentemente, nel contesto delle restrizioni volte a garantire la sicurezza degli utenti e la conservazione delle strutture, l’ente pubblico gode, per ovvi motivi fiscali e di conoscenza della situazione locale, di un’ampia autonomia.

La problematica della portata delle strade del comune convenuto, in effetti, trae le proprie radici dall’aumento del tonnellaggio da 19 a 28 t per il tratto di strada cantonale della R._____ tra P._____ e X._____ decretato nel 2010. Tramite lettera del 17 giugno 2010 l’Ufficio tecnico dei Grigioni aveva informato l’amministrazione del comune convenuto che, in seguito all’aumento del tonnellaggio da 19 a 28 t per la strada cantonale, in mancanza di una relativa segnaletica comunale il peso massimo ammesso di 28 t avrebbe avuto valenza anche per le strade comunali che si diramano dalla strada cantonale. L’amministrazione del comune convenuto, conscia dello stato strutturale delle proprie strade e in seguito alla decisione del Tribunale amministrativo U 11 27 del 29 giugno 2011, si è quindi attivata. In data 5 marzo 2012 il municipio, preso atto della perizia del febbraio 2012 che, in effetti, riguardava però solo la strada d’accesso alle Via E._____, F._____ e D._____ e la strada sotto il paese (Via T._____) ha deciso di limitare il carico sulle strade comunali a 19 t. Tale decisione è stata ratificata dall’assemblea comunale riunita il 20 aprile 2012 sulla base di un elenco delle strade preletto dal sindaco.

3.

Nella propria perizia del febbraio 2012 il professionista incaricato dal comune ha accertato che il muro di controriva della strada di accesso C._____, che allaccia le strade di quartiere Via E._____, Via F._____ e Via D._____, presenta delle deformazioni differenziate in corrispondenza dei giunti e un pronunciato corrugamento del manto stradale che indicano uno stato di instabilità del manufatto. La disgregazione del manto stradale sarebbe dovuta all’azione del gelo particolarmente aggressiva a tale altitudine, accentuata dalla presumibile presenza di acqua di sottofondo, quasi in superficie, su una struttura pressoché priva di strato di fondazione e caratterizzata da uno spessore d’asfalto insufficiente. In corrispondenza delle zone fessurate o danneggiate lo scorrimento superficiale delle acque determinerebbe forti infiltrazioni locali con conseguente crescita esponenziale dei danni gelivi. L’instabilità del manufatto in calcestruzzo armato (muro di controriva) sarebbe presumibilmente dovuta ad uno scarso costipamento del terreno di fondazione e/o a un sottodimensionamento delle fondazioni. Il perito rileva inoltre come le deformazioni differenziate sul manto stradale possano avere delle ripercussioni non trascurabili sull’impermeabilità delle canalizzazioni che potrebbero essere passibili di rottura. Sempre secondo il perito il tratto stradale in questione dovrà essere sottoposto, in un prossimo futuro, a un risanamento o rifacimento totale. Al fine di evitare il deterioramento della situazione il perito consiglia, fra l’altro, di limitare l’utilizzo della strada ai veicoli leggeri tollerando il transito di veicoli pesanti di 2 assi con un peso massimo di 10 t unicamente al di fuori del periodo di gelo e disgelo del terreno (aprile-ottobre).

In relazione alla “strada sotto il paese” (K._____) il perito, premettendo che la stessa allaccia un numero esiguo di abitazioni, ne accerta un’usura molto limitata. Apparentemente la strada non presenterebbe alcuna infrastruttura e l’evacuazione dell’acqua piovana sarebbe affidata allo scorrimento superficiale con deflusso a valle dal ciglio del muro di sostegno. Il manto stradale non presenterebbe particolari difetti e la strada, di costruzione recente, risulterebbe costruita a regola d’arte prevedendo una struttura di sottofondo con uno spessore e una tipologia d’asfalto adeguati alla situazione. Lo stato pressoché intatto delle strutture sarebbe determinato dall’uso molto limitato della strada. I punti deboli della strada sarebbero riscontrabili nell’evacuazione incontrollata delle acque piovane e nel muro di sostegno ciclopico di altezza considerevole eseguito con fughe allineate su più corsi che renderebbe la struttura particolarmente sensibile all’azione di carichi concentrati. Il perito consiglia di ovviare ai difetti costruttivi del muro di sostegno mediante una limitazione del carico a 10 t e un monitoraggio passivo dei movimenti della struttura con l’applicazione di bollini in corrispondenza delle fughe verticali della muratura.

Nel complemento del dicembre 2013 alla perizia tecnica del febbraio 2012 il professionista incaricato dal comune, pur rinviando al precedente referto, si esprime al riguardo di tutti i tronchi stradali oggetto della decisione in esame precisando che per il giudizio chiesto sia sufficiente l’esame superficiale da lui effettuato. In relazione alle strade risanate negli anni 2006-2008, cioè Via K._____, Via a la U._____ (G._____/C._____), Via V._____ (Via D._____) e Via E._____ ribadisce il carattere sommario degli interventi di risanamento nel cui contesto sarebbero state omesse la posa di un adeguato strato di sottofondo e la cilindratura a regola d’arte del terreno. Di conseguenza il manto stradale sarebbe velocemente deperito anche a causa dei fattori meteorologici con conseguente rapido deterioramento delle strutture che per essere preservate necessiterebbero di una costante manutenzione e di una limitazione dei carichi in transito nei periodi di gelo e disgelo. La limitazione di carico a 10 t suggerita sarebbe dettata dai limiti di stabilità del terreno e dei manufatti di sostegno presenti lungo le strade in questione.

Il manto stradale originale di Via T._____, Via I._____ e Via F._____ sarebbe completamente disgregato e quindi i carichi veicolari verrebbero trasmessi puntualmente al terreno determinando l’instabilità delle scarpate e dei manufatti di sostegno. Pure la delegazione del Tribunale amministrativo, in occasione del sopralluogo dell’11 luglio 2013, ha potuto prendere coscienza del cattivo stato del manto stradale delle tratte in questione e di taluni muri di sostegno.

Alla luce delle perizie presentate, che si esprimono su tutte le strade oggetto della decisione impugnata, e degli accertamenti effettuati in occasione del sopralluogo questa Corte ritiene che siano adempiti i presupposti formali e materiali per la limitazione del tonnellaggio da 28 t a 19 t sulle tratte stradali C._____ (Via E._____, Via F._____, Via D._____), G._____/C._____, H._____ e I._____ come da decisione comunale pubblicata sul Foglio Ufficiale del 23 agosto 2012. Al riguardo giova nuovamente rinviare all’ampio potere discrezionale di cui gode il comune nel campo della regolamentazione del traffico sulle strade locali, al dovere degli amministratori di salvaguardare e gestire oculatamente il patrimonio amministrativo e, non da ultimo, alla responsabilità del proprietario dell’opera sancita dall’art. 58 CO che, nel caso concreto, come correttamente evidenziato dal competente Dipartimento cantonale nello scritto del 15 ottobre 2012, implica che il comune sia responsabile per lo stato delle sue strade e debba provvedere affinché lo stato di dette strade corrisponda al tonnellaggio segnalato in quanto, in caso di sinistro dovuto ad un difetto dell’opera, il comune sarebbe tenuto a risarcire i danni. Nel caso concreto, a prescindere dalle perizie, lo stato di conservazione delle strade e dei manufatti di sostegno come pure la conformazione di dette vie verificate dal Tribunale amministrativo giustificano, già di primo acchito, la riduzione del tonnellaggio da 28 t a 19 t.

4.

Gli argomenti ricorsuali in relazione alla lesione del principio dell’ugua­glianza di trattamento di tutti i cittadini in quanto la limitazione di tonnellaggio riguarderebbe solo talune strade escludendo altre vie dalle analoghe caratteristiche delle quali una addirittura inclusa nella prima perizia non è, nel caso in giudizio, pertinente. Nei casi della limitazione del traffico, rispettivamente del tonnellaggio stradale, dove sono in gioco la sicurezza e gli interessi finanziari della collettività il singolo cittadino non può appellarsi al principio dell’uguaglianza di trattamento chiedendo di escludere dalla limitazione una strada in quanto analoghi manufatti non sono stati oggetto di limitazione. Il cittadino non gode neppure del diritto legalmente ancorato di pretendere e ottenere dal comune l’istituzione di una limitazione di tonnellaggio su una strada pubblica con l’argomento della limitazione posta su un analogo manufatto. Come precedentemente addotto, il comune gode di un ampio potere discrezionale nella regolamentazione viaria del proprio territorio che relativizza sensibilmente il principio dell’uguaglianza di trattamento. Ovviamente, qualora il comune trasgredisse ai propri doveri di un’oculata gestione del patrimonio stradale o trascurasse la sicurezza degli utenti, il cittadino potrebbe avvalersi del rimedio legale del gravame di vigilanza a causa di cattiva amministrazione dell’ente locale. In tale contesto gli argomenti dei ricorrenti, per quanto volti alla mancata limitazione del tonnellaggio su altre strade comunali dalle caratteristiche strutturali e di conservazione simili a quelle oggetto della decisione impugnata, devono essere da stimolo al comune convenuto affinché proceda al più presto a far periziare le altre strade di sua competenza e, dipendentemente dalla perizia, a dar seguito alla procedura di limitazione della portata. In relazione alle strade di K._____ e T._____ il comune in sede di duplica ha ammesso di essere incorso nell'errore dovuto all'omissione, senza validi motivi, dell'introduzione del limite di portata anche per delle tratte. In tale contesto il comune è in ogni caso vincolato alla sua conferma che provvederà al più presto ad avviare la corretta procedura volta all'introduzione del limite di tonnellaggio.

5.

Secondo i ricorrenti la limitazione del tonnellaggio stradale decretata dal comune convenuto violerebbe il principio della proporzionalità.

Quale principio costituzionale non codificato quello della proporzionalità è applicabile in tutti i campi del diritto pubblico e costituisce quindi un principio fondamentale del diritto amministrativo sia nella codificazione che nell’applicazione dello stesso. Ne consegue che disposizioni che collidono con il principio della proporzionalità non possono essere emanate o applicate né dall’autorità amministrativa né da quella giudiziaria. Il principio della proporzionalità esige, da un canto, che lo strumento usato sia proprio a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, pur tutelando nella misura del possibile la libertà personale e gli interessi dell’ammini­strato e, d’altro canto, che esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che sono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 105 IV 68).

Nel caso in giudizio, come precedentemente considerato, il comune, preso atto con cognizione di causa delle particolarità strutturali e di conservazione dei manufatti stradali, nel perseguimento degli interessi di sicurezza degli utenti e di un’oculata amministrazione delle finanze, ha deciso di ridurre il tonnellaggio sulle tratte definite D._____, E._____, F._____, G._____, H._____ e I._____ da 28 t a 19 t malgrado il perito stesso consigliasse una riduzione molto più drastica a 10 t. Vagliando l’interesse pubblico della sicurezza degli utenti stradali e, secondariamente, della gestione oculata delle finanze con l’interesse privato a poter accedere ai propri fondi con autocarri caratterizzati da un peso complessivo superiore alle 19 t prevale indubbiamente l’interesse pubblico. Mentre l’interesse privato, nel caso in giudizio, deriva unicamente dal risparmio sui trasporti nel caso di sovraedificazione delle particelle ed è quindi di mero carattere pecuniario, l’interesse pubblico può essere considerato duplice cioè volto alla sicurezza delle persone e al risparmio nella ristrutturazione e manutenzione delle strade. Ovviamente la garanzia della salute pubblica prevale su ogni interesse pecuniario. Giova inoltre rilevare che, come espresso dai rappresentanti del comune, i proprietari interessati, qualora rendessero plausibile la necessità di dover accedere ai loro fondi con dei carichi complessivi superiori alle 19 t, potrebbero richiedere all’autorità comunale un permesso eccezionale al riguardo. Deve essere visto in questa ottica pure il lieve superamento settimanale del camion dei rifiuti della CRER di 19.3 t, che se non fosse rispettato potrebbe comunque essere oggetto di rispettiva denuncia ed eventualmente anche multa.

Il Tribunale amministrativo considera quindi come la decisione impugnata sia stata emanata nel rispetto anche del principio della proporzionalità.

6.

Con la crescita in giudicato della presente sentenza il comune, per quanto non già effettuato, dovrà provvedere alla posa della segnalazione all’imbocco di tutti i tronchi stradali assoggettati alla limitazione di tonnellaggio; dovrà inoltre provvedere all’allontanamento dei segnali di limitazione di 18 t posti all’inizio delle due strade in direzione monti dei quali la delegazione del Tribunale amministrativo ha preso visione in occasione del sopralluogo. Infine dovrà eseguire e concludere correttamente la procedura di limitazione di tonnellaggio per le strade K._____ e T._____ (vedi cons. 4 in fine).

7.

Visto l’esito del ricorso che, per quanto ricevibile, viene respinto nel senso dei considerandi, le spese procedurali, in applicazione dell’art. 73 cpv. 1 LGA andrebbero di regola poste a carico dei ricorrenti. Nel caso concreto, però, visti gli errori procedurali commessi dal comune che hanno implicato un complemento della fase istruttoria caratterizzato dalla necessità di acquisire un’ulteriore perizia e da un ulteriore scambio di scritti, i costi procedurali vengono addossati in misura della metà ai ricorrenti e dell’altra metà al comune che dovrà pure rifondere ai ricorrenti, a titolo di ripetibili, la somma di fr. 3'070.60 corrispondente alla metà dell’onorario presentato dal legale degli stessi decurtato dalle spese di cancelleria.

Il Tribunale decide:

1.

Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

3'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

561.

--

totale

fr.

3'561.--

il cui importo sarà versato in ragione della metà, in solido, da A._____ e cointeressati, e in ragione dell’altra metà dal Comune X._____

3.

Il Comune X._____ è tenuto a versare ai ricorrenti la somma di fr. 3'070.60 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]