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Entscheid

U 2013 49

Ersatzabgabe

11. Juni 2013Deutsch10 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1.a) Giusta l’art. 50 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA. CS 370.100), è legittimato a ricorrere chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione. In linea di principio, la legittimazione al ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella della collettività. L'insorgente deve essere altresì detentore di un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Colui che intende impugnare una decisione amministrativa deve quindi dimostrare che, nel caso della mancata abrogazione o modifica della stessa, egli sarebbe soggetto a degli effettivi svantaggi. Nell’ambito delle procedure d’appalto l’interesse tutelabile risulta dato se la parte ricorrente stessa gode di una possibilità effettiva di aggiudicazione dell’opera in oggetto. In altre parole la ricorrente deve godere di una possibilità effettiva di assegnazione dell’appalto nel contesto di una nuova decisione seguente all’annullamento di quella contestata. Tale prassi persegue, fra l’altro, l’esclusione del cosiddetto gravame popolare (sentenze del Tribunale amministrativo U 11 37, U 10 32 e U 10 81).

b) Come chiaramente stabilito dalle condizioni di gara alla posizione 221.300, la procedura era a invito. Giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. c della legge sugli appalti pubblici (Lap, CS 803.300), nella procedura a invito il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un'offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte. Evidentemente pertanto, contro l’assegnazione di una commessa nell’ambito della procedura a invito solo le ditte che erano state effettivamente invitate a partecipare alla gara hanno anche la possibilità di ottenere l’assegnazione dei lavori in caso di modifica o annullamento del decreto di aggiudicazione. Nel caso in oggetto, come giustamente rilevato dalla ditta assegnataria dei lavori, era stata invitata a presentare un’offerta non la società a garanzia limitata di cui A._____ è parimenti gerente e direttore amministrativo, bensì l’omonima ditta individuale, che permane iscritta a registro di commercio anche dopo la creazione della società a garanzia limitata. In termini giuridici si tratta, infatti, di due entità distinte, che fanno semplicemente capo alla stessa persona. Per questo motivo però, la società a responsabilità limitata che come tale non era stata invitata alla gara non è legittimata a impugnare l’assegnazione dei lavori di pittura, in quanto una modifica della decisione impugnata non potrebbe procurare a detta società alcun vantaggio. Delle due ditte di cui A._____ è titolare, solo la ditta individuale è stata invitata all’appalto e solo essa avrebbe pertanto detenuto la legittimazione ad impugnare il decreto di aggiudicazione in vista dell’ottenimento dell’assegnazione in caso di esito favorevole del ricorso. Ne consegue che non è dato entrare nel merito del ricorso presentato da una concorrente che non era stata invitata a partecipare all’appalto.

2. a) Del resto, il ricorso si paleserebbe infondato anche dal profilo materiale. Contrariamente a quanto preteso dell’istante, la procedura non era per incarico diretto - nel qual caso, in applicazione all’art. 25 cpv. 3 Lap, l’as­segnazione sarebbe stata comunque inappellabile - ma a invito, come specificato nel capitolato d’appalto al punto 221.300. Erroneamente, al punto 225.200 il committente si riservava il diritto di condurre delle negoziazioni, in palese violazione dell’art. 19 Lap che vieta espressamente qualsiasi trattativa tra committente e offerenti circa prezzi, riduzioni del prezzo e modifiche del contenuto delle prestazioni in questo contesto nell’ambito della procedura a invito. E’ possibile invece fare eccezione al divieto di negoziazione nella procedura per incarico diretto, dove sono ammesse le trattative (art. 19 cpv. 2 Lap), e verso la quale non è però data la possibilità di interporre ricorso. In ogni caso, non essendo nell’evenienza intervenute trattative di sorta, l’erronea indicazione di cui al punto 225.200 del capitolato rimane priva di conseguenze concrete.

b) In conformità a quanto previsto all’art. 17 cpv. 2 Lap, le offerte devono essere munite all'esterno in modo visibile dell'intestazione richiesta (dicitura) e vanno inoltrate per posta entro il termine stabilito. In applicazione all’art. 22 lett. a Lap, un'offerta viene esclusa dall'aggiudicazione segnatamente se l'offerente non appone o non appone correttamente sulla busta d'invio l'indirizzo o l'intestazione (dicitura) richiesti oppure non rispetta i termini d'inoltro. Essendo incontestato che la ditta abbia introdotta la propria offerta brevi manu cinque giorni dopo la scadenza del termine d’inoltro del 24 maggio 2013, la sua esclusione dalla considerazione sfuggirebbe anche in quest’ottica a qualsiasi critica.

c) Il fatto che all’istante fosse stato consigliato d’introdurre comunque la propria offerta da parte dell’architetto responsabile sarebbe pure al riguardo ininfluente. Il rispetto dei termini d’inoltro dell’offerta è una delle condizioni basilari per la procedura di appalto e tale principio risulta chiaramente dalle disposizioni applicabili di cui agli art. 17 cpv. 2 e 22 lett. a Lap. A questo proposito l’istante non potrebbe neppure appellarsi alla propria buona fede. In primo luogo, alla ricorrente non sarebbe stata concretamente garantita la presa in considerazione dell’offerta tardiva, ma l’offerente sarebbe stata solamente invitata dall’architetto responsabile a voler comunque introdurre la propria offerta, senza espresse garanzie al riguardo. Inoltre, il preteso consiglio ottenuto non sarebbe stato fornito da parte di un valido rappresentante dell’autorità deliberante, unica abilitata a decidere in merito alla validità delle offerte.

d) Infine anche i motivi che avrebbero portato all’introduzione di un’offerta tardiva non giustificherebbero un diverso giudizio. L’indirizzo presso il quale il capitolato d’appalto era stato spedito corrispondeva all’indirizzo ufficiale della ditta individuale in conformità all’iscrizione fatta nel registro di commercio. L’autorità comunale non aveva pertanto alcun motivo per inviare la corrispondenza ad un diverso indirizzo di quello ufficialmente indicato a registro di commercio. Ne consegue che l’eventuale errore d’invio della documentazione in esame non è in ogni caso imputabile al comune convenuto, che ha agito in modo corretto.

3. Visto l’esito del ricorso, i costi della procedura sono posti a carico della ditta ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA) che dovrà rifondere all’aggiudicataria convenuta, patrocinata da un avvocato, un indennizzo a titolo di ripetibili giusta quanto previsto all’art. 78 cpv. 1 LGA. Nella nota d'onorario del 22 luglio 2013, accanto alla tariffa oraria di fr. 300.--, che va debitamente decurtata a fr. 270.-- (vedi sentenze del Tribunale amministrativo U 10 4, 5 e 6), vengono separatamente conteggiate delle spese di cancelleria di fr. 218.-- che giusta la prassi di questo Giudice (sentenze A 13 10 e S 10 141) sono già incluse nella tariffa oraria. Ne discende che l’indennità a titolo di ripetibili viene nell’evenienza stabilita a fr. 1'107.55 (IVA inclusa). In applicazione dell’art. 78 cpv. 2 LGA alla Confederazione, al cantone e ai comuni nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili se vincono la causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Conformemente a questo disposto, il comune convenuto non ha diritto a ripetibili.

Il Tribunale decide:

1. Non è dato entrare nel merito del ricorso.

2. Vengono prelevate

Erwägungen

- una tassa di Stato di

fr.

2'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

219.

--

totale

fr.

2'219.--

il cui importo sarà versato dalla A._____ Sagl, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

La A._____ Sagl, versa alla B._____ Sagl, fr. 1'107.55 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]