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Entscheid

U 2019 38

Submissionen

30. September 2019Deutsch24 min

Source gr.ch

Sachverhalt

1. Presentata contro una decisione dipartimentale di non entrata in materia impugnabile, la memoria scritta tempestiva e debitamente motivata del ricorrente legittimato a ricorrere adempie tutti i presupposti formali del ricorso giudiziario di cui agli artt. 49 segg. della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). Si può perciò entrare nel merito del ricorso.

2. Va esaminato in questa sede se il DGSS si è rifiutato a ragione di entrare nel merito del ricorso amministrativo poiché tardivo. È innanzitutto pacifico che il ricorrente ha preso conoscenza della decisione dell'Ufficio della circolazione in data 13 dicembre 2018 (vedi n. 5 della fattispecie). Di conseguenza il termine per l'inoltro di un ricorso amministrativo al DGSS è iniziato a decorrere dal giorno seguente, cioè dal 14 dicembre 2018 (dies a quo). È pure chiaro che il termine era di 30 giorni ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LGA. La questione che qui si pone è se per la scadenza del termine (dies ad quem) vada tenuto conto delle ferie giudiziarie di cui all'art. 39 cpv. 1 LGA o meno. Ciò è di rilevanza, siccome nell'ipotesi affermativa il termine sarebbe andato a scadere il 28 gennaio 2019, dimodoché il ricorso presentato in tale data al DGSS sarebbe tempestivo. Nell'ipotesi negativa di cui alla decisione impugnata del DGSS, invece, il termine sarebbe già scaduto il 14 gennaio 2019 (considerato che il 12 gennaio 2019 era un sabato e che il termine è così prorogato fino al giorno feriale successivo giusta l'art. 7 cpv. 2 LGA), cosicché il ricorso al DGSS sarebbe tardivo e la decisione di non entrata in materia del DGSS andrebbe confermata. Intanto si può costatare che nel primo ricorso amministrativo al DGSS il problema non si pose, poiché al momento della presa in consegna della decisione impugnata le ferie giudiziarie pasquali erano già passate, perciò erano irrilevanti in quella prima procedura di ricorso.

3. Il ricorrente sostiene essenzialmente che vi sarebbe stata un'applicazione erronea del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore (DGSS), rispettivamente che vi sarebbe un manifesto errore legislativo (lacuna) nella LGA, in violazione del diritto costituzionale. A suo dire, difatti, la LGA non prevedrebbe esplicitamente alcuna esclusione d'applicabilità delle ferie giudiziarie per ciò che riguarda i termini per presentare ricorso amministrativo. Ritiene inoltre che il ricorso amministrativo contro la decisione dell'Ufficio della circolazione costituirebbe un rimedio giuridico ordinario completo, dimodoché tale procedura non potrebbe essere considerata una procedura speciale (cfr. l'art. 39 cpv. 2 LGA). Analogamente a ciò che succederebbe nelle procedure amministrative di altri cantoni e in quella federale, il ricorrente potrebbe dunque aspettarsi che in alcuni periodi ben noti e consueti i termini di ricorso siano sospesi dalle ferie giudiziarie. Nel caso di specie si tratterebbe del periodo natalizio dal 18 dicembre al 2 gennaio. Il ricorrente sottolinea la sua argomentazione facendo una comparazione con l'art. 16 della Legge sulla procedura amministrativa del Canton Ticino del 24 settembre 2013 (LPAmm, RL 165.100) e con l'art. 63 della Loi sur la procédure administrative del Canton Ginevra del 12 settembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), l'art. 22a della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e l'art. 46 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), adducendo che tali norme prevedrebbero in maniera generale e dunque applicabile a tutte le procedure di ricorso (salvo esplicite esclusioni) un regime di sospensione dei termini. Neanche la sistematica della LGA farebbe del resto concludere che le ferie giudiziarie si applichino solo alla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, siccome altre sezioni della LGA conterrebbero delle norme sul diritto sussidiario (artt. 62 e 65 LGA), mentre che nelle norme sul ricorso amministrativo ciò non sarebbe stato fatto sebbene necessario. L'esempio della LPA ginevrina dimostrerebbe che la sistematica possa essere diversa. Inoltre neppure il Messaggio del Governo al Gran Consiglio sulla Riforma della giustizia II del 30 maggio 2006, quaderno n. 6/2006-2007, non si esprimerebbe in alcun modo né fornirebbe motivazioni sul perché non sia prevista l'applicabilità delle ferie giudiziarie alla procedura di ricorso amministrativo. Ne seguirebbe che esse dovrebbero in ogni caso trovare applicazione per analogia. In caso contrario, andrebbe perlomeno costatata una lacuna legislativa della LGA, poiché il principio delle ferie giudiziarie varrebbe in generale per tutte le procedure, anche di diritto amministrativo, in cui non si tratti di misure provvisionali, urgenti o speciali. Anzi, a suo dire l'esclusione dell'applicabilità delle ferie giudiziarie andrebbe in ogni caso sancita in maniera esplicita da un articolo di legge, cosa che la LGA non farebbe per la procedura di ricorso amministrativo. Non vi sarebbe motivo per pensare che il legislatore abbia di proposito scelto di adottare una soluzione atipica rispetto a quanto varrebbe invece a livello federale e in numerosi altri cantoni, siccome nei materiali non vi sarebbero indicazioni in tal senso o in senso contrario. Vi sarebbe dunque una lacuna legislativa che violerebbe il diritto federale (artt. 29 e 29a Cost.). Da tutto ciò discenderebbe la tempestività del ricorso presentato al DGSS, che dovrà dunque entrare nel merito.

4. Con la sua argomentazione il ricorrente pare misconoscere diversi concetti fondamentali, fra cui quello del federalismo, della separazione dei poteri nonché le regole d'interpretazione di testi legali. Vanno perciò fatte le seguenti precisazioni.

4.1. Innanzitutto va ricordato che la Confederazione Svizzera è uno Stato federale nel quale i cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti diritti non delegati alla Confederazione (art. 3 Cost.). Nel campo della procedura amministrativa dinanzi ad autorità cantonali, la competenza per legiferare è largamente nelle mani dei cantoni. Se l'art. 22a PA e l'art. 46 LTF prevedono dunque la sospensione dei termini in modo generale, va rammentato che dette leggi si applicano esclusivamente alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale, nel caso della prima (art. 1 cpv. 1 PA), rispettivamente alla procedura dinanzi al Tribunale federale, nel caso della seconda. Non hanno dunque nessun effetto sui termini dinanzi ad autorità cantonali, retti piuttosto dalla LGA cantonale. Non possono avere effetto vincolante nemmeno le leggi di procedura amministrativa di altri cantoni per il Cantone dei Grigioni. I cantoni sono indipendenti fra loro e liberi di ordinare la procedura amministrativa come prediligono.

4.2. Contrariamente a quanto vuol far credere avventurosamente il ricorrente, senza citare fonti alcune, la sospensione dei termini non è un diritto umano né costituzionale. Non esiste un principio universale alla sospensione dei termini derivante dal diritto federale o fondatosi sui trattati internazionali di salvaguardia dei diritti umani. L'accesso alle autorità di ricorso non è del resto per nulla impedito in casi in cui un codice di procedura non preveda delle sospensioni dei termini. Anzi, gli organi giurisprudenziali della CEDU hanno avuto modo di confermare più volte che il fatto di prevedere termini per un ricorso a un'autorità superiore è compatibile con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. la sentenza E 8407/78 del 6 maggio 1980 nella causa X. contro Svizzera). L'autonomia degli Stati deve estendersi anche alla possibilità di introdurre o meno delle sospensioni dei termini. Se lo fanno, è per concedere più tempo d'un canto ai singoli per difendersi contro decisioni a loro sgradevoli e d'altro canto anche ai tribunali per recuperare eventuali ritardi. In varie procedure svizzere si è tuttavia rinunciato a introdurre tali sospensioni; si pensi solo alla procedura penale – fra le più invadenti dei diritti individuali – nella quale giusta l'art. 89 cpv. 2 CPP non vi sono ferie giudiziarie nelle procedure dinanzi alle autorità cantonali (ma si applicano invece in quella dinanzi al Tribunale federale giusta l'art. 46 LTF). Il principio è dunque piuttosto il contrario: non vi sono sospensioni dei termini, salvo se la legge processuale le preveda espressamente. In tal punto il ricorso è quindi manifestamente infondato, se non temerario.

4.3. Per analizzare il ragionamento del ricorrente specificamente in merito alla LGA grigionese, si pone il quesito a sapere come vada interpretata la legge cantonale in materia di termini, partendo dall'interpretazione grammaticale (cfr. a tal proposito fra tante le esaustive sentenze del Tribunale federale 5A_331/2018 del 21 dicembre 2018 consid. 6 e 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 consid. 6.6, entrambe previste per la pubblicazione).

4.3.1. Sia il testo degli artt. 7 segg. LGA sia quello degli artt. 28 segg. LGA non parlano di sospensioni dei termini e non fanno nemmeno rinvio ad altre disposizioni della LGA. Nell'intera legge, soltanto l'art. 39 LGA le prevede espressamente per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo. Se ne desume già così che il legislatore non ha voluto far sospendere i termini in modo generale in tutte le procedure, né tantomeno nelle procedure dinanzi alle autorità amministrative cantonali, bensì solo ed esclusivamente nelle procedure innanzi a questa Corte. Il testo della LGA è dunque chiaro – in tutte e tre le lingue ufficiali cantonali – e ci si potrebbe fermare qui nell'interpretazione. Per rispondere però alle perplessità che pare avere il ricorrente, a titolo meramente abbondanziale conviene delucidare nel seguito anche gli altri elementi interpretativi, innanzitutto quella sistematica e storica.

4.3.2. La LGA grigionese si applica alla procedura in pratiche amministrative e costituzionali dinanzi ad autorità sia amministrative sia giudiziarie (art. 1 cpv. 1 LGA). Quest'ultima distinzione è di rilevanza, come risulta dall'insieme del testo legislativo. Difatti, come la maggior parte delle leggi di una certa lunghezza, la LGA è strutturata in diverse unità di partizioni, nell'occorrenza 8 sezioni. Tale suddivisione può servire d'un canto a rendere più accessibili i testi legali, e d'altro canto – proprio nel caso di leggi di procedura – per fissare regole diverse per diversi tipi di procedure. Ora, la 1a sezione della LGA tratta del campo d'applicazione e la 2a dei principi generali della procedura. La 3a sezione sancisce le regole per la procedura dinanzi alle autorità amministrative cantonali e la 4a invece quelle per la procedura dinanzi a codesto Tribunale amministrativo. Già solo da questa struttura dovrebbe risultare in modo sufficientemente chiaro – specie per un giurista con formazione professionale – che le regole per l'una procedura non devono necessariamente valere anche per l'altra, se non figurano nel capitolo delle disposizioni generali. Guardando più in dettaglio, ciò si appalesa ancor più. Difatti le disposizioni generali di cui alla 2a sezione contengono le regole base – applicabili a tutte le procedure di diritto amministrativo – per quanto attiene al computo (art. 7 LGA), all'osservanza (art. 8 LGA), alla proroga (art. 9 LGA) e alla restituzione dei termini (art. 10 LGA). Prescrivono così fra l'altro che i termini che iniziano a decorrere con una comunicazione, una pubblicazione ufficiale o con il verificarsi di un evento, iniziano a decorrere dal giorno seguente (art. 7 cpv. 1 LGA). Si limitano poi a statuire che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato fino al giorno feriale successivo (art. 7 cpv. 2 LGA). Non prevedono invece delle sospensioni dei termini. Proseguono, anzi, con disciplinare che le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine a un ufficio postale svizzero, a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 LGA). Seguendo quest'analisi sistematica, se ne deve giocoforza desumere che nelle procedure amministrative secondo la LGA grigionese non vi è nessuna sospensione dei termini. Il principio è dunque quello. Vi è un silenzio qualificato facilmente riconoscibile come tale. Soltanto nella sezione specifica concernente la procedura (giudiziaria) dinanzi al Tribunale amministrativo (4a sezione) la legge sancisce – in via eccezionale – all'art. 39 cpv. 1 LGA che i termini stabiliti per legge e dal Tribunale [inteso: amministrativo] non decorrono in alcuni periodi, fra cui anche dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (lett. c). Si tratta dunque di una lex specialis, applicabile esclusivamente alla procedura giudiziaria innanzi a questa Corte e non (anche) alle procedure amministrative e di ricorso amministrativo dinanzi a vari enti dell'amministrazione. Infine il fatto che gli artt. 62 e 65 LGA dichiarino applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per cause di ricorso costituzionale (art. 62 LGA) rispettivamente per la procedura d'azione giudiziaria (art. 65 LGA), per quanto la sezione sulla rispettiva procedura non contenga alcuna prescrizione, non cambia nulla al riguardo, anzi. D'un canto si tratta sempre di procedure condotte dinanzi a questa Corte, e d'altro canto si tratta qui di un rinvio espresso e non tacito. Di conseguenza, se nelle disposizioni generali e in quelle sul ricorso amministrativo giusta gli artt. 28 segg. LGA manca un rinvio all'art. 39 LGA, il giudice non può aggiungerlo, non essendovi alcuna lacuna.

4.3.3. Va poi anche ricordato al ricorrente che nello Stato di diritto moderno vi è una separazione dei poteri (vedi l'art. 191c Cost. e l'art. 51 Cost./GR [CSC 110.100]). I tribunali sono – e devono – essere indipendenti e separati dall'amministrazione. Ciò vale anche per il Tribunale amministrativo che è dunque indipendente dal DGSS. Pure quest'aspetto attesta che per la procedura all'interno dell'amministrazione cantonale non devono e, anzi, non possono valere le norme concernenti la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo di cui fra l'altro all'art. 39 LGA. Lo dimostra l'evoluzione storica dall'introduzione dei tribunali amministrativi fino agli anni '90: al più tardi nell'ambito degli adeguamenti alla giurisprudenza della CEDU, a livello federale e in diversi cantoni, fra cui il Cantone dei Grigioni, si considerò imperativo creare dei tribunali indipendenti che verifichino le decisioni dei vari enti dell'amministrazione e garantire così un controllo indipendente dell'applicazione delle leggi, prima di rivolgersi al Tribunale federale che dispone di una cognizione più ristretta. Si ritenne che vi sia una differenza sostanziale fra i tribunali e l'amministrazione. Anche sotto quest'ottica è perciò senz'altro ammissibile stabilire nella LGA delle regole diverse per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo e a enti dell'amministrazione. Non si può per nulla parlare di una soluzione atipica, come asserisce a torto il ricorrente.

4.3.4. Si precisa poi ancora a titolo abbondanziale che il Cantone dei Grigioni non è un caso singolare a tal proposito. Difatti vi sono diversi cantoni con lo stesso regime in materia di sospensione dei termini, non solo nella Svizzera tedesca. Al suo §11 il Verwaltungsrechtspflegegesetz del 24 maggio 1959 del Cantone di Zurigo (VRG/ZH; LS 175.2), ad esempio, non prevede nemmeno una sospensione dei termini. Tale articolo di legge si trova nella sezione di disposizioni generali applicabili alle procedure dinanzi a enti amministrativi dei comuni, dei distretti e quelli cantonali (vedi il §4). Si applica perciò proprio nella procedura di ricorso amministrativo che ai sensi del §20 è un rimedio giuridico ordinario completo e con piena cognizione. Nella 3a sezione, invece, applicabile esclusivamente alle procedure giudiziarie dinanzi al Tribunale amministrativo, al §71 VRG/ZH la legge zurighese dichiara applicabili gli artt. 124-149 CPC, fra cui l'art. 145 CPC concernente la sospensione dei termini. Anche da tale sistematica risulta perciò chiaramente che le ferie giudiziarie valgono soltanto dinanzi al Tribunale amministrativo (cfr. innanzitutto la sentenza del Tribunale federale 1C_239/2010 del 10 settembre 2010 consid. 2.2 e la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo VB.2014.00410 del 21 novembre 2014 consid. 2.2, entrambe con rinvio alla dottrina; vedi Kaspar Plüss, in Griffel [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 17-18 ad §11 VRG/ZH; cfr. anche la n. 3 ad §71 di detta opera). Il Canton Berna, a suo turno, ha deciso di rinunciare interamente alla sospensione dei termini. L'art. 41 del Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern del 23 maggio 1989 (VRPG/BE; BSG 155.21) non ne fa alcun riferimento e la dottrina lo precisa espressamente (vedi Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, in Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern [VRPG; BSG 155.21], Berna 1997, n. 6 ad art. 41 VRPG/BE), costatando del resto esplicitamente il contrasto con il diritto federale. Il confronto fatto dal ricorrente con la PA federale e la LPAmm/TI, inoltre, fa naufragio già solo perché in quelle due leggi la disposizione sulla sospensione dei termini si trova nella parte generale, applicabile a tutte le procedure (l'art. 22a PA figura nel capo secondo intitolato "regole generali di procedura", mentre l'art. 16 LPAmm/TI sotto il titolo II denominato "norme generali di procedura"), cosa relativamente rara a livello cantonale. La soluzione ginevrina, invece, costituisce un caso più particolare, nel senso che è stata introdotta la sospensione dei termini nel 2011 per poi spostarla due volte all'interno della LPA/GE. Era stata dapprima inserita nel capitolo sulla procedura di ricorso, applicabile perciò soltanto a quella. Poi si è creduto che tale limitazione sia stata una svista legislativa e la si è resa applicabile a tutte le procedure amministrative (cfr. la sentenza A/785/2012 del 15 maggio 2012 consid. 4 della Camera di diritto amministrativo della Corte di giustizia di Ginevra che pare aver seguito proprio il ragionamento fatto dal qui ricorrente). Infine però il legislatore si è reso conto che non si trattava per nulla di un errore e ha spostato la disposizione di nuovo al posto iniziale – proprio allo scopo di limitarne l'applicabilità alla sola procedura (contenziosa) di ricorso. Quest'ultima si svolge quasi esclusivamente dinanzi a tribunali (cfr. l'art. 6 LPA/GE). Anche a Ginevra quindi si è distinto le procedure dinanzi ai tribunali e agli enti dell'amministrazione (vedi per il tutto il Messaggio del Consiglio di Stato del 22 agosto 2012 al Gran Consiglio PL 11017 con una panoramica sull'intera tematica). Per quanto attiene infine alle procedure rette dal diritto federale conviene ricordare nuovamente che nelle procedure penali non vi sono sospensioni dei termini, dinanzi al Tribunale federale invece sì. Non è perciò assolutamente eccezionale, a livello elvetico, il fatto che la LGA grigionese preveda di non sospendere i termini nelle procedure inferiori e di applicare le ferie giudiziarie soltanto innanzi a questa Corte.

4.3.5. Volendo ora per esaustività considerare anche la genesi della LGA, il DGSS ha spiegato a ragione che la regolamentazione precedente di cui all'art. 12 della vecchia Legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982 (LPAC; già CSC 370.500) non prevedeva ferie giudiziarie nelle procedure interne all'amministrazione. Va pur concesso che allora l'esclusione era espressa, tuttavia ciò si giustificava con il fatto che si faceva rinvio alle disposizioni del CPC cantonale che prevedeva appunto sospensioni dei termini. All'art. 19 della vecchia Legge sul Tribunale amministrativo del 9 aprile 1967 (LTA; già CSC 370.100), invece, le ferie giudiziarie per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo erano disciplinate positivamente in modo esplicito e sostanzialmente con la stessa formulazione dell'attuale art. 39 LGA. Le due leggi citate sono state abrogate con l'entrata in vigore della LGA il 1° gennaio 2007 (vedi l'art. 82 LGA) e il loro contenuto è stato riassunto nella nuova LGA. Proprio perché la regolamentazione sulla sospensione dei termini è stata trasferita senza modifiche nella nuova legge, non vi è stata necessità di indicare osservazioni al riguardo nel Messaggio del Governo al Gran Consiglio, né del resto neppure nei dibattimenti parlamentari (cfr. PGC 2006/2007, pagg. 232 seg.). In altre parole, si è ripresa la soluzione preesistente di prevedere la sospensione dei termini esclusivamente per procedure dinanzi a codesta Corte. Pure l'interpretazione storica conferma perciò le conclusioni fatte sopra.

4.4. Per finire il ricorrente fa valere l'eccezione del formalismo eccessivo. Anche a tal proposito gli si deve rispondere però che il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di stabilire che il rispetto rigoroso dei termini si giustifica per motivi di parità di trattamento e non costituisce un formalismo eccessivo (cfr. DTF 125 V 65 consid. 1). Perciò pure questa censura non regge. Del resto, ci si può in ogni caso aspettare che un patrocinatore professionalmente qualificato abbia familiarità con le norme di procedura applicabili. Quando, quindi, la LGA contiene una disposizione sulla sospensione dei termini per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo, un patrocinatore avveduto può senz'altro dedurre che, in assenza di una norma simile nelle disposizioni generali o in quelle sulla procedura di ricorso amministrativo dinanzi all'amministrazione, il termine per inoltrare un ricorso amministrativo continua a decorrere durante le ferie giudiziarie. Come minimo, in caso di dubbio deve consultare la giurisprudenza e la dottrina in materia (vedi per il tutto la sentenza del Tribunale federale 2C_628/2010 e 2C_645/2010 del 28 giugno 2010 consid. 3.5).

4.5. Riassumendo, da quanto precede discende che le ferie giudiziarie non si applicano alla procedura di ricorso amministrativo dinanzi al DGSS, neppure per analogia. Di conseguenza il termine di ricorso è scaduto il 14 gennaio 2019, come ha ritenuto a ragione il DGSS. Il ricorso amministrativo al DGSS è dunque stato inoltrato tardivamente, cosicché la decisione di non entrata nel merito si rivela corretta e merita di essere confermata.

Erwägungen

5.

Con l'emanazione della presente decisione decade la necessità di statuire sulla richiesta di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

6.

Le spese della procedura di ricorso vanno a carico del ricorrente soccombente (art. 73 cpv. 1 LGA). Al ricorrente non vanno dunque riconosciute nemmeno spese ripetibili. Non si giustifica nemmeno riconoscere spese ripetibili al DGSS (art. 78 cpv. 2 LGA).

7.

Il ricorso essendosi rivelato manifestamente infondato, la presente decisione può essere emanata dal presidente della 1a Camera competente in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000).

Il Giudice unico decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Vengono prelevate

- una tassa di Stato di

fr.

2'000.--

- e le spese di cancelleria di

fr.

404.

--

totale

fr.

2'404.--

Questo importo va a carico di A._____ ed è compensato con l'anticipo di fr. 2'000.-- già versato da A._____. Il resto deve essere versato entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3.

[Indicazione dei mezzi di ricorso]

4.

[Comunicazioni]