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Entscheid

U 2013 95

AHV-Beiträge

9. September 2014Deutsch11 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. È controversa la legittimità della richiesta di restituzione di un sussidio alle spese di trasporto per il deposito di materiale di scavo pulito fuori paese. La ricorrente, dal punto di vista formale, considera la richiesta censurabile in quanto verrebbe pretesa la restituzione da una diversa persona giuridica della originaria beneficiaria del compenso. Materialmente invece, la ricorrente non reputa di aver commesso alcun atto illecito che potrebbe giustificare la pretesa restituzione. Giova ancora premettere che dal profilo penale, l'atteggiamento della persona che fa capo alla società ricorrente in quanto amministratore e unico azionista è stato considerato irrilevante.

2. a) La ricorrente contesta la richiesta di restituzione considerandola indirizzata alla persona giuridica sbagliata e già questo argomento è pertinente. Committente nell'ambito della procedura di licenza edilizia che ha prodotto materiali di scavo era la ditta B._____ SA ed è in nome di tale ditta che al comune convenuto veniva richiesto il sussidio. Non vi sono dubbi che la ricorrente aveva introdotta la domanda di sussidio a nome della committente che giusta la dicitura in epigrafe allo scritto del 19 aprile 2011 figurava essere la B._____ SA. Che il comune abbia poi corrisposto l'importo a detta ditta sul conto a questa intestato presso una Banca è pure incontestato. Non vi è allora alcuna identità tra la persona giuridica alla quale è stata richiesta la restituzione e la precedente beneficiaria del sussidio.

b) Per il comune convenuto il fatto che ambedue le ditte facciano capo allo stesso amministratore unico renderebbe il vizio sanabile, trattandosi in sostanza della stessa persona fisica. Evidentemente l'argomentazione non regge. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare (vedi procedimento U 13 49), anche se due società hanno lo stesso gerente e direttore amministrativo, in termini giuridici esse permangono due entità distinte che fanno semplicemente capo alla stessa persona fisica. Per questo motivo la richiesta restituzione dell'importo ad una persona giuridica diversa da quella che ha incassato il sussidio non è possibile. Deve anche all'autorità comunale apparire chiaro che le entrate e le uscite di una società anonima non possono essere mescolate con quelle di un'altra società anonima in funzione del fatto che facciano capo alle stesse persone naturali o agli stessi azionisti. Ne risulta che la restituzione è stata chiesta ad una persona giuridica che non è identica alla beneficiaria, mentre era nelle intenzioni dell'esecutivo comunale esigere la restituzione della prestazione da colei che aveva ottenuto il sussidio. Infatti, dopo aver lasciato cadere gli aspetti penali della questione, il compenso veniva preteso sulla base di un versamento avvenuto senza motivo o per errore e poteva concernere solo l'effettiva beneficiaria della prestazione. Già per questo motivo la richiesta di restituzione è infondata.

3. a) Giova comunque precisare che anche nel merito la pretesa, peraltro ridotta nel corso della presente procedura dagli iniziali fr. 29'340.-- a fr. 15'360.--, sarebbe priva di possibilità di successo. Non contestato è il quantitativo di materiali di scavo estratti e depositati fuori comune, che corrisponde anche a quanto è stato fatto valere davanti all'autorità comunale in vista dell'ottenimento del compenso. Allorquando la ditta aveva introdotta la propria domanda di sussidio il 19 aprile 2011, venivano allegati alla richiesta la copia dei bollettini e la conferma della ditta esecutrice. La richiedente il sussidio, a nome della committente, invitava l'autorità a verificare i dati trasmessile ed a voler contattare la ricorrente per eventuali ulteriori ragguagli. In seguito da parte dell'ufficio tecnico veniva chiesto il calcolo particolareggiato dei volumi di scavo, benché il regolamento prevedesse espressamente l'invio di "bollettini di consegna" e "fattura della discarica". Contrariamente quindi a quanto preteso dal chiaro testo del regolamento comunale, la fattura della discarica di materiale pulito giusta la documentazione richiesta non veniva pretesa e pertanto tutte le posteriori illazioni su quanto sarebbe stato o non sarebbe stato pagato ed a beneficio di chi è ai fini del giudizio irrilevante. Se l'autorità comunale non applica alla lettera il regolamento che si à data, la stessa non può in seguito opporre al cittadino la sua omissione o addirittura addebitarla ad altri.

b) Se poi la questione del compenso è vista come una controprestazione al fatto che il comune non è in grado di mettere a disposizione la dovuta infrastruttura sul proprio territorio, l'effettività dei costi sopportati dall'utente per il trasporto dei materiali ad una discarica autorizzata non dovrebbe essere determinante, essendo previsto un importo forfettario. Viceversa, se il compenso accordato dal comune dovesse essere inteso come un aiuto finanziario alle spese effettivamente sostenute dall'utente, la tesi sostenuta nel presente ricorso si rivelerebbe corretta. A questo riguardo però il decreto municipale non è chiaro, per cui la condizione che possano essere riconosciuti solo i costi anche effettivamente sopportati dall'utente non trova il debito riscontro nella normativa invocata.

c) Infatti, contrariamente a quanto sembra pretendere il comune convenuto, il regolamento comunale prevede sì la presentazione di una fattura da parte della discarica, ma poiché l'indennità è stabilita in modo forfettario, nulla lascia supporre che il materiale depositato debba necessariamente costare qualche cosa. La necessità di presentare una fattura della discarica nella documentazione da inoltrare, giusta quanto previsto dal regolamento, può infatti essere intesa anche solo quale prova della consegna dei materiali presso una discarica autorizzata. La pretesa che dei materiali puliti ancora utilizzabili e quindi ritirati dalla discarica a costo zero non possano essere oggetto di sussidio, come fatto valere dall'autorità comunale, è pertanto un'interpretazione che non trova riferimenti concreti nel regolamento in oggetto, dove si pretende di compensare "le spese di trasporto", ma non espressamente i costi fatturati dalla discarica.

4. In conclusione, il ricorso, per quanto non sia già stato riconosciuto, è accolto e la decisione 16 ottobre 2013 è annullata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 73 della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CS 370.100]), per cui vanno messe a carico del comune convenuto. Quest’ultimo deve inoltre in virtù dell’art. 78 cpv. 1 LGA rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, le spese necessarie occasionate dal presente procedimento. Dalla nota d'onorario inviata in data 16 ottobre 2014 vanno dedotte le spese di cancelleria di fr. 534.--, le quali sono comprese nella tariffa oraria del professionista. Per questo l'indennità dovuta a titolo di ripetibili ammonta a fr. 3'888.50 (IVA inclusa).

Il Tribunale decide:

1. Nella misura in cui non è già stato riconosciuto, il ricorso è accolto e la decisione 16 ottobre 2013 annullata.

2. Vengono prelevate

Erwägungen

- una tassa di Stato di

fr.

1'500.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

194.

--

totale

fr.

1'694.--

il cui importo sarà versato dal Comune X._____ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

Il Comune X._____ versa alla A._____ SA in liquidazione fr. 3'888.50 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4.

[Vie di diritto]

5.

[Comunicazioni]