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Entscheid

U 2016 63

Invalidenversicherung

6. Dezember 2016Deutsch8 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) il Tribunale amministrativo decide nella composizione a giudice unico quando un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.

2. L'oggetto impugnato è lo scritto del 24 giugno 2016 intitolato "risoluzione municipale nr. 10/2016" del convenuto, in cui egli assegnava un termine di 60 giorni alla ricorrente per asportare gli elementi costruttivi in beton sulla particella no. 822. L'oggetto litigioso riguarda un'incontestata questione di natura civile in merito alla proprietà della particella no. 822, la quale, stando al convenuto, appartiene ai suoi beni patrimoniali finanziari.

3. a) Come indicato dal convenuto in sede di risposta al ricorso, va anzitutto sottolineata l'importanza di distinguere tra decisioni e altri modi di agire dell'autorità amministrativa, che non sono direttamente volti a provocare conseguenze giuridiche vincolanti nei confronti dei singoli cittadini (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_246/2014 del 7 agosto 2014 cons. 5.1 seg.).

b) Nello scritto impugnato il convenuto assegnava un termine di 60 giorni alla ricorrente per asportare gli elementi costruttivi in beton (che tra l'altro sarebbero stati costruiti abusivamente) sulla particella no. 822, che il convenuto rivendica di sua proprietà. In caso contrario, avrebbe proceduto esso stesso a spese del costruttore. Incontestato è che, semmai si ritenesse il convenuto legittimo proprietario della particella no. 822, questa si troverebbe nel suo patrimonio finanziario. In tale ambito egli si presenta alla pari di un qualsiasi proprietario privato e deve quindi per forza ricorrere ai rimedi giuridici civili. La formulazione appena esposta sopra nella decisione impugnata ha invece il carattere di una misura sostitutiva e con ciò di una decisione coercitiva d'imperio che – come visto – il convenuto non è tenuto a prendere. In questa procedura ricorsuale il convenuto ha però sottolineato che l'oggetto impugnato non va inteso come decisione di un'autorità, bensì come una diffida di un proprietario di un fondo "all'usurpatore". In effetti, lo scritto impugnato – come eccepito dai ricorrenti – non presenta gli elementi costituenti una decisione di carattere sovrano, segnatamente l'indicazione della possibilità di impugnazione davanti a questo Tribunale, giusta l'art. 22 LGA (cfr. anche art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Malgrado la menzionata formulazione a tutti gli effetti malriuscita e fuorviante e la precedente corrispondenza tra le parti, in cui, a tratti, il convenuto sembra utilizzare delle formulazioni sovrane, l'atto finalmente impugnato non può essere ritenuto una decisione d'imperio. Considerarlo tale, contro la volontà dell'autore che invece lo ritiene una diffida ai sensi del diritto privato ad un presunto perturbatore, e ammettere così il ricorso, condurrebbe, in caso di vincita, ossia accertandone la nullità risp. annullando la decisione, ad un risultato insostenibile. Non essendoci un atto impugnabile ai sensi dell'art. 49 LGA, il Tribunale amministrativo non è dunque competente e il ricorso è palesemente inammissibile. Oltretutto, semmai si volesse dar seguito all'interpretazione dei ricorrenti e ammettere la presenza di un'(errata) decisione d'imperio viziata, impugnabile in questa sede, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in mancanza di un interesse tutelabile da parte dei ricorrenti all'abrogazione della decisione (cfr. art. 50 LGA). Difatti, dal momento che il convenuto specifica di non aver voluto prendere una decisione d'imperio con conseguenze vincolanti sfavorevoli ai ricorrenti, non sussiste un interesse pratico e concreto a vincere la presente causa di diritto pubblico. L'interesse precauzionale avanzato dai ricorrenti in questo caso non basta per poter ammettere il ricorso: l'argomento secondo cui, l'omissione di una precisazione a posteriori del convenuto circa la natura del suo modo di agire avrebbe costretto i ricorrenti a difendersi prudenzialmente con il ricorso, non è infatti tutelabile al fine di un ricevimento del ricorso per una causa incontestabilmente di materia civile. Invece di servirsi dei rimedi legali di diritto civile, siano essi quelli del possessore oppure del proprietario, i ricorrenti hanno erroneamente scelto di adire il presente Tribunale che non può ricevere il ricorso. Resta il fatto che il convenuto, prima dell'inoltro del presente ricorso, si è rifiutato di dare chiarimenti in merito alla questione di sapere se agiva nelle vesti di detentore di patrimonio amministrativo oppure finanziario, come esplicitamente richiesto dai ricorrenti. Di questo va tenuto conto nella ripartizione dei costi.

4. Secondo l'art. 73 cpv. 1 LGA, nella procedura di ricorso la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Nel caso concreto è però dato scostarsi da questa regola, visto l'agire rasente alla mala fede del convenuto che non ha voluto dar seguito all'esplicita richiesta dei ricorrenti di esprimersi sul carattere della comunicazione impugnata e di precisare se agiva come detentore di sovranità oppure come proprietario di un bene immobile del proprio patrimonio finanziario. Appare quindi adeguata una ripartizione delle spese processuali pari a fr. 900.-- per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico del convenuto. Quest'ultimo, di conseguenza, è tenuto a rifondere ai ricorrenti una parte delle spese ripetibili pari a fr. 400.--.

Il Giudice unico decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

Erwägungen

fr.

900.

--

- e le spese di cancelleria di

fr.

158.

--

totale

fr.

1'058.--

il cui importo sarà versato in ragione di 2/3 dalla A._____ SA e dai coniugi B._____ in responsabilità solidale nonché in ragione di 1/3 dal Comune di X._____. entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

Il Comune di X._____. versa alla A._____ SA nonché ai coniugi B._____ complessivamente fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.

[Vie di diritto]]

5.

[Comunicazioni]